CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2025, n. 16943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16943 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMMASO EPIDENDIO, che ha chiesto di riqualificare il ricorso come incidente di esecuzione, con riferimento all'ordine di distruzione dei beni, con trasmissione degli atti al giudice procedente per quanto di competenza, e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo l'interdizione temporanea del ricorrente. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16943 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di VA applicava nei confronti di CH ZZ la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad una serie di reati di rapina aggravata, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato e violazioni delle norme in materia di armi. t 2. Rimesso in termine per proporre ricorso avverso tale sentenza, con pronuncia di questa Corte di cassazione del 24/09/2024, il ZZ ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo censura il capo sella sentenza con il quale si è disposta la "confisca di quanto in sequestro con distruzione delle armi e di quanto privo di valore economico": il ricorrente rileva trattarsi misura di sicurezza patrimoniale che non rientrava nell'accordo tra le parti e che, pertanto, richiedeva adeguata motivazione da parte del giudice, invece inesistente nel caso in esame. Si trattava di beni oggetto di sequestro probatorio, come tali non confiscabili né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e, comunque, il Giudice per l'udienza preliminare di VA avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul punto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la condanna alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disposta in violazione dell'art. 29 cod. pen., che prescrive che sia applicata in caso di condanna per un tempo non inferiore a cinque anni mentre, nel caso di specie, la pena base per il reato più grave è stata concordata tra le parti nella misura di anni cinque che, però, con la riduzione del rito, andava calcolata in anni tre e mesi quattro di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve disattendersi la richiesta del Procuratore generale di riqualificare il ricorso come incidente di esecuzione, atteso che, nel caso / in esame, viene contestatala legittimità del provvedimento di confisca, e non già il provvedimento con il quale si è ordinata la distruzione di beni prima sequestrati e poi confiscati. Se è vero, infatti, che l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto la distruzione di cose deperibili sottoposte a sequestro è l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria che tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro (Sez. 3, n. 12021 del 23/11/2022, dep. 2023, De Feo, Rv. 284458-01), deve osservarsi che, invece, 2 nel caso di specie, viene contestata la legittimità del provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di quanto in sequestro, misura di sicurezza non rientrante nell'accordo tra le parti. Secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione a sezioni unite, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura dì sicurezza è rìcorribile per cassazione nei limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). Tanto premesso, deve rilevarsi che il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato, in quanto emerge dagli atti che, in occasione dell'esecuzione di un decreto di perquisizione personale e locale, oltre a veicoli già restituiti e ad armi o munizioni, veniva sottoposto a sequestro anche un compendio di beni diversi, quali capi di abbigliamento, scarpe, trolley, somme di denaro ed altro, in relazione ai quali nella sentenza impugnata non viene dato conto delle ragioni della disposta confisca. Se la confisca delle armi in sequestro deve ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen., pertanto, con riferimento ai beni diversi dalle armi la misura di sicurezza della confisca va annullata per carenza assoluta di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di VA in diversa persona fisica. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, nell'applicare al ZZ la pena concordata tra le parti di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in relazione ad una pluralità di reati ritenuti in continuazione tra loro, ha disposto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena base era stata concordata nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa con riferimento al più grave reato di rapina di cui al capo 8) dell'imputazione, aumentata fino ad anni sette, mesì sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per la continuazione con la pluralità di reati satellite, e quindi ridotta nuovamente in misura corrispondente alla pena base per la scelta del rito. Emerge, però, da tale calcolo, l'illegittimità della misura della pena accessoria applicata, in quanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862-03). Conseguentemente, per l'applicazione della pena accessoria, occorreva far riferimento alla pena detentiva di anni tre e mesi otto di reclusione, corrispondente alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave (anni cinque di reclusione), ridotta di un terzo per la 3 Il Consigliere estensore Luci Imperiali Il Presidente Andrea rino scelta del rito: si tratta, pertanto, dì pena inferiore a cinque anni di reclusione, ma non inferiore a tre anni, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 29 cod. pen., non già la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici bensì quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria, che va conseguentemente rideterminata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di beni diversi dalle armi ancora in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di VA in diversa persona fisica;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMMASO EPIDENDIO, che ha chiesto di riqualificare il ricorso come incidente di esecuzione, con riferimento all'ordine di distruzione dei beni, con trasmissione degli atti al giudice procedente per quanto di competenza, e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo l'interdizione temporanea del ricorrente. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16943 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di VA applicava nei confronti di CH ZZ la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad una serie di reati di rapina aggravata, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato e violazioni delle norme in materia di armi. t 2. Rimesso in termine per proporre ricorso avverso tale sentenza, con pronuncia di questa Corte di cassazione del 24/09/2024, il ZZ ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo censura il capo sella sentenza con il quale si è disposta la "confisca di quanto in sequestro con distruzione delle armi e di quanto privo di valore economico": il ricorrente rileva trattarsi misura di sicurezza patrimoniale che non rientrava nell'accordo tra le parti e che, pertanto, richiedeva adeguata motivazione da parte del giudice, invece inesistente nel caso in esame. Si trattava di beni oggetto di sequestro probatorio, come tali non confiscabili né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e, comunque, il Giudice per l'udienza preliminare di VA avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul punto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la condanna alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disposta in violazione dell'art. 29 cod. pen., che prescrive che sia applicata in caso di condanna per un tempo non inferiore a cinque anni mentre, nel caso di specie, la pena base per il reato più grave è stata concordata tra le parti nella misura di anni cinque che, però, con la riduzione del rito, andava calcolata in anni tre e mesi quattro di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve disattendersi la richiesta del Procuratore generale di riqualificare il ricorso come incidente di esecuzione, atteso che, nel caso / in esame, viene contestatala legittimità del provvedimento di confisca, e non già il provvedimento con il quale si è ordinata la distruzione di beni prima sequestrati e poi confiscati. Se è vero, infatti, che l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto la distruzione di cose deperibili sottoposte a sequestro è l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria che tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro (Sez. 3, n. 12021 del 23/11/2022, dep. 2023, De Feo, Rv. 284458-01), deve osservarsi che, invece, 2 nel caso di specie, viene contestata la legittimità del provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di quanto in sequestro, misura di sicurezza non rientrante nell'accordo tra le parti. Secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione a sezioni unite, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura dì sicurezza è rìcorribile per cassazione nei limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). Tanto premesso, deve rilevarsi che il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato, in quanto emerge dagli atti che, in occasione dell'esecuzione di un decreto di perquisizione personale e locale, oltre a veicoli già restituiti e ad armi o munizioni, veniva sottoposto a sequestro anche un compendio di beni diversi, quali capi di abbigliamento, scarpe, trolley, somme di denaro ed altro, in relazione ai quali nella sentenza impugnata non viene dato conto delle ragioni della disposta confisca. Se la confisca delle armi in sequestro deve ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen., pertanto, con riferimento ai beni diversi dalle armi la misura di sicurezza della confisca va annullata per carenza assoluta di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di VA in diversa persona fisica. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, nell'applicare al ZZ la pena concordata tra le parti di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in relazione ad una pluralità di reati ritenuti in continuazione tra loro, ha disposto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena base era stata concordata nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa con riferimento al più grave reato di rapina di cui al capo 8) dell'imputazione, aumentata fino ad anni sette, mesì sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per la continuazione con la pluralità di reati satellite, e quindi ridotta nuovamente in misura corrispondente alla pena base per la scelta del rito. Emerge, però, da tale calcolo, l'illegittimità della misura della pena accessoria applicata, in quanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862-03). Conseguentemente, per l'applicazione della pena accessoria, occorreva far riferimento alla pena detentiva di anni tre e mesi otto di reclusione, corrispondente alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave (anni cinque di reclusione), ridotta di un terzo per la 3 Il Consigliere estensore Luci Imperiali Il Presidente Andrea rino scelta del rito: si tratta, pertanto, dì pena inferiore a cinque anni di reclusione, ma non inferiore a tre anni, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 29 cod. pen., non già la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici bensì quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria, che va conseguentemente rideterminata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di beni diversi dalle armi ancora in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di VA in diversa persona fisica;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025