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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164.2025 V.G. CORTE D'APPELLO DI ANCONA SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Presidente Dott. Guido Federico relatore Giudice Dott. Anna Bora Giudice Dott. Valentina Rascioni Esperto Dott. Paolo Mengani Esperto Dott. Sara Sacchi
Esaminati gli atti ed i documenti del procedimento relativo al reclamo ex art. 739, c.p.c. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche, cron n. 1871.2025 emesso e comunicato in data 4.03.2025
promosso da
SI.ra , cittadina Albanese nata a [...], il Parte_1
26.07.1991 ed il SI. ,cittadino albanese, nato a [...] Parte_2
(Albania) il 03.06.1981, domiciliati a San Severino Marche (MC), Via Gentili da Fabriano n 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Consuelo Feroci del Foro di Macerata, Viste la nota scritta depositata in data 26.03.2025 e le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale ha pronunciato il seguente DECRETO 1) Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha respinto il ricorso finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato ex art. 31 d. lgs. 286/1998. Il Tribunale dei minorenni, in particolare, ha fondato il rigetto sul breve periodo trascorso dai reclamanti insieme ai figli n. il 07.11.2011, Per_1
. il 04.06.2015, n. il 03.10.2023) nel territorio nazionale e Per_2 Per_3 sulla mancanza di integrazione nel tessuto sociale nazionale: non erano pertanto, ad avviso del Tribunale, ravvisabili i “gravi motivi” richiesti per l'accoglimento dell'istanza. 2) I reclamanti hanno contestato la valutazione negativa dei gravi motivi ex art.31 TU Imm., espressa dal Tribunale con il gravato decreto, deducendo l'eccesso di potere per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, nonché l'errata applicazione della citata legge ed infine
1 l'irrazionalità della pronuncia poiché il primo giudice non ha tenuto in considerazione elementi fondamentali, quali l'età dei figli, uno dei quali in tenerissima età, il comportamento irreprensibile dei ricorrenti ed il loro inserimento del tessuto sociale. I reclamanti hanno pertanto concluso chiedendo che la Corte revochi il provvedimento impugnato ed adotti i provvedimenti opportuni, ex art.31,c.3, D.lgs n.286/1998 nell'interesse delle minori. Il Procuratore Generale è intervenuto con atto del 24.03.2025 chiedendo l'accoglimento del reclamo rilevando che “ le doglianze esposte appaiono condivisibili emergendo un sufficiente radicamento dei minori nel territorio nazionale in ragione dell'ambiente familiare positivo in cui attualmente vivono ,dell'iscrizione scolastica dei due più grandi , apparendo ragionevole ritenere che l'allontanamento dei genitori ovvero il trasferimento in altro paese possa pregiudicare un sereno sviluppo psico-fisico degli stessi.” 3) Le censure dei reclamanti appaiono fondate.
Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni nell'assegnare pressoché esclusiva rilevanza alla durata del periodo trascorso dall'ingresso in Italia del nucleo ( 13.01.2025), che reputa breve e alle condizioni di radicamento in Italia della famiglia, omette un apprezzamento complessivo e bilanciato delle emergenze - in relazione alla verifica della situazione coinvolgente il rapporto tra le minori e i genitori- delle condizioni di vita del nucleo familiare, nonché delle esigenze dei minori di non vedersi privati del contesto familiare. Dagli elementi emersi all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione allegata al presente procedimento, si evince che i reclamanti sono immuni da pendenze e procedimenti penali, come attestato dal certificato del casellario giudiziale del 20.03.2025 e dei carichi pendenti del 19.03.2025 in atti;
i minori e sono iscritti all'Istituto Comprensivo Per_1 Per_2
“P.Tacchi Venturi di San Severino Marche e frequentano regolarmente le lezioni( V. cert. a firma del dirigente scolastico- doc. n. 16); i minori sono in regola con le vaccinazioni necessarie (cfr. Doc.n.12); il nucleo familiare è privo di autonomia abitativa ma è stato accolto dal cugino del ricorrente, sig. presso la propria abitazione (cfr. doc.9 dichiarazione Parte_3 di ospitalità) apparsa in sede di visita domiciliare “ pulita, ordinata e adatta ad accogliere 5 persone”. In particolare, i reclamanti pur non godendo di una autonomia economica possono fare affidamento sul supporto economico del parente convivente che gode di una stabile posizione lavorativa come comprovato dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio (cfr.doc n.10, 11 e 14).
2 Si dà atto che il reclamante non appena otterrà il permesso di soggiorno sarà assunto dall'impresa edile “ (cf. promessa di Controparte_1 lavoro del titolare, , datata 20.03.2025-doc 15) Persona_4
Complessivamente, dall'indagine sul contesto delle condizioni ambientali del nucleo non può dirsi emergere una situazione di precarietà nelle relazioni familiari e nelle condizioni rilevanti agli effetti della presente indagine. Inoltre il contesto familiare e l'età dei minori ( 13, 8 e 2 anni) segnano l'indefettibile esigenza di questi ultimi di mantenere le cure da parte dei genitori, il sostegno e l'accompagnamento nella crescita. Sulla base di tali considerazioni e delle emergenze in atti, devono ritenersi sussistenti le condizioni per l' autorizzazione temporanea a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art. 31, co.3, decreto legislativo n.286 del 1988, per il periodo di anni due, che si reputa attualmente adeguato. Nulla per le spese.
PQM
La Corte Appello di Ancona accoglie il reclamo proposto da Parte_1
e , avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Parte_2
Marche, cron n. 1871.2025 emesso e comunicato in data 4.03.2025 e concede ai richiedenti il permesso di soggiorno ex art.31 Dlgs 286/1998 per un periodo di anni due.
Nulla per le spese Ancona, così deciso in camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est. Dott. Guido Federico
3
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Presidente Dott. Guido Federico relatore Giudice Dott. Anna Bora Giudice Dott. Valentina Rascioni Esperto Dott. Paolo Mengani Esperto Dott. Sara Sacchi
Esaminati gli atti ed i documenti del procedimento relativo al reclamo ex art. 739, c.p.c. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche, cron n. 1871.2025 emesso e comunicato in data 4.03.2025
promosso da
SI.ra , cittadina Albanese nata a [...], il Parte_1
26.07.1991 ed il SI. ,cittadino albanese, nato a [...] Parte_2
(Albania) il 03.06.1981, domiciliati a San Severino Marche (MC), Via Gentili da Fabriano n 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Consuelo Feroci del Foro di Macerata, Viste la nota scritta depositata in data 26.03.2025 e le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale ha pronunciato il seguente DECRETO 1) Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha respinto il ricorso finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato ex art. 31 d. lgs. 286/1998. Il Tribunale dei minorenni, in particolare, ha fondato il rigetto sul breve periodo trascorso dai reclamanti insieme ai figli n. il 07.11.2011, Per_1
. il 04.06.2015, n. il 03.10.2023) nel territorio nazionale e Per_2 Per_3 sulla mancanza di integrazione nel tessuto sociale nazionale: non erano pertanto, ad avviso del Tribunale, ravvisabili i “gravi motivi” richiesti per l'accoglimento dell'istanza. 2) I reclamanti hanno contestato la valutazione negativa dei gravi motivi ex art.31 TU Imm., espressa dal Tribunale con il gravato decreto, deducendo l'eccesso di potere per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, nonché l'errata applicazione della citata legge ed infine
1 l'irrazionalità della pronuncia poiché il primo giudice non ha tenuto in considerazione elementi fondamentali, quali l'età dei figli, uno dei quali in tenerissima età, il comportamento irreprensibile dei ricorrenti ed il loro inserimento del tessuto sociale. I reclamanti hanno pertanto concluso chiedendo che la Corte revochi il provvedimento impugnato ed adotti i provvedimenti opportuni, ex art.31,c.3, D.lgs n.286/1998 nell'interesse delle minori. Il Procuratore Generale è intervenuto con atto del 24.03.2025 chiedendo l'accoglimento del reclamo rilevando che “ le doglianze esposte appaiono condivisibili emergendo un sufficiente radicamento dei minori nel territorio nazionale in ragione dell'ambiente familiare positivo in cui attualmente vivono ,dell'iscrizione scolastica dei due più grandi , apparendo ragionevole ritenere che l'allontanamento dei genitori ovvero il trasferimento in altro paese possa pregiudicare un sereno sviluppo psico-fisico degli stessi.” 3) Le censure dei reclamanti appaiono fondate.
Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni nell'assegnare pressoché esclusiva rilevanza alla durata del periodo trascorso dall'ingresso in Italia del nucleo ( 13.01.2025), che reputa breve e alle condizioni di radicamento in Italia della famiglia, omette un apprezzamento complessivo e bilanciato delle emergenze - in relazione alla verifica della situazione coinvolgente il rapporto tra le minori e i genitori- delle condizioni di vita del nucleo familiare, nonché delle esigenze dei minori di non vedersi privati del contesto familiare. Dagli elementi emersi all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione allegata al presente procedimento, si evince che i reclamanti sono immuni da pendenze e procedimenti penali, come attestato dal certificato del casellario giudiziale del 20.03.2025 e dei carichi pendenti del 19.03.2025 in atti;
i minori e sono iscritti all'Istituto Comprensivo Per_1 Per_2
“P.Tacchi Venturi di San Severino Marche e frequentano regolarmente le lezioni( V. cert. a firma del dirigente scolastico- doc. n. 16); i minori sono in regola con le vaccinazioni necessarie (cfr. Doc.n.12); il nucleo familiare è privo di autonomia abitativa ma è stato accolto dal cugino del ricorrente, sig. presso la propria abitazione (cfr. doc.9 dichiarazione Parte_3 di ospitalità) apparsa in sede di visita domiciliare “ pulita, ordinata e adatta ad accogliere 5 persone”. In particolare, i reclamanti pur non godendo di una autonomia economica possono fare affidamento sul supporto economico del parente convivente che gode di una stabile posizione lavorativa come comprovato dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio (cfr.doc n.10, 11 e 14).
2 Si dà atto che il reclamante non appena otterrà il permesso di soggiorno sarà assunto dall'impresa edile “ (cf. promessa di Controparte_1 lavoro del titolare, , datata 20.03.2025-doc 15) Persona_4
Complessivamente, dall'indagine sul contesto delle condizioni ambientali del nucleo non può dirsi emergere una situazione di precarietà nelle relazioni familiari e nelle condizioni rilevanti agli effetti della presente indagine. Inoltre il contesto familiare e l'età dei minori ( 13, 8 e 2 anni) segnano l'indefettibile esigenza di questi ultimi di mantenere le cure da parte dei genitori, il sostegno e l'accompagnamento nella crescita. Sulla base di tali considerazioni e delle emergenze in atti, devono ritenersi sussistenti le condizioni per l' autorizzazione temporanea a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art. 31, co.3, decreto legislativo n.286 del 1988, per il periodo di anni due, che si reputa attualmente adeguato. Nulla per le spese.
PQM
La Corte Appello di Ancona accoglie il reclamo proposto da Parte_1
e , avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Parte_2
Marche, cron n. 1871.2025 emesso e comunicato in data 4.03.2025 e concede ai richiedenti il permesso di soggiorno ex art.31 Dlgs 286/1998 per un periodo di anni due.
Nulla per le spese Ancona, così deciso in camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est. Dott. Guido Federico
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