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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 2642/2023 promossa da:
Parte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Chirone
ATTORI contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio De Cesare
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù consistente nella permanenza di un impianto montascale a gravare sulla porzione di terreno censita al catasto terreni del Comune di Cogoleto al foglio 16 particella n. 2465, a favore del fondo di proprietà del signor censito al catasto terreni del Comune di Cogoleto Controparte_1
quale appartamento interno 2 del civico 12 al foglio 16 particella 965 sub 11, e comunque dell'inesistenza di qualsiasi titolo legittimante il convenuto al mantenimento in essere del manufatto per cui è lite.
Per l'effetto, condannare il convenuto alla cessazione della servitù abusiva e comunque del mantenimento del montascale di cui in narrativa, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dei signori e , realizzate dal dante causa Controparte_2 Parte_1
1 del convenuto stesso ed il ripristino totale dello status quo ante. In particolare, alla luce di quanto illustrato e rilevato dalla esperita consulenza (che ha ritenuto una certa indeterminatezza circa il costo delle opere di messa in pristino) si chiede di disporre quest'ultima e non un risarcimento per equivalente.
Condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dall'abusiva costruzione del manufatto, da quantificarsi – sulla base dei presupposti in atto esposti – mediante
l'espletamento di apposita Ctu o equitativamente a cura dell'Ill.mo Giudice ex art 1226 C.c. In specie, pacifica essendo risultata la interclusione del mappale 2642 e l'impossibilità di accedervi a causa e per il periodo in cui è rimasto in opera l'impianto montascale, condannare parte convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente nell'ammontare (anche solo simbolico) determinato dal Giudice in via di equità, attesa la carenza sul punto della CTU. Vinte le spese e gli onorari di giudizio ivi comprese le competenze del CTU e del CTP, ove espletate”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute,
In via preliminare: dichiarare la domanda attorea improcedibile per mancato esperimento dell'obbligo di mediazione;
Nel merito: a) In via principale: dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, respingere le domande tutte ex adverso proposte;
b) In via subordinata: respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, in rito ed in merito, e comunque non provate. Condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, che si quantifica in € 10.000 o in quella diversa somma, maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
OGGETTO: Azione negatoria ex art. 949 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1) I sigg.ri e , con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio il sig. affinché questo Tribunale, in via Controparte_1
principale:
2 1.1.a) accertasse e dichiarasse l'inesistenza della servitù o di altro titolo che legittimasse il predetto sig. a mantenere un impianto montascale sulla porzione di terreno di CP_1 proprietà degli attori e, per l'effetto, condannasse lo stesso alla cessazione della servitù abusiva, mediante la rimozione delle opere lesive del loro diritto di proprietà, realizzate dal suo dante causa ed il ripristino totale dello status quo ante.
1.1.b) condannasse il convenuto al risarcimento del danno derivante dall'abusiva installazione dell'impianto sulla proprietà degli attori;
1.1.c) in via gradata chiedevano che, nel caso in cui il convenuto avesse insistito nel mantenimento del manufatto, lo spostamento del medesimo.
1.2) A sostegno delle proprie domande, parte attrice esponeva:
1.2.a) di essere proprietaria della porzione di terreno censito al catasto terreni del Comune di
Cogoleto al foglio 16, particella n. 2465 (v. doc.1);
1.2.b) che il dante causa dell'odierno convenuto, (medio tempore deceduto), Persona_1
in considerazione della sua difficoltà a deambulare, aveva posizionato, senza però il preventivo assenso degli attori, sul terreno di loro proprietà un montascale (come raffigurato nei fotogrammi allegati sub nr. 6 all'atto di citazione);
1.2.c) gli attori, riscontata la presenza dell'impianto abusivo ne avevano chiesto la rimozione
(v. doc.7) anche in ragione dell'insorgere di una serie di situazioni pregiudizievoli gravanti sulla loro proprietà giacché l'impianto avrebbe determinato l'interclusione del fondo superiore di cui alla particella n. 2462 di loro proprietà, l'impossibilità di provvedere alla manutenzione della conduttura del gas ed il posizionamento della casetta di derivazione del montascale all'interno di un'area di loro proprietà, recintata e non gravata da diritti reali minori;
1.2.d) di aver introdotto un procedimento possessorio, conclusosi con il rigetto del ricorso (v. doc.8) e di aver, a seguito del decesso del Sig. (v. doc. 13), rinnovato la richiesta di Per_1 rimozione del montascale anche nei confronti dell'odierno convenuto, erede del de cuius (v.doc.
15), senza ottenere alcun risultato.
1.3) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n.2, gli attori rinunciavano alla domanda subordinata avanzata nell'atto di citazione e in sede di precisazione delle conclusioni specificavano meglio la domanda di risarcimento del danno, chiedendo la condanna del convenuto, vista l'impossibilità di accedere al fondo di cui al mappale n. 2462 nel periodo di presenza del montascale, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, determinato dal
Giudice in via di equità.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte convenuta
3 2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2023, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato
[...]
esperimento della mediazione e chiedendo, in via principale, la cessazione della materia del contendere, ed in via subordinata, la reiezione delle domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, quantificato in € 10.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia ed alle spese di lite, deducendo quanto segue:
2.1.a) di aver dato ordine, in data 18.01.2023, ovvero prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, alla ditta denominata semplificata, di rimuovere il CP_3
montascale e di aver provveduto a saldare in data 15.05.2023 la relativa fattura emessa in data
03.05.2023 (v. docc.2-3) dalla quale risulta infatti che l'ordine risaliva al 18.1.2023;
2.1.b) che il montascale era stato rimosso a maggio 2023 (v.docc.10-13);
2.1.c) che gli attori, come da conversazioni via whats'app avute con il sig. (peraltro CP_1
dai toni amicali e conciliativi), erano ben consci che costui fosse intenzionato a rimuovere l'impianto;
2.1.d) che, comunque, in sede di giudizio possessorio era stato accertato che la presenza del montascale non arrecava un disturbo apprezzabile nel godimento del bene da parte degli odierni attori.
2.2) Ciò premesso in fatto, parte convenuta chiedeva, in via principale, la dichiarazione della cessata materia del contendere o, in via subordinata, la reiezione delle avverse domande, oltre alla condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Esposizione dello svolgimento processo
3.1) Conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione (v. doc.17 attori) e fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c (che prevedeva la rimozione a spese del convenuto della cassetta di derivazione elettrica e delle fessurazioni lamentate dagli attori, la rinuncia delle parti ad ogni reciproca domanda o eccezione formulata ed il versamento da parte del convenuto a titolo di contributo di spese di lite della somma di euro 2.500,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per compenso del difensore ed euro 125,00 per contributo unificato), la causa – all'esito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. – veniva istruita per mezzo di CTU.
3.2) Il Geom. , esperito un ulteriore tentativo di conciliazione senza esito positivo, CP_4
depositava la propria relazione peritale in data 08.07.2024, confermando la rimozione della struttura montascale, con la sola eccezione della cassetta di derivazione dell'energia elettrica, precisando la mancata rimessione in pristino totale dello stato dei luoghi, riscontrando la
4 presenza di dodici fori sulla muratura e venti fori sulle pedate della scala resisi necessari per l'ancoraggio del manufatto e quantificando in complessivi € 500,00 la somma necessaria al fine del ripristino totale dello status quo ante.
3.3) Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, con Ordinanza del 30 ottobre 2024, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c e rimetteva la causa in decisione.
4.Sulle domande formulate dagli attori.
4.1) Occorre premettere in diritto che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione (cfr. in termini Sez. 1, Sentenza n. 26171 del 06/12/2006).
4.2) Puntualizza sul punto la Cassazione (cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 23/05/2023 , n.
14124) che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice “comporta
l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta la domanda, ma anche al momento della decisione”.
4.3) Ciò premesso in via generale mette conto osservare che l'interesse ad agire, con riferimento all'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c.(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 12607 del
28/08/2002) sussiste “allorché venga posta in essere dalla controparte un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce” o quanto meno vengano avanzate “inequivoche pretese reali” sull'altrui fondo
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5569 del 08/03/2010).
4.4) Seppur appare indubbio che all'atto della notificazione dell'atto di citazione, risalente al marzo 2023, il montacarichi fosse ancora presente, tuttavia è altrettanto pacifico che nel maggio
2023 parte convenuta avesse provveduto alla sua rimozione;
né peraltro il convenuto, nei propri atti difensivi, avanza pretese reali sul fondo di proprietà degli attori allegando, anzi, di aver dato
“ordine di rimuovere il montascale de quo” a ditta di sua fiducia “ben prima di ricevere la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio” (cfr. pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta).
4.5) Talché, essendo stato rimosso nelle more del giudizio “l'impianto montascale gravante sulla porzione di terreno” di proprietà degli attori si deve ritenere cessato un loro interesse concreto e attuale ad un accertamento negativo del diritto di tenere tale impianto con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
4.6) Tuttavia dall'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di accertamento negativo della servitù non può scaturire la cessazione della materia del contendere dell'intero giudizio posto che, come osservato da numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità “per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il
5 fatto nuovo …… determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto” (cfr. ex plurimis Cass.
22446/2016).
4.7) Infatti l'impianto abusivo ha determinato una seppur molto marginale alterazione della proprietà degli attori giacché, come risulta dall'espletata CTU, permangono anche dopo la rimozione del montacarichi, “…dodici fori sulla muratura e venti fori sulle pedate della scala resisi necessari per l'ancoraggio del manufatto” nonché “…. una cassetta di alimentazione elettrica posta in testa al muro di sostegno del piazzale/aiuola del civ. 12”.
4.8) Pertanto la domanda di risarcimento in forma specifica mediante l'ordine di rimozione di tali elementi merita accoglimento.
4.9) La circostanza che il convenuto si sia offerto di eseguire tali interventi nel corso del giudizio non pare elemento decisivo per escludere tale posta di danno giacché questo Giudice, con proposta ex art. 185 bis c.p.c., aveva prospettato una soluzione conciliativa in tal senso (cfr.
Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 27.2.2024) ma la stessa parte rifiutava la proposta CP_1
perché asseriva di non essere tenuto al pagamento delle spese di lite, a titolo di soccombenza virtuale, sulla base dell'assunto di aver impartito l'ordine di rimozione dell'impianto prima dell'introduzione del giudizio.
4.10) Non si ritiene per contro che per il periodo di permanenza dell'impianto la proprietà degli attori abbia subito un apprezzabile pregiudizio suscettibile di ristoro monetario giacché:
a) come risulta dall'ordinanza possessoria del 26.7.2021 (cfr. prod.5 parte allegata CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta peraltro neppure reclamata sul punto) il montascale non ha impedito o considerevolmente ostacolato la libera utilizzabilità della scala creando un rilevante nocumento alla facoltà di godimento degli attori considerato che, come emerso nel corso del procedimento possessorio (v.doc. 8 attori), il manufatto occupava circa 15 centimetri su una larghezza della scala pari a 90 centimetri, non ostacolando il libero godimento della scala da parte degli attori;
b) i due fondi di proprietà attorea, che l'impianto avrebbe impedito di mettere in contratto, non erano già in comunicazione al momento della realizzazione del montascale e non vi è alcuna prova della reale intenzione degli attori di rendere comunicanti, per il periodo di permanenza dell'impianto, i due fondi.
5. Sulle spese di lite.
5.1) E' indubbio che l'impianto sia stato rimosso solo dopo la notificazione dell'atto di citazione
(la notificazione della citazione risale al marzo 2023 e l'impianto è stato rimosso nel maggio
2023).
6 5.2) Sotto tale profilo non ha alcuna rilevanza che nel gennaio 2023 il convenuto avesse incaricato una ditta di rimuovere l'impianto giacché si tratta di iniziativa che di per sé non è satisfattiva dell'interesse della controparte (né emergendo dai messaggi what's app prodotti sub doc. 4 di parte convenuta che il convenuto avesse reso edotti gli attori dell'incarico e della relativa tempistica della rimozione ottenendo il loro assenso).
5.3) Anzi dalle email tra le parti prodotte dagli attori sub doc. 15 (risalenti a fine novembre
2022) emerge che il sig. a fronte di un sollecito degli attori, pur riferendo la sua CP_1
intenzione di rimuovere l'impianto, tuttavia di fatto pareva subordinare il tutto al coinvolgimento dell'amministratore condominiale al quale gli attori si opponevano.
5.4) Né l'esito del giudizio possessorio può all'evidenza avere alcuna rilevanza sulla prova dell'eventuale titolo legittimante la realizzazione e la conservazione dell'impianto che attiene alla diversa sfera del giudizio petitorio.
5.5) Inoltre, come sopra evidenziato, la rimozione dell'impianto ha comunque lasciato seppur marginali alterazioni della proprietà degli attori.
5.6) Ciò non di meno considerato il parziale accoglimento della domanda degli attori (essendo stata rigettata la domanda di risarcimento per equivalente) sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per un terzo con conseguente condanna del convenuto sig. CP_1
a rifondere le spese di lire da liquidarsi in conformità allo scaglione di riferimento da individuarsi in ragione delle spese necessarie per la rimozione dell'impianto (da €1.1001,00 a
€5.2.00,00).
5.7) Stante la modesta rilevanza delle questioni in fatto e in diritto le spese vanno liquidate nella misura minima.
5.8) Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 09.07.2024, vengono definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico degli attori per un terzo e a carico del convenuto per i due terzi.
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accertamento negativo della servitù formulata dai sigg.ri e Parte_1 Pt_1
;
[...]
2. dichiara tenuto e condanna il sig. ai sensi dell'art. 2058 c.c. ad Controparte_1
eseguire gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi indicati dal CTU a pagine 8 e
9 della relazione peritale a firma del geom. del 5 luglio 2024; CP_5
3. rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
7 4. compensa le spese di lite per un terzo e condanna il sig. a Controparte_1
corrispondere ad e a la residua frazione dei due terzi Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 83,33 per contributo unificato (pari a due terzi di € 125,00) ed € 852,00 per compenso del difensore (pari a due terzi di € 1278,00 di cui
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
5. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU come liquidate con decreto del
09.07.2024 a carico degli attori per un terzo e a carico del convenuto per i due terzi.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 1° febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 2642/2023 promossa da:
Parte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Chirone
ATTORI contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio De Cesare
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù consistente nella permanenza di un impianto montascale a gravare sulla porzione di terreno censita al catasto terreni del Comune di Cogoleto al foglio 16 particella n. 2465, a favore del fondo di proprietà del signor censito al catasto terreni del Comune di Cogoleto Controparte_1
quale appartamento interno 2 del civico 12 al foglio 16 particella 965 sub 11, e comunque dell'inesistenza di qualsiasi titolo legittimante il convenuto al mantenimento in essere del manufatto per cui è lite.
Per l'effetto, condannare il convenuto alla cessazione della servitù abusiva e comunque del mantenimento del montascale di cui in narrativa, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dei signori e , realizzate dal dante causa Controparte_2 Parte_1
1 del convenuto stesso ed il ripristino totale dello status quo ante. In particolare, alla luce di quanto illustrato e rilevato dalla esperita consulenza (che ha ritenuto una certa indeterminatezza circa il costo delle opere di messa in pristino) si chiede di disporre quest'ultima e non un risarcimento per equivalente.
Condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dall'abusiva costruzione del manufatto, da quantificarsi – sulla base dei presupposti in atto esposti – mediante
l'espletamento di apposita Ctu o equitativamente a cura dell'Ill.mo Giudice ex art 1226 C.c. In specie, pacifica essendo risultata la interclusione del mappale 2642 e l'impossibilità di accedervi a causa e per il periodo in cui è rimasto in opera l'impianto montascale, condannare parte convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente nell'ammontare (anche solo simbolico) determinato dal Giudice in via di equità, attesa la carenza sul punto della CTU. Vinte le spese e gli onorari di giudizio ivi comprese le competenze del CTU e del CTP, ove espletate”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute,
In via preliminare: dichiarare la domanda attorea improcedibile per mancato esperimento dell'obbligo di mediazione;
Nel merito: a) In via principale: dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, respingere le domande tutte ex adverso proposte;
b) In via subordinata: respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, in rito ed in merito, e comunque non provate. Condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, che si quantifica in € 10.000 o in quella diversa somma, maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
OGGETTO: Azione negatoria ex art. 949 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1) I sigg.ri e , con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio il sig. affinché questo Tribunale, in via Controparte_1
principale:
2 1.1.a) accertasse e dichiarasse l'inesistenza della servitù o di altro titolo che legittimasse il predetto sig. a mantenere un impianto montascale sulla porzione di terreno di CP_1 proprietà degli attori e, per l'effetto, condannasse lo stesso alla cessazione della servitù abusiva, mediante la rimozione delle opere lesive del loro diritto di proprietà, realizzate dal suo dante causa ed il ripristino totale dello status quo ante.
1.1.b) condannasse il convenuto al risarcimento del danno derivante dall'abusiva installazione dell'impianto sulla proprietà degli attori;
1.1.c) in via gradata chiedevano che, nel caso in cui il convenuto avesse insistito nel mantenimento del manufatto, lo spostamento del medesimo.
1.2) A sostegno delle proprie domande, parte attrice esponeva:
1.2.a) di essere proprietaria della porzione di terreno censito al catasto terreni del Comune di
Cogoleto al foglio 16, particella n. 2465 (v. doc.1);
1.2.b) che il dante causa dell'odierno convenuto, (medio tempore deceduto), Persona_1
in considerazione della sua difficoltà a deambulare, aveva posizionato, senza però il preventivo assenso degli attori, sul terreno di loro proprietà un montascale (come raffigurato nei fotogrammi allegati sub nr. 6 all'atto di citazione);
1.2.c) gli attori, riscontata la presenza dell'impianto abusivo ne avevano chiesto la rimozione
(v. doc.7) anche in ragione dell'insorgere di una serie di situazioni pregiudizievoli gravanti sulla loro proprietà giacché l'impianto avrebbe determinato l'interclusione del fondo superiore di cui alla particella n. 2462 di loro proprietà, l'impossibilità di provvedere alla manutenzione della conduttura del gas ed il posizionamento della casetta di derivazione del montascale all'interno di un'area di loro proprietà, recintata e non gravata da diritti reali minori;
1.2.d) di aver introdotto un procedimento possessorio, conclusosi con il rigetto del ricorso (v. doc.8) e di aver, a seguito del decesso del Sig. (v. doc. 13), rinnovato la richiesta di Per_1 rimozione del montascale anche nei confronti dell'odierno convenuto, erede del de cuius (v.doc.
15), senza ottenere alcun risultato.
1.3) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n.2, gli attori rinunciavano alla domanda subordinata avanzata nell'atto di citazione e in sede di precisazione delle conclusioni specificavano meglio la domanda di risarcimento del danno, chiedendo la condanna del convenuto, vista l'impossibilità di accedere al fondo di cui al mappale n. 2462 nel periodo di presenza del montascale, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, determinato dal
Giudice in via di equità.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte convenuta
3 2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2023, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato
[...]
esperimento della mediazione e chiedendo, in via principale, la cessazione della materia del contendere, ed in via subordinata, la reiezione delle domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, quantificato in € 10.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia ed alle spese di lite, deducendo quanto segue:
2.1.a) di aver dato ordine, in data 18.01.2023, ovvero prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, alla ditta denominata semplificata, di rimuovere il CP_3
montascale e di aver provveduto a saldare in data 15.05.2023 la relativa fattura emessa in data
03.05.2023 (v. docc.2-3) dalla quale risulta infatti che l'ordine risaliva al 18.1.2023;
2.1.b) che il montascale era stato rimosso a maggio 2023 (v.docc.10-13);
2.1.c) che gli attori, come da conversazioni via whats'app avute con il sig. (peraltro CP_1
dai toni amicali e conciliativi), erano ben consci che costui fosse intenzionato a rimuovere l'impianto;
2.1.d) che, comunque, in sede di giudizio possessorio era stato accertato che la presenza del montascale non arrecava un disturbo apprezzabile nel godimento del bene da parte degli odierni attori.
2.2) Ciò premesso in fatto, parte convenuta chiedeva, in via principale, la dichiarazione della cessata materia del contendere o, in via subordinata, la reiezione delle avverse domande, oltre alla condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Esposizione dello svolgimento processo
3.1) Conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione (v. doc.17 attori) e fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c (che prevedeva la rimozione a spese del convenuto della cassetta di derivazione elettrica e delle fessurazioni lamentate dagli attori, la rinuncia delle parti ad ogni reciproca domanda o eccezione formulata ed il versamento da parte del convenuto a titolo di contributo di spese di lite della somma di euro 2.500,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per compenso del difensore ed euro 125,00 per contributo unificato), la causa – all'esito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. – veniva istruita per mezzo di CTU.
3.2) Il Geom. , esperito un ulteriore tentativo di conciliazione senza esito positivo, CP_4
depositava la propria relazione peritale in data 08.07.2024, confermando la rimozione della struttura montascale, con la sola eccezione della cassetta di derivazione dell'energia elettrica, precisando la mancata rimessione in pristino totale dello stato dei luoghi, riscontrando la
4 presenza di dodici fori sulla muratura e venti fori sulle pedate della scala resisi necessari per l'ancoraggio del manufatto e quantificando in complessivi € 500,00 la somma necessaria al fine del ripristino totale dello status quo ante.
3.3) Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, con Ordinanza del 30 ottobre 2024, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c e rimetteva la causa in decisione.
4.Sulle domande formulate dagli attori.
4.1) Occorre premettere in diritto che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione (cfr. in termini Sez. 1, Sentenza n. 26171 del 06/12/2006).
4.2) Puntualizza sul punto la Cassazione (cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 23/05/2023 , n.
14124) che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice “comporta
l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta la domanda, ma anche al momento della decisione”.
4.3) Ciò premesso in via generale mette conto osservare che l'interesse ad agire, con riferimento all'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c.(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 12607 del
28/08/2002) sussiste “allorché venga posta in essere dalla controparte un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce” o quanto meno vengano avanzate “inequivoche pretese reali” sull'altrui fondo
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5569 del 08/03/2010).
4.4) Seppur appare indubbio che all'atto della notificazione dell'atto di citazione, risalente al marzo 2023, il montacarichi fosse ancora presente, tuttavia è altrettanto pacifico che nel maggio
2023 parte convenuta avesse provveduto alla sua rimozione;
né peraltro il convenuto, nei propri atti difensivi, avanza pretese reali sul fondo di proprietà degli attori allegando, anzi, di aver dato
“ordine di rimuovere il montascale de quo” a ditta di sua fiducia “ben prima di ricevere la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio” (cfr. pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta).
4.5) Talché, essendo stato rimosso nelle more del giudizio “l'impianto montascale gravante sulla porzione di terreno” di proprietà degli attori si deve ritenere cessato un loro interesse concreto e attuale ad un accertamento negativo del diritto di tenere tale impianto con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
4.6) Tuttavia dall'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di accertamento negativo della servitù non può scaturire la cessazione della materia del contendere dell'intero giudizio posto che, come osservato da numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità “per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il
5 fatto nuovo …… determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto” (cfr. ex plurimis Cass.
22446/2016).
4.7) Infatti l'impianto abusivo ha determinato una seppur molto marginale alterazione della proprietà degli attori giacché, come risulta dall'espletata CTU, permangono anche dopo la rimozione del montacarichi, “…dodici fori sulla muratura e venti fori sulle pedate della scala resisi necessari per l'ancoraggio del manufatto” nonché “…. una cassetta di alimentazione elettrica posta in testa al muro di sostegno del piazzale/aiuola del civ. 12”.
4.8) Pertanto la domanda di risarcimento in forma specifica mediante l'ordine di rimozione di tali elementi merita accoglimento.
4.9) La circostanza che il convenuto si sia offerto di eseguire tali interventi nel corso del giudizio non pare elemento decisivo per escludere tale posta di danno giacché questo Giudice, con proposta ex art. 185 bis c.p.c., aveva prospettato una soluzione conciliativa in tal senso (cfr.
Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 27.2.2024) ma la stessa parte rifiutava la proposta CP_1
perché asseriva di non essere tenuto al pagamento delle spese di lite, a titolo di soccombenza virtuale, sulla base dell'assunto di aver impartito l'ordine di rimozione dell'impianto prima dell'introduzione del giudizio.
4.10) Non si ritiene per contro che per il periodo di permanenza dell'impianto la proprietà degli attori abbia subito un apprezzabile pregiudizio suscettibile di ristoro monetario giacché:
a) come risulta dall'ordinanza possessoria del 26.7.2021 (cfr. prod.5 parte allegata CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta peraltro neppure reclamata sul punto) il montascale non ha impedito o considerevolmente ostacolato la libera utilizzabilità della scala creando un rilevante nocumento alla facoltà di godimento degli attori considerato che, come emerso nel corso del procedimento possessorio (v.doc. 8 attori), il manufatto occupava circa 15 centimetri su una larghezza della scala pari a 90 centimetri, non ostacolando il libero godimento della scala da parte degli attori;
b) i due fondi di proprietà attorea, che l'impianto avrebbe impedito di mettere in contratto, non erano già in comunicazione al momento della realizzazione del montascale e non vi è alcuna prova della reale intenzione degli attori di rendere comunicanti, per il periodo di permanenza dell'impianto, i due fondi.
5. Sulle spese di lite.
5.1) E' indubbio che l'impianto sia stato rimosso solo dopo la notificazione dell'atto di citazione
(la notificazione della citazione risale al marzo 2023 e l'impianto è stato rimosso nel maggio
2023).
6 5.2) Sotto tale profilo non ha alcuna rilevanza che nel gennaio 2023 il convenuto avesse incaricato una ditta di rimuovere l'impianto giacché si tratta di iniziativa che di per sé non è satisfattiva dell'interesse della controparte (né emergendo dai messaggi what's app prodotti sub doc. 4 di parte convenuta che il convenuto avesse reso edotti gli attori dell'incarico e della relativa tempistica della rimozione ottenendo il loro assenso).
5.3) Anzi dalle email tra le parti prodotte dagli attori sub doc. 15 (risalenti a fine novembre
2022) emerge che il sig. a fronte di un sollecito degli attori, pur riferendo la sua CP_1
intenzione di rimuovere l'impianto, tuttavia di fatto pareva subordinare il tutto al coinvolgimento dell'amministratore condominiale al quale gli attori si opponevano.
5.4) Né l'esito del giudizio possessorio può all'evidenza avere alcuna rilevanza sulla prova dell'eventuale titolo legittimante la realizzazione e la conservazione dell'impianto che attiene alla diversa sfera del giudizio petitorio.
5.5) Inoltre, come sopra evidenziato, la rimozione dell'impianto ha comunque lasciato seppur marginali alterazioni della proprietà degli attori.
5.6) Ciò non di meno considerato il parziale accoglimento della domanda degli attori (essendo stata rigettata la domanda di risarcimento per equivalente) sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per un terzo con conseguente condanna del convenuto sig. CP_1
a rifondere le spese di lire da liquidarsi in conformità allo scaglione di riferimento da individuarsi in ragione delle spese necessarie per la rimozione dell'impianto (da €1.1001,00 a
€5.2.00,00).
5.7) Stante la modesta rilevanza delle questioni in fatto e in diritto le spese vanno liquidate nella misura minima.
5.8) Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 09.07.2024, vengono definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico degli attori per un terzo e a carico del convenuto per i due terzi.
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accertamento negativo della servitù formulata dai sigg.ri e Parte_1 Pt_1
;
[...]
2. dichiara tenuto e condanna il sig. ai sensi dell'art. 2058 c.c. ad Controparte_1
eseguire gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi indicati dal CTU a pagine 8 e
9 della relazione peritale a firma del geom. del 5 luglio 2024; CP_5
3. rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
7 4. compensa le spese di lite per un terzo e condanna il sig. a Controparte_1
corrispondere ad e a la residua frazione dei due terzi Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 83,33 per contributo unificato (pari a due terzi di € 125,00) ed € 852,00 per compenso del difensore (pari a due terzi di € 1278,00 di cui
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
5. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU come liquidate con decreto del
09.07.2024 a carico degli attori per un terzo e a carico del convenuto per i due terzi.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 1° febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
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