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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3149/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandra Ortenzi;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Ortenzi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 12/11/2015 e iscritto nei registri dello stato civile del R.G.V.G. 3149/2024.
(atto n. 15, parte I, anno 2015). Hanno precisato che Parte_2 dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, relativamente alla separazione, hanno convenuto che:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
3) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/07/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3149/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 3149/2024.
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Innsbruck - AUT, 30/03/1983) e (Campobasso, CP_1
31/05/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nepi (VT) per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3149/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandra Ortenzi;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Ortenzi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 12/11/2015 e iscritto nei registri dello stato civile del R.G.V.G. 3149/2024.
(atto n. 15, parte I, anno 2015). Hanno precisato che Parte_2 dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, relativamente alla separazione, hanno convenuto che:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
3) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/07/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3149/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 3149/2024.
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Innsbruck - AUT, 30/03/1983) e (Campobasso, CP_1
31/05/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nepi (VT) per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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