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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12725 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48199/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 9.7.2025, e vertente
TRA con il patrocinio dell'avv. Giuseppe de Simone Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Silvi e Andrea Girardi CP_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
1.1 La a convenuto in giudizio la chiedendone, a titolo di indennizzo, la Pt_1 CP_1 condanna al rimborso di tutte le spese relative al giudizio promosso dalla stessa attrice nei confronti di e conclusosi con sentenza della Corte di Appello di NTroparte_2
Roma n. 5758/2023, quantificate nella misura di euro 37.654,60 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali
Ha dedotto in fatto:
- di avere in data 15.1.2015 sottoscritto con la un contratto per l'emissione di NTroparte_3 perizia con parere pro veritate relativa al rapporto di mutuo stipulato in in data 11.5.2006 con CP_2 la (atto a rogito Notaio - rep. n. 155053); NTroparte_2 Per_1
1 - di avere contestualmente aderito alla Polizza Tutela Legale n. 91/M10282700 sottoscritta tra la stessa e la , posta a copertura, entro un massimale di euro 100.000 NTroparte_3 CP_1 per sinistro e per l'ipotesi di soccombenza dell'assicurato, delle spese relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie promosse sulla base della perizia commissionata (spese per la perizia di parte, spese di CTP e di CTU, compensi di difesa, spese legali di soccombenza, contributo unificato, etc.);
- di avere, con citazione del 2.2.2015, introdotto dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma l'azione giudiziaria contro la Banca mutuante, ponendo a sostegno della domanda la perizia della
[...]
; NTroparte_3
- di essere rimasta soccombente in suddetto giudizio, conclusosi senza disporre CTU contabile, e così condannata a rifondere alla le spese di lite per complessivi euro 14.500,00, oltre accessori CP_2 di legge (sentenza n. 16646/2019 pubblicata il 21.8.2019);
- di essere rimasta soccombente anche nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma
(R.G. n. 6149/19) instaurato dalla stessa attrice e quindi di essere stata condannata al pagamento delle spese legali del grado, nella misura di € 6.000,00 oltre accessori di legge (sentenza n. 5758/2023 pubblicata il 13.9.2023);
- di avere, con pec del 19.9.2023, rimasta inevasa, denunciato alla Compagnia il sinistro, chiedendo il pagamento di tutti i costi garantiti: euro 3.233,00 per acquisto della perizia, euro 1.550,00 per spese di difesa di primo grado, euro 21.157,24 per spese legali di soccombenza di primo grado, euro
2.727,84 per spese di difesa di secondo grado, euro 8.754,72 per spese legali di soccombenza di secondo grado, euro 183,00 per spese di avvio del procedimento di mediazione;
- di aver attivato il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per mancata partecipazione della Compagnia.
Ha dedotto in diritto che, dato il carattere ambiguo delle clausole contrattuali disciplinanti l'insorgenza del sinistro ed il termine per la denuncia dello stesso (art. 13 e Appendice di polizza) - termine in polizza previsto non a pena di decadenza - e tenuto conto che il rischio garantito era quello della soccombenza dell'assicurato, l'interpretazione più coerente con il principio di buona fede e con i canoni di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. imponeva di ritenere che il diritto all'indennizzo fosse subordinato ad una soccombenza dichiarata con sentenza e quindi, in caso di impugnazione, al passaggio in giudicato della decisione;
a sostegno di tale interpretazione ha evidenziato l'inderogabilità delle norme sulla prescrizione e la circostanza che l'art. 14 del contratto - su Pt_2 cui aveva fatto affidamento, non essendole stata consegnata la polizza - nel dichiarare di riportare un estratto della polizza, identificava l'insorgenza del sinistro nella sentenza che dichiarava la
2 soccombenza senza che nel giudizio fosse stata espletata la CTU oppure quando la CTU espletata avesse ritenuto errata nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi e/o NT giurisprudenziali la perizia commissionata a
1.2 La Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di rigettare la domanda, per intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa anche ai sensi dell'art. 2952, co. 2, c.c. e, comunque, perché infondata.
Ha dedotto:
- l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, in quanto la denuncia di sinistro era pervenuta il 19.09.2023, e quindi in data successiva alla scadenza del termine di 24 mesi previsto in polizza, computato a decorrere dall'ordinanza del 3.4.2019 con cui il Giudice del giudizio intrapreso sulla base della perizia econometrica aveva ritenuto di chiudere la fase istruttoria senza disporre CTU;
ha infatti evidenziato che, a termini di polizza (art. 13 e Appendice), la denuncia del sinistro doveva essere inoltrata entro 24 mesi dall'insorgenza del sinistro, evento questo da individuarsi o con il deposito della CTU con cui il perito avesse contestato i principi normativi e/o contabili alla base della NT perizia econometrica commissionata a o con il deposito dell'ordinanza con cui il Giudice avesse ritenuto di non disporre CTU;
- l'inoperatività della polizza e la non indennizzabilità del sinistro, per essere stato il giudizio contro promosso da sulla base di una perizia non idonea a NTroparte_2 Pt_1 supportare la domanda, come emergeva dalla stessa sentenza di rigetto, sicché la soccombenza era evento non aleatorio ma certo e prevedibile;
- la decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 1900 c.c., stante la colpa grave della per aver consegnato al cliente una perizia chiaramente NTroparte_3 inattendibile;
- la non rimborsabilità sia delle spese per le quali difettava la prova di un effettivo esborso, sia dei compensi di difesa laddove superiori all'importo di euro 700,00 stabilito nel contratto con CP_3
e confermato con impegno scritto del difensore versato in atti.
Precisate dalle parti le conclusioni come da rispettivi atti, parte attrice ha modificato la richiesta economica quantificandola in euro 39.800,79, avendo nelle more pagato le spese legali di soccombenza a seguito del precetto notificatole dalla Banca vittoriosa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 8.7.2025.
2. Sulla domanda azionata.
CP Orbene, la domanda azionata si fonda sulla polizza collettiva stipulata, per contro altrui, tra la e la - cui la Società attrice ha prestato adesione al momento della sottoscrizione, NTroparte_3
3 con la del contratto , avente ad oggetto la redazione di perizia NTroparte_3 Pt_2
NT econometrica - che offre tutela assicurativa ai clienti della quanto agli esborsi collegati al rischio di soccombenza nel procedimento giudiziario intrapreso sulla base della perizia stessa.
In particolare, la polizza (doc. 31 all. alla citazione) prevede:
- “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO La Società assume
a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli” (art. 11);
- “Il caso assicurativo si evidenzia:…. b) Quando l'assicurato accerti con l'aver commissionato ad NT una perizia che la controparte (banca, finanziaria, leasing) abbia applicato/praticato usura e/o anatocismo (o altri vizi finanziari) su determinati rapporti (c/c – mutui – leasing – derivati – swap – ecc.) chiusi o in essere con la controparte di cui sopra per cui decida di agire stragiudizialmente mediativa e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie ….” (art. 12).
- “INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare”(cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere dal SDL…” (art. 13); “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale” (Appendice).
Lo stesso art. 13 prevede che “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro
e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”.
Dunque, il dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia di sinistro viene individuato in un evento costituito o dalla contestazione, da parte del CTU, dei criteri normativi o contabili posti a NT fondamento della perizia econometrica commissionata a o dall'ordinanza con la quale il Giudice abbia disatteso la richiesta di disporre la CTU contabile.
2.1 In forza del citato art. 13, la compagnia ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, per essere stata la denuncia di sinistro inoltrata oltre il termine di 24 mesi dall'ordinanza istruttoria del 2.4.2019 con cui, nel procedimento avviato dalla sulla base Pt_1 della perizia econometrica commissionata alla il Giudice ha ritenuto di chiudere la NTroparte_3 fase istruttoria e passare a quella decisoria senza disporre CTU.
4 La denuncia è intervenuta infatti solo in data 19.9.2023 (oltre il termine di 24 mesi dalla cd.
“insorgenza del sinistro”, individuata nel “mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”), pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5758/2023, con la quale è stato respinto il gravame avverso la sentenza di primo grado, n. 16646/2019, di reiezione della domanda azionata dalla sentenza n. 16646/2019 preceduta da ordinanza con la quale il giudice Pt_1 aveva disatteso la richiesta di disporre CTU.
Parte attrice individua, di contro, il dies a quo della prescrizione nella data della sentenza di rigetto passata in giudicato, che concretizza il rischio di soccombenza, oggetto della copertura assicurativa.
Nel caso di specie, quindi, tale termine iniziava a decorrere dal 15.9.2023, quando vi è stata rinuncia al ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello (cfr. doc. 22 all. alla citazione), ed esso è stato interrotto dalla denuncia di sinistro inoltrata via pec il 19.9.2023.
Tanto permesso, deve rilevarsi che:
- le parti non possono convenire un termine di prescrizione diverso da quello previsto dalla legge, essendo le norme in parola inderogabili ai sensi dell'articolo 2936 cc;
- a mente dell'articolo 2952 cc, i diritti derivanti dal contratto di assicurazioni si prescrivono in due anni “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”;
- peraltro, la prescrizione anche in via generale inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.);
- nel caso di specie, visto che oggetto dell'assicurazione è il rischio delle conseguenze economiche NT della soccombenza nella controversia bancaria definitasi negativamente per il cliente della “il fatto su cui il diritto si fonda” è, appunto, la soccombenza dichiarata con sentenza, prima della quale né si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, né si è concretizzato il rischio assicurato, sicché nessuna richiesta di indennizzo, prima di tale data, potrebbe essere avanzata (con la conseguenza che, non potendo essere esercitato il diritto di chiedere l'indennizzo, nessuna prescrizione potrebbe iniziare a decorrere);
- il rischio di soccombenza, inoltre, si cristallizza in via definitiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto (la quale, altrimenti, potrebbe essere riformata in sede di impugnazione), sicché il dies a quo va individuato in tale data;
- al riguardo, e premesso che parte convenuta nemmeno ha mai argomentato che il dies a quo dovrebbe individuarsi in quello della sentenza di rigetto anche se non ancora definitiva, va comunque evidenziato che nell'appendice di polizza (doc. 32 all. alla citazione), da un lato di stabilisce che il massimale di euro 100.000,00 può essere utilizzato dall'assicurato “a scalare, sino al completamento
5 eventuale dei tre gradi di giudizio e sino a esaurimento dello stesso e senza limiti temporali” (ciò che potrebbe portare a ritenere che il diritto all'indennizzo sia azionabile anche prima del passaggio in giudicato della sentenza), ma dall'altro si afferma “Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non in termini giuridici” : pur evidenziata la difficoltà interpretativa della locuzione “se non in termini giuridici” (atteso che la prescrizione è un istituto prettamente giuridico), la clausola indica chiaramente la circostanza che, tra un grado e l'altro del giudizio “non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per
l'assicurato”, e quindi, la prescrizione non inizia a decorrere (visto peraltro che il rischio di soccombenza, come detto, ancora non si è definitivamente cristallizzato);
- premesso che tali clausole del contratto devono essere interpretate secondo buona fede, aggiunto che, in caso di clausole polisenso, deve prevalere l'interpretazione contra stipulatorem, deve poi aggiungersi che l'interpretazione che fa decorrere la prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto, che determina la concretizzazione del rischio assicurato (di soccombenza), deve ricavarsi, vuoi dalla citata appendice di polizza, vuoi dalla stessa interpretazione che – deve ritenersi
– le parti comunemente hanno dato alla regolamentazione negoziale. Al riguardo, infatti, nella prima memoria ex art. 171ter cpc, parte attrice ha specificato “Inoltre, la stessa Compagnia Assicurativa richiede espressamente, a termini di polizza, proprio l'espressa rinuncia, da parte dei Clienti della
a proporre appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado, quale Parte_3 condizione necessaria per l'apertura stessa del sinistro”. L'assicurazione non ha mai contestato tale fatto – di richiedere, ai fini dell'apertura del sinistro, la rinuncia all'appello, e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza – che deve quindi ritenersi pacifico. Ciò a conferma che anche l'assicurazione ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data di passaggio in giudicato della sentenza.
Ne consegue l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione.
2.2 Ugualmente infondata è l'eccezione con la quale la compagnia sostiene la non indennizzabilità del sinistro, visto che il giudizio contro di sarebbe stato NTroparte_2 CP_2 promosso da sulla base di una perizia non idonea a supportare la domanda, sicché la Pt_1 soccombenza era evento non aleatorio ma certo e prevedibile. Al riguardo, basti evidenziare che il giudizio civile, anche quando si sostengano tesi alle quali la giurisprudenza maggioritaria non aderisce, mantiene comunque un margine, quand'anche minimo, di alea, visto che nulla esclude che il giudice assegnatario della causa ritenga di non aderire alla giurisprudenziale maggioritaria, e tenuto conto anche della possibilità che gli indirizzi giurisprudenziali possano rimodularsi e cambiare, anche in corso di causa. Ciò esclude la possibilità che il contratto possa ritenersi nullo per assenza di alea.
2.3 L'assicurazione ha poi eccepito la non indennizzabilità del sinistro, ai sensi dell'art. 1900 c.c., in quanto causato da colpa grave del contraente.
6 Orbene, si è già detto che la ha agito per ottenere l'indennizzo di cui al contratto di Pt_1
NT assicurazione stipulato, in via collettiva, per conto altrui, dalla onde proteggere i suoi clienti NT (soggetti che si rivolgevano alla per ottenere perizie sulla cui scorta agivano giudizialmente contro le banche) dal rischio di soccombenza nei relativi giudizi.
E' noto che nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2009,
n.22809).
Tra le eccezioni opponibili all'assicurato vi è quella relativa alla colpa grave o al dolo sia dell'assicurato stesso sia del contraente nella causazione del sinistro, ciò in applicazione, peraltro, del chiaro disposto dell'art. 1900 c.c., in virtù del quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave “del contraente, dell'assicurato o del beneficiario”, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. Ne deriva che l'assicurazione può rifiutare il diritto all'indennizzo anche quando lo stato soggettivo della colpa grave sia ascrivibile non all'assicurato, bensì al contraente.
Quella di cui all'art. 1900 c.c. è, comunque, un'eccezione in senso stretto, sicché rimane onere dell'assicuratore la specifica allegazione e prova della sussistenza dei profili sui quali essa fondi la deduzione della sussistenza di un comportamento gravemente colposo nell'operato dei professionisti della non potendosi peraltro tale prova desumersi automaticamente dal mero rigetto NTroparte_3 della richiesta di CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato.
In assenza di ogni specifica deduzione al riguardo, la generica eccezione non può che essere disattesa.
2.4 Dovendosi quindi ritenere la domanda fondata nell'an, venendo al quantum, parte attrice chiede il rimborso delle seguenti somme:
- euro 3.233,00, per acquisto della perizia con parere pro veritate della per il NTroparte_3 giudizio incardinato nei confronti della L'importo è NTroparte_2 dovuto essendo documentato vuoi il contratto (doc. 1 all. alla citazione), che prevedeva il maggior esborso di euro 6.466,00, vuoi l'assegno con il quale il pagamento è stato eseguito (cfr. doc. 24 all. alla citazione);
- euro 1.550,00, per spese e compenso di primo grado del difensore per il giudizio nei confronti della ed euro 2.727,84, per spese e compenso del difensore quanto al giudizio di NTroparte_4
7 appello. Sono in atti le relative fatture quietanzate (cfr. doc. 25 e 26 all. alla citazione). Gli importi sono dovuti nelle predette misure, attesa peraltro la genericità ed insufficiente determinatezza dell'art. NT 8 del contratto stipulato tra e la ove si legge che i compensi per gli avvocati “solo in Pt_1 via indicativa” sono quantificati in “euro 700,00 circa, oltre accessori di legge”, senza una chiara e specifica rinuncia dell'avvocato a pretendere compensi maggiori e senza che si rivengano clausole del contrato assicurativo che limitino la copertura, per il rischio di soccombenza, a tali e più ridotti importi;
- euro 14.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per un totale di euro 21.157,24 (quali spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado in favore di , nonché euro 6.000,00, NTroparte_4 oltre spese generali, IVA e CAP, per un totale di euro 8.754,72, (quali spese legali liquidate dalla sentenza di appello in favore di , e così per euro 29.911,96. Il relativo NTroparte_4 pagamento è intervenuto solo in corso di causa, all'esito di precetto notificato alla n data Pt_1
19.3.2024, e conseguente pagamento rateale degli importi, comprensivo delle spese di precetto e degli interessi successivi (cfr. documentazione allegata alle note del 5.5.2025, pienamente utilizzabile, trattandosi di documenti formatisi in data successiva a quella dello spirare dei termini istruttori).
Anche tali somme, per euro 29.911,96 complessivi, quindi, sono dovute (con esclusione dei maggiori importi pretesi con la suddetta nota del 5.5.2025, vuoi in quanto tardivamente richiesti, vuoi in quanto correlati al tardivo pagamento della condotta solo a tale società addebitabile e quindi Pt_1 esulante dal rischio garantito);
- euro 183,00 per avvio del procedimento di mediazione del giudizio di I grado (CFR. doc. 28 all .alla citazione).
Sono quindi dovuti euro 37.605,80.
Deve infine rilevarsi che, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. n. 15868/2015).
Pertanto, sull'importo determinato come sopra a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, sia gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno:
a) dalla data del 15.9.2023 (data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n.
5758/2023 che ha avverato il rischio di soccombenza oggetto della copertura assicurativa), fino alla
8 pubblicazione della presente sentenza, quanto ad euro 7.693,84 (euro 3.233,00 + euro 1.550,00 + euro 2.727,84 + euro 183,00);
b) dal 12.9.2024, data dall'effettivo e successivo pagamento quanto ad euro 29.911,96.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Non si ritiene di contro di disporre il pagamento di oneri in relazione alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria promosso da parte attrice, attesa la complessità degli argomenti trattati.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna a corrispondere a l'importo di euro 37.605,80, oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione legale e interessi determinati come in motivazione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in misura di CP_1 Parte_1 euro 7.600,00 per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48199/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 9.7.2025, e vertente
TRA con il patrocinio dell'avv. Giuseppe de Simone Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Silvi e Andrea Girardi CP_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
1.1 La a convenuto in giudizio la chiedendone, a titolo di indennizzo, la Pt_1 CP_1 condanna al rimborso di tutte le spese relative al giudizio promosso dalla stessa attrice nei confronti di e conclusosi con sentenza della Corte di Appello di NTroparte_2
Roma n. 5758/2023, quantificate nella misura di euro 37.654,60 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali
Ha dedotto in fatto:
- di avere in data 15.1.2015 sottoscritto con la un contratto per l'emissione di NTroparte_3 perizia con parere pro veritate relativa al rapporto di mutuo stipulato in in data 11.5.2006 con CP_2 la (atto a rogito Notaio - rep. n. 155053); NTroparte_2 Per_1
1 - di avere contestualmente aderito alla Polizza Tutela Legale n. 91/M10282700 sottoscritta tra la stessa e la , posta a copertura, entro un massimale di euro 100.000 NTroparte_3 CP_1 per sinistro e per l'ipotesi di soccombenza dell'assicurato, delle spese relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie promosse sulla base della perizia commissionata (spese per la perizia di parte, spese di CTP e di CTU, compensi di difesa, spese legali di soccombenza, contributo unificato, etc.);
- di avere, con citazione del 2.2.2015, introdotto dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma l'azione giudiziaria contro la Banca mutuante, ponendo a sostegno della domanda la perizia della
[...]
; NTroparte_3
- di essere rimasta soccombente in suddetto giudizio, conclusosi senza disporre CTU contabile, e così condannata a rifondere alla le spese di lite per complessivi euro 14.500,00, oltre accessori CP_2 di legge (sentenza n. 16646/2019 pubblicata il 21.8.2019);
- di essere rimasta soccombente anche nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma
(R.G. n. 6149/19) instaurato dalla stessa attrice e quindi di essere stata condannata al pagamento delle spese legali del grado, nella misura di € 6.000,00 oltre accessori di legge (sentenza n. 5758/2023 pubblicata il 13.9.2023);
- di avere, con pec del 19.9.2023, rimasta inevasa, denunciato alla Compagnia il sinistro, chiedendo il pagamento di tutti i costi garantiti: euro 3.233,00 per acquisto della perizia, euro 1.550,00 per spese di difesa di primo grado, euro 21.157,24 per spese legali di soccombenza di primo grado, euro
2.727,84 per spese di difesa di secondo grado, euro 8.754,72 per spese legali di soccombenza di secondo grado, euro 183,00 per spese di avvio del procedimento di mediazione;
- di aver attivato il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per mancata partecipazione della Compagnia.
Ha dedotto in diritto che, dato il carattere ambiguo delle clausole contrattuali disciplinanti l'insorgenza del sinistro ed il termine per la denuncia dello stesso (art. 13 e Appendice di polizza) - termine in polizza previsto non a pena di decadenza - e tenuto conto che il rischio garantito era quello della soccombenza dell'assicurato, l'interpretazione più coerente con il principio di buona fede e con i canoni di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. imponeva di ritenere che il diritto all'indennizzo fosse subordinato ad una soccombenza dichiarata con sentenza e quindi, in caso di impugnazione, al passaggio in giudicato della decisione;
a sostegno di tale interpretazione ha evidenziato l'inderogabilità delle norme sulla prescrizione e la circostanza che l'art. 14 del contratto - su Pt_2 cui aveva fatto affidamento, non essendole stata consegnata la polizza - nel dichiarare di riportare un estratto della polizza, identificava l'insorgenza del sinistro nella sentenza che dichiarava la
2 soccombenza senza che nel giudizio fosse stata espletata la CTU oppure quando la CTU espletata avesse ritenuto errata nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi e/o NT giurisprudenziali la perizia commissionata a
1.2 La Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di rigettare la domanda, per intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa anche ai sensi dell'art. 2952, co. 2, c.c. e, comunque, perché infondata.
Ha dedotto:
- l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, in quanto la denuncia di sinistro era pervenuta il 19.09.2023, e quindi in data successiva alla scadenza del termine di 24 mesi previsto in polizza, computato a decorrere dall'ordinanza del 3.4.2019 con cui il Giudice del giudizio intrapreso sulla base della perizia econometrica aveva ritenuto di chiudere la fase istruttoria senza disporre CTU;
ha infatti evidenziato che, a termini di polizza (art. 13 e Appendice), la denuncia del sinistro doveva essere inoltrata entro 24 mesi dall'insorgenza del sinistro, evento questo da individuarsi o con il deposito della CTU con cui il perito avesse contestato i principi normativi e/o contabili alla base della NT perizia econometrica commissionata a o con il deposito dell'ordinanza con cui il Giudice avesse ritenuto di non disporre CTU;
- l'inoperatività della polizza e la non indennizzabilità del sinistro, per essere stato il giudizio contro promosso da sulla base di una perizia non idonea a NTroparte_2 Pt_1 supportare la domanda, come emergeva dalla stessa sentenza di rigetto, sicché la soccombenza era evento non aleatorio ma certo e prevedibile;
- la decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 1900 c.c., stante la colpa grave della per aver consegnato al cliente una perizia chiaramente NTroparte_3 inattendibile;
- la non rimborsabilità sia delle spese per le quali difettava la prova di un effettivo esborso, sia dei compensi di difesa laddove superiori all'importo di euro 700,00 stabilito nel contratto con CP_3
e confermato con impegno scritto del difensore versato in atti.
Precisate dalle parti le conclusioni come da rispettivi atti, parte attrice ha modificato la richiesta economica quantificandola in euro 39.800,79, avendo nelle more pagato le spese legali di soccombenza a seguito del precetto notificatole dalla Banca vittoriosa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 8.7.2025.
2. Sulla domanda azionata.
CP Orbene, la domanda azionata si fonda sulla polizza collettiva stipulata, per contro altrui, tra la e la - cui la Società attrice ha prestato adesione al momento della sottoscrizione, NTroparte_3
3 con la del contratto , avente ad oggetto la redazione di perizia NTroparte_3 Pt_2
NT econometrica - che offre tutela assicurativa ai clienti della quanto agli esborsi collegati al rischio di soccombenza nel procedimento giudiziario intrapreso sulla base della perizia stessa.
In particolare, la polizza (doc. 31 all. alla citazione) prevede:
- “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO La Società assume
a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli” (art. 11);
- “Il caso assicurativo si evidenzia:…. b) Quando l'assicurato accerti con l'aver commissionato ad NT una perizia che la controparte (banca, finanziaria, leasing) abbia applicato/praticato usura e/o anatocismo (o altri vizi finanziari) su determinati rapporti (c/c – mutui – leasing – derivati – swap – ecc.) chiusi o in essere con la controparte di cui sopra per cui decida di agire stragiudizialmente mediativa e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie ….” (art. 12).
- “INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare”(cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere dal SDL…” (art. 13); “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale” (Appendice).
Lo stesso art. 13 prevede che “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro
e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”.
Dunque, il dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia di sinistro viene individuato in un evento costituito o dalla contestazione, da parte del CTU, dei criteri normativi o contabili posti a NT fondamento della perizia econometrica commissionata a o dall'ordinanza con la quale il Giudice abbia disatteso la richiesta di disporre la CTU contabile.
2.1 In forza del citato art. 13, la compagnia ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, per essere stata la denuncia di sinistro inoltrata oltre il termine di 24 mesi dall'ordinanza istruttoria del 2.4.2019 con cui, nel procedimento avviato dalla sulla base Pt_1 della perizia econometrica commissionata alla il Giudice ha ritenuto di chiudere la NTroparte_3 fase istruttoria e passare a quella decisoria senza disporre CTU.
4 La denuncia è intervenuta infatti solo in data 19.9.2023 (oltre il termine di 24 mesi dalla cd.
“insorgenza del sinistro”, individuata nel “mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”), pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5758/2023, con la quale è stato respinto il gravame avverso la sentenza di primo grado, n. 16646/2019, di reiezione della domanda azionata dalla sentenza n. 16646/2019 preceduta da ordinanza con la quale il giudice Pt_1 aveva disatteso la richiesta di disporre CTU.
Parte attrice individua, di contro, il dies a quo della prescrizione nella data della sentenza di rigetto passata in giudicato, che concretizza il rischio di soccombenza, oggetto della copertura assicurativa.
Nel caso di specie, quindi, tale termine iniziava a decorrere dal 15.9.2023, quando vi è stata rinuncia al ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello (cfr. doc. 22 all. alla citazione), ed esso è stato interrotto dalla denuncia di sinistro inoltrata via pec il 19.9.2023.
Tanto permesso, deve rilevarsi che:
- le parti non possono convenire un termine di prescrizione diverso da quello previsto dalla legge, essendo le norme in parola inderogabili ai sensi dell'articolo 2936 cc;
- a mente dell'articolo 2952 cc, i diritti derivanti dal contratto di assicurazioni si prescrivono in due anni “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”;
- peraltro, la prescrizione anche in via generale inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.);
- nel caso di specie, visto che oggetto dell'assicurazione è il rischio delle conseguenze economiche NT della soccombenza nella controversia bancaria definitasi negativamente per il cliente della “il fatto su cui il diritto si fonda” è, appunto, la soccombenza dichiarata con sentenza, prima della quale né si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, né si è concretizzato il rischio assicurato, sicché nessuna richiesta di indennizzo, prima di tale data, potrebbe essere avanzata (con la conseguenza che, non potendo essere esercitato il diritto di chiedere l'indennizzo, nessuna prescrizione potrebbe iniziare a decorrere);
- il rischio di soccombenza, inoltre, si cristallizza in via definitiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto (la quale, altrimenti, potrebbe essere riformata in sede di impugnazione), sicché il dies a quo va individuato in tale data;
- al riguardo, e premesso che parte convenuta nemmeno ha mai argomentato che il dies a quo dovrebbe individuarsi in quello della sentenza di rigetto anche se non ancora definitiva, va comunque evidenziato che nell'appendice di polizza (doc. 32 all. alla citazione), da un lato di stabilisce che il massimale di euro 100.000,00 può essere utilizzato dall'assicurato “a scalare, sino al completamento
5 eventuale dei tre gradi di giudizio e sino a esaurimento dello stesso e senza limiti temporali” (ciò che potrebbe portare a ritenere che il diritto all'indennizzo sia azionabile anche prima del passaggio in giudicato della sentenza), ma dall'altro si afferma “Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non in termini giuridici” : pur evidenziata la difficoltà interpretativa della locuzione “se non in termini giuridici” (atteso che la prescrizione è un istituto prettamente giuridico), la clausola indica chiaramente la circostanza che, tra un grado e l'altro del giudizio “non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per
l'assicurato”, e quindi, la prescrizione non inizia a decorrere (visto peraltro che il rischio di soccombenza, come detto, ancora non si è definitivamente cristallizzato);
- premesso che tali clausole del contratto devono essere interpretate secondo buona fede, aggiunto che, in caso di clausole polisenso, deve prevalere l'interpretazione contra stipulatorem, deve poi aggiungersi che l'interpretazione che fa decorrere la prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto, che determina la concretizzazione del rischio assicurato (di soccombenza), deve ricavarsi, vuoi dalla citata appendice di polizza, vuoi dalla stessa interpretazione che – deve ritenersi
– le parti comunemente hanno dato alla regolamentazione negoziale. Al riguardo, infatti, nella prima memoria ex art. 171ter cpc, parte attrice ha specificato “Inoltre, la stessa Compagnia Assicurativa richiede espressamente, a termini di polizza, proprio l'espressa rinuncia, da parte dei Clienti della
a proporre appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado, quale Parte_3 condizione necessaria per l'apertura stessa del sinistro”. L'assicurazione non ha mai contestato tale fatto – di richiedere, ai fini dell'apertura del sinistro, la rinuncia all'appello, e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza – che deve quindi ritenersi pacifico. Ciò a conferma che anche l'assicurazione ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data di passaggio in giudicato della sentenza.
Ne consegue l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione.
2.2 Ugualmente infondata è l'eccezione con la quale la compagnia sostiene la non indennizzabilità del sinistro, visto che il giudizio contro di sarebbe stato NTroparte_2 CP_2 promosso da sulla base di una perizia non idonea a supportare la domanda, sicché la Pt_1 soccombenza era evento non aleatorio ma certo e prevedibile. Al riguardo, basti evidenziare che il giudizio civile, anche quando si sostengano tesi alle quali la giurisprudenza maggioritaria non aderisce, mantiene comunque un margine, quand'anche minimo, di alea, visto che nulla esclude che il giudice assegnatario della causa ritenga di non aderire alla giurisprudenziale maggioritaria, e tenuto conto anche della possibilità che gli indirizzi giurisprudenziali possano rimodularsi e cambiare, anche in corso di causa. Ciò esclude la possibilità che il contratto possa ritenersi nullo per assenza di alea.
2.3 L'assicurazione ha poi eccepito la non indennizzabilità del sinistro, ai sensi dell'art. 1900 c.c., in quanto causato da colpa grave del contraente.
6 Orbene, si è già detto che la ha agito per ottenere l'indennizzo di cui al contratto di Pt_1
NT assicurazione stipulato, in via collettiva, per conto altrui, dalla onde proteggere i suoi clienti NT (soggetti che si rivolgevano alla per ottenere perizie sulla cui scorta agivano giudizialmente contro le banche) dal rischio di soccombenza nei relativi giudizi.
E' noto che nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2009,
n.22809).
Tra le eccezioni opponibili all'assicurato vi è quella relativa alla colpa grave o al dolo sia dell'assicurato stesso sia del contraente nella causazione del sinistro, ciò in applicazione, peraltro, del chiaro disposto dell'art. 1900 c.c., in virtù del quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave “del contraente, dell'assicurato o del beneficiario”, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. Ne deriva che l'assicurazione può rifiutare il diritto all'indennizzo anche quando lo stato soggettivo della colpa grave sia ascrivibile non all'assicurato, bensì al contraente.
Quella di cui all'art. 1900 c.c. è, comunque, un'eccezione in senso stretto, sicché rimane onere dell'assicuratore la specifica allegazione e prova della sussistenza dei profili sui quali essa fondi la deduzione della sussistenza di un comportamento gravemente colposo nell'operato dei professionisti della non potendosi peraltro tale prova desumersi automaticamente dal mero rigetto NTroparte_3 della richiesta di CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato.
In assenza di ogni specifica deduzione al riguardo, la generica eccezione non può che essere disattesa.
2.4 Dovendosi quindi ritenere la domanda fondata nell'an, venendo al quantum, parte attrice chiede il rimborso delle seguenti somme:
- euro 3.233,00, per acquisto della perizia con parere pro veritate della per il NTroparte_3 giudizio incardinato nei confronti della L'importo è NTroparte_2 dovuto essendo documentato vuoi il contratto (doc. 1 all. alla citazione), che prevedeva il maggior esborso di euro 6.466,00, vuoi l'assegno con il quale il pagamento è stato eseguito (cfr. doc. 24 all. alla citazione);
- euro 1.550,00, per spese e compenso di primo grado del difensore per il giudizio nei confronti della ed euro 2.727,84, per spese e compenso del difensore quanto al giudizio di NTroparte_4
7 appello. Sono in atti le relative fatture quietanzate (cfr. doc. 25 e 26 all. alla citazione). Gli importi sono dovuti nelle predette misure, attesa peraltro la genericità ed insufficiente determinatezza dell'art. NT 8 del contratto stipulato tra e la ove si legge che i compensi per gli avvocati “solo in Pt_1 via indicativa” sono quantificati in “euro 700,00 circa, oltre accessori di legge”, senza una chiara e specifica rinuncia dell'avvocato a pretendere compensi maggiori e senza che si rivengano clausole del contrato assicurativo che limitino la copertura, per il rischio di soccombenza, a tali e più ridotti importi;
- euro 14.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per un totale di euro 21.157,24 (quali spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado in favore di , nonché euro 6.000,00, NTroparte_4 oltre spese generali, IVA e CAP, per un totale di euro 8.754,72, (quali spese legali liquidate dalla sentenza di appello in favore di , e così per euro 29.911,96. Il relativo NTroparte_4 pagamento è intervenuto solo in corso di causa, all'esito di precetto notificato alla n data Pt_1
19.3.2024, e conseguente pagamento rateale degli importi, comprensivo delle spese di precetto e degli interessi successivi (cfr. documentazione allegata alle note del 5.5.2025, pienamente utilizzabile, trattandosi di documenti formatisi in data successiva a quella dello spirare dei termini istruttori).
Anche tali somme, per euro 29.911,96 complessivi, quindi, sono dovute (con esclusione dei maggiori importi pretesi con la suddetta nota del 5.5.2025, vuoi in quanto tardivamente richiesti, vuoi in quanto correlati al tardivo pagamento della condotta solo a tale società addebitabile e quindi Pt_1 esulante dal rischio garantito);
- euro 183,00 per avvio del procedimento di mediazione del giudizio di I grado (CFR. doc. 28 all .alla citazione).
Sono quindi dovuti euro 37.605,80.
Deve infine rilevarsi che, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. n. 15868/2015).
Pertanto, sull'importo determinato come sopra a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, sia gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno:
a) dalla data del 15.9.2023 (data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n.
5758/2023 che ha avverato il rischio di soccombenza oggetto della copertura assicurativa), fino alla
8 pubblicazione della presente sentenza, quanto ad euro 7.693,84 (euro 3.233,00 + euro 1.550,00 + euro 2.727,84 + euro 183,00);
b) dal 12.9.2024, data dall'effettivo e successivo pagamento quanto ad euro 29.911,96.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Non si ritiene di contro di disporre il pagamento di oneri in relazione alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria promosso da parte attrice, attesa la complessità degli argomenti trattati.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna a corrispondere a l'importo di euro 37.605,80, oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione legale e interessi determinati come in motivazione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in misura di CP_1 Parte_1 euro 7.600,00 per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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