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Decreto cautelare 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2026REG.PROV.COLL.
N. 05332/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5332 del 2023, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Albanese, Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 12 maggio 2023, n. 471, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. BE AV e udito per le parti l’avvocato Marcella De Ninno.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ed i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati del sig. -OMISSIS-: A) il provvedimento del Ministero dell’Interno del 5.07.022 che ha respinto l’istanza del medesimo, agente della Polizia di Stato in servizio a -OMISSIS-, ad essere assegnato temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, presso uno degli uffici della Polizia di Stato aventi sede in provincia di -OMISSIS- ove risiedono la moglie, impiegata a tempo indeterminato presso una struttura ospedaliera locale, e la figlia di età inferiore a tre anni; B) il provvedimento del 16.12.2022, adottato dall’Amministrazione a seguito di riesame, che ha reiterato il diniego.
2. A motivo del diniego il Ministero ha opposto che: (i) nel commissariato di -OMISSIS- sussisterebbe una scopertura organica del 14%, tale che il venir meno di una sola unità organica determinerebbe risvolti negativi sulla efficienza del servizio e non sarebbe ripianabile; (ii) le mansioni del dipendente, proprio per la loro natura esecutiva risulterebbero imprescindibili per la continuità e regolarità dei servizi di istituto; c) il dipendente non sarebbe in possesso della specializzazione richiesta per i servizi di polizia stradale di cui la sede di -OMISSIS- potrebbe astrattamente avere necessità.
3. Il TAR ha accolto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, ritenendo i provvedimenti di diniego fondati su una motivazione generica e su circostanze non corrispondenti a realtà. Per l’effetto ha annullato ambedue i provvedimenti e, in considerazione del fatto che il secondo dei provvedimenti impugnati era stato adottato in sede di riesame, in tal modo consumando la propria discrezionalità, ha ordinato all’Amministrazione di emettere il provvedimento di assegnazione temporanea del ricorrente presso una delle sedi disponibili a -OMISSIS-.
4. Il Ministero ha proposto appello avverso l’indicata sentenza.
5. L’appellato si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
6. In occasione della camera di consiglio del 26 luglio 2023 il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, in via cautelare, dell’appellata sentenza.
7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione, senza scambio di memorie ex art. 73 c.p.a.
DIRITTO
8. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D. lgs. 151/2001.
8.1. Oggetto di contestazione, in particolare, è il capo della sentenza in cui si afferma che "Il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali" e che tale norme “impone all'Amministrazione l'onere di motivare l'eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza".
8.2. Secondo il Ministero appellante, dette affermazioni esprimono principi di diritto che non avrebbero più valenza dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 27.12.2019, n. 172 che ha aggiunto il comma 31-bis all'art. 45 del D. L.vo 29.5.2017, n. 95, sostenendo che il TAR ne avrebbe dato una interpretazione sostanzialmente abrogatrice, affermando che tale norma “non spinge il favor per le esigenze di servizio dell'Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale si richiami alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo”. Il Ministero richiama, in senso opposto, i precedenti di cui alle sentenze di questo Consiglio di stato, sez. II, nn. 26361/2022 e 61/2023).
8.3. La censura è fondata.
8.4. Come è stato recentemente ribadito da questo Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 761 del 31 gennaio 2025) l’art. 40, comma 1 lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha integrato l’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, inserendo nella disposizione il comma 31-bis ha dettato una disciplina specifica dell’istituto in esame, che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 consentendo che alla istanza di assegnazione temporanea possa essere opposto un diniego “per motivate esigenze organiche o di servizio”: si tratta di una innovazione che presenta “un’innegabile portata limitativa del beneficio in discussione, stante l’eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859). Il nuovo comma 31-bis dell’art. 45 mira, infatti, «a salvaguardare le ragioni di servizio in un settore specifico (…) in considerazione della peculiare natura e specialità del rapporto di servizio, che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze di polizia e delle specifiche esigenze organizzative e operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico» (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; 7 novembre 2022 n. 9708).”. Il richiamato precedente, inoltre, precisa che il rango costituzionale degli interessi tutelati con l’istituto della assegnazione temporanea non vale di per sé a circoscrivere la portata limitativa della modifica introdotta all’art. 45, comma 31 bis, citato, stante che rilievo costituzionale deve riconoscersi anche alla difesa della Patria, cui sono deputate le Forze di Polizia, sicché il criterio fondato sulle “motivate esigenze organizzative e di servizio” deve ritenersi precisamente dettato al fine di garantire il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi. La sentenza n. 761/2025, infine, ha esplicitamente ritenuto “rimeditato l’orientamento, espresso da alcuni precedenti di questa sezione – a partire da Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527, citato dalla sentenza impugnata – volto a pretendere, anche nell’attuale contesto normativo, che il diniego di assegnazione temporanea indichi «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio “particolarmente gravi”, commisurate al “rilievo costituzionale” dei valori tutelati, così legittimando un penetrante sindacato del giudice in punto di consistenza e adeguatezza delle ragioni ostative valorizzate dall’amministrazione, che non trova più fondamento nel diritto positivo.”
8.5. Alla luce del precedente da ultimo citato, che il Collegio ritiene condivisibile anche perché valorizza l’importanza dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in funzione della difesa della Patria e della collettività, i quali rappresentano beni di valore certamente non inferiore a quelli tutelati mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea, la censura articolata dal Ministero appellante merita favorevole valutazione, dovendosi rilevare che quantomeno nel provvedimento del 16 dicembre 2022, adottato in esito all’ordine di riesame disposto dal TAR, l’Amministrazione ha motivato il diniego richiamando il parere negativo del Questore di -OMISSIS-, l’esistenza di una carenza di organico nella sede del Commissariato di -OMISSIS-, e l’approvazione delle nuove tabelle organiche vigenti dal 2027, le quali attestano il potenziamento della pianta organica del Commissariato di -OMISSIS- e, di contro, la riduzione della pianta organica della Questura di -OMISSIS-, presso la quale l’appellato ha chiesto di essere assegnato in via temporanea. Infine il provvedimento del 16 dicembre 2022 evidenzia anche l’impossibilità di coprire il posto che sarebbe lasciato scoperto ove accolta l’istanza presentata dall’appellato. L’insieme delle circostanze richiamate nel provvedimento del 16 dicembre 2022 integra, ad avviso del Collegio, una motivazione sufficientemente specifica delle ragioni poste a base del diniego, insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità nella misura in cui non risulta inficiata da evidente travisamento in fatto né da macroscopica illogicità o contraddittorietà: si osserva a tale riguardo, che il potenziamento della pianta organica del Commissariato di -OMISSIS-, sebbene non ancora in vigore, è indicativo del fabbisogno di personale di quella sede di servizio e conferma che la sottrazione di una unità dalla sede medesima é idonea a cagionare un significativo disservizio, il che costituisce un motivo già di per sé sufficiente a fondare il diniego impugnato, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 31 bis, del D. L.vo n. 95/2017: nell’attuale assetto normativo dell’istituto, infatti, “ciò che si richiede è che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate”, ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile. In presenza di una motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze – ferma la necessità che esse siano effettive, ragionevoli, non pretestuose – è però rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito. Non è necessario, inoltre, che le predette esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché ciò implicherebbe la sostanziale reintroduzione di quel requisito di eccezionalità, superato dalla norma ad hoc introdotta con il d.lgs. 172/2019 (in termini, Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6472).” Ad ogni modo il Ministero ha evidenziato anche le ulteriori ricordate ragioni, che contribuiscono a giustificare il diniego.
9. Con il secondo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per travisamento ed eccesso di potere giurisdizionale, perché il TAR avrebbe ricostruito il quadro fattuale in maniera erronea, e inoltre perché lo stesso avrebbe svolto apprezzamenti discrezionali preclusi al Giudice Amministrativo, laddove ha ritenuto che “il tasso di scopertura della sede (14%) non è di rilevante entità”.
9.1. Il Ministero sostiene che la sede presso la quale l’appellato avrebbe voluto essere trasferito non aveva alcuna scopertura di organico e che, inoltre, un tasso di scopertura apparentemente contenuto può ridondare in grave disagio se rapportato a un Commissariato di piccole dimensioni, come quello di -OMISSIS-, ove presta servizio l’appellato. Il TAR inoltre, sostiene che la motivazione posta dall’Amministrazione a fondamento del diniego.
9.2. Anche questa censura è fondata.
9.3. Anzitutto occorre dare atto del fatto che non spetta al Giudice Amministrativo valutare la rilevanza del tasso di scopertura di organico indicato dall’Amministrazione a giustificazione del diniego: l’appellata sentenza, dunque, va censurata laddove ha ritenuto che il tasso di scopertura di organico del Commissariato di -OMISSIS- fosse di non rilevante entità, trattandosi di un apprezzamento di natura discrezionale che, appunto, spetta solo all’Amministrazione.
9.4. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto occasione di precisare che “Anche una scopertura non significativa, in particolare, legittima la scelta di non depauperare ulteriormente, attraverso il trasferimento di una unità, l’organico di un Reparto ubicato in un contesto territoriale caratterizzato da pervasivi fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, qual è il territorio foggiano (in termini analoghi si esprimeva, del resto, anche la sentenza 961/2020).” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 761/2025 cit.)
9.5. Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo di forze di polizia, inoltre, si è già detto che la motivazione del diniego non richiede che l’Amministrazione faccia riferimento a una situazione di grave disagio e, quindi, il diniego non presuppone necessariamente una scopertura di organico “grave” o “rilevante” della sede di provenienza.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello del Ministero deve essere accolto e il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti, correlativamente, devono essere respinti, fondandosi gli stessi su una non corretta lettura della norma di riferimento, ovvero l’art. 45, comma 31 bis, del D. L.vo n. 95/2017.
11. Le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti, anche in ragione del mutamento del quadro giurisprudenziale di cui si è dato conto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 471 del 2023, respinge il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 novembre 2025, 6 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RL NT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
BE AV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AV | RL NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.