Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1987, n. 3704
CASS
Sentenza 14 aprile 1987

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La mancata richiesta del datore di lavoro (ex art. 5 stat. Lavoratori) dell'intervento del medico della struttura pubblica per controllare la malattia denunciata dal dipendente comporta l'impossibilità per lo stesso datore di lavoro di far eseguire accertamenti per mezzo di sanitari di sua libera scelta, ma non esclude che egli possa contestare in Sede giudiziaria l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore a giustificazione dell'assenza, sollecitando l'Esercizio dell'ampio potere di indagine del giudice ai fini dell'accertamento della sussistenza, o meno, della causa giustificatrice dell'assenza per malattia.*

Quando il dipendente sia assente dal posto di lavoro per stato di malattia, debitamente documentato con certificazione medica, la assenza medesima non può essere ritenuta ingiustificata, al fine del licenziamento in tronco in relazione all'insussistenza dello stato di malattia, per il solo fatto che, nel relativo periodo, il lavoratore sia stato sorpreso a svolgere un'altra attività lavorativa, occorrendo accertare se quest'ultima abbia in concreto caratteristiche idonee a far escludere lo stato di malattia evidenziato nella certificazione, ovvero presenti un minore impegno fisico che non sia incompatibile con l'infermità denunciata e che non comprometta la guarigione, essendo comunque Obbligo del lavoratore di evitare ogni comportamento negligente che possa ritardare la guarigione e quindi la ripresa della prestazione lavorativa. ( V 1158/85, mass n 439281).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1987, n. 3704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3704
    Data del deposito : 14 aprile 1987

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