Improcedibile
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05213/2025REG.PROV.COLL.
N. 04607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4607 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n.-OMISSIS-del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Piano di Sorrento;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025, l’avvocato Erik Furno;
Premesso:
- che gli appellanti, in qualità di eredi di GI US, hanno impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione settima, 7 novembre 2022, n.-OMISSIS-con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del funzionario responsabile del settore 7 del comune di Piano di Sorrento n. 142 dell’8 novembre 2017, recante il diniego della istanza di condono presentata dal loro dante causa, per opere abusive eseguite presso l’immobile di via-OMISSIS-, e l’ordine di rispristino dello stato dei luoghi;
- che il comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio e, in vista della trattazione, ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’appello;
- che la parte appellante ha replicato con memoria depositata il 20 maggio 2025;
- che, con successivo atto depositato in data 5 giugno 2025, la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello avendo proposto al comune istanza di riesame della domanda di condono già respinta;
- che, con nota depositata in data 9 giugno 2025 il comune ha chiesto la decisione della causa sugli scritti;
- che all’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che deve prendersi atto della dichiarazione di parte e l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente consolidamento degli effetti della sentenza impugnata;
- che le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate stante la sostanziale assenza di soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO