Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado R.G. n. 1943/2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Montoneri
Opponente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Montalbano del Foro di Palermo
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 224/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Siracusa-
Sezione Lavoro e Previdenza in data 21.04.2023, nel procedimento monitorio portante R.G. n.
536/2023, e notificato in data 08.05.2023, a mezzo del quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma pari a € 101.307,46, a titolo di contributi soggettivi obbligatori,
[...] integrativi, maternità, interessi e sanzioni dovuti e non versati dall'anno 2002 sino al 2021, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese per € 2.578,00 e accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 era illegittimo, in quanto, avendo egli ricevuto l'atto interruttivo della prescrizione solo in data 21.07.2022, i crediti erano ormai abbondantemente prescritti per essere spirato il termine di prescrizione quniquennale;
che, in subordine, ove parte opposta avesse dimostrato, attraverso validi atti interruttivi, che il medesimo credito era solo in parte prescritto, tale credito avrebbe dovuto essere ridotto nell'ammontare tenendo conto dell'eccezione di
1
Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività dello stesso.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
(in persona del legale rappresentante pro tempore), Controparte_1
la quale contestava la fondatezza del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non fondata su prova scrittapar deducendo in particolare: - di essere creditrice del geom. della somma Parte_1
complessiva di € 101.307,46 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, a decorrere dall'anno 2002 all'anno 2021, ai sensi della legge n.773/1982 s.m., dello Statuto, del Regolamento sulla contribuzione e del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari (come da dichiarazione ed attestazione del Direttore Generale, con prospetto di dettaglio allegato); - la legittimità del provvedimento richiesto ed ottenuto dalla nonché l'insussistenza dell'eccezione di CP_1
prescrizione, avendo già la provato (mediante deposito già in sede monitoria della CP_1
relativa documentazione) di aver sempre idoneamente e tempestivamente richiesto la regolarizzazione contributiva anno per anno, mediante atti validi ed efficaci ad interrompere la prescrizione, tenendo conto che le annualità previdenziali vanno in riscossione nell'anno successivo a quello di maturazione;
- che, quindi, l'opposizione era destituita di fondamento e il decreto ingiuntivo era legittimo, fondato e munito di prove documentali ex lege.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.2023), la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
08.05.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del
2 giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
ha, infatti, proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 224/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro e Previdenza in data 21.04.2023, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 536/2023, e notificato in data 08.05.2023, a mezzo del quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma pari a € 101.307,46, a titolo di Controparte_1
contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi e sanzioni dovuti e non versati dall'anno 2002 sino al 2021, oltre interessi e spese, fondando l'opposizione solo ed esclusivamente sull'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi portati e senza sollevare alcuna contestazione sul merito della pretesa, né offrire alcuna prova documentale in ordine alla eventuale non debenza delle somme pretese dalla opposta CP_1 ovvero all'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Ciò posto, giova rilevare che l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, atteso che, sebbene le somme richieste nell'opposto decreto ingiuntivo si riferiscano ad un arco temporale molto ampio, dal 2002 al 2021, la ha fornito (già nel procedimento monitorio CP_1
e in allegato alla memoria di costituzione nell'odierno procedimento di opposizione – cfr. all.
“fascicolo monitorio doc.
1-34.zip”) la prova documentale di aver costantemente e puntualmente comunicato all'opponente le morosità maturate, nonché di aver sollecitato lo stesso alla regolarizzazione contributiva mediante idonei atti interruttivi della prescrizione inviati all'indirizzo di residenza dell'opponente, molti dei quali ritornati al mittente per compiuta giacenza, con conseguente presunzione di conoscenza legale degli stessi ai sensi dell'art. 1335 c.c..
Deve, altresì, rilevarsi che la opposta ha evidenziato che parte del debito ascritto CP_1 all'opponente è relativo al mancato invio delle comunicazioni reddituali annuali (integrale negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 e parziale, con riferimento ad uno solo degli indici reddituali - “reddito” o “volume d'affari” – negli anni 2005, 2007, 2012, 2015) e, dunque, su tali annualità non potrebbe, in ogni caso maturare alcuna prescrizione;
tali
3 deduzioni sono condivisibili, posto che, in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione, la Suprema Corte ha osservato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali
(cinque anni, in luogo della precedente previsione decennale), ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del CP_1 volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge 04.03.2014, n. 4981; conf. Cass.
06.09.2007, n. 18698), rilevando altresì che nel “l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, …proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i CP_2
contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere”.
Alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
pertanto, il decreto ingiuntivo n. 224/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro e
Previdenza in data 21.04.2023, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 536/2023, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 224/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro e Previdenza in data
21.04.2023, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 536/2023;
2) condanna alla refusione delle spese del presente procedimento in favore Parte_1
della (in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore), che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
4 Siracusa, 12.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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