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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 884 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 8/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari in data 2.01.2024
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in NA CA (TA) al Viale Parte_1 C.F._1
Europa, n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Martino Bruno del Foro di Taranto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio degli avv.ti
Alfredo Flajani e Giovanni Flajani, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Nonché CONTRO
(C.F. ), non costituito CP_2 P.IVA_2
-appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
17.09.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello del 24 giugno 2024, ritualmente notificato al (contumace in primo CP_1 CP_ grado), in persona del sindaco pro tempore, e all' (interveniente volontario in primo grado),
[...]
, ha interposto gravame avverso la sentenza n. 8/2024 - emessa dal Tribunale di Bari Pt_1 nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n. 8714/2021 - con la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda dalla stessa proposta, di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. e di risarcimento dei danni conseguenti, in quanto priva di ogni adeguato supporto probatorio, e ha escluso la responsabilità dell'Ente per le lesioni da lei riportate a seguito del sinistro occorso il 24/9/2018, ritenendolo riconducibile alla condotta incauta di essa attrice in primo grado.
Pagina 1 A fondamento della pretesa risarcitoria, la difesa dell'attrice-appellante ha dedotto che “in data
24.09.2018, alle ore 16:50, la sig.ra rovinava al suolo nei pressi del civico n. 16 a causa Parte_1 del manto stradale sconnesso immediatamente adiacente al marciapiede” e che a seguito del sinistro ha riportato lesioni personali, riscontrate dai sanitari del Pronto Soccorso, che hanno diagnosticato “Trauma distorsivo caviglia destra e trauma contusivo-escoriativo ginocchio sx”; “Prognosi: 35 (trentacinque) giorni s.c.; Terapia prescritta: Arto in scarico e riposo funzionale a letto per gg. 5 (cinque), poi consentita deambulazione con cavigliera bivalva per i successivi 30 gg., crioterapia locale, antidolorifici (tachipirina
1g cp S). In caso di persistenza sintomatologica dolorosa, utile rivalutazione ortopedica ambulatoriale”; patologia aggravatasi nei giorni successivi, come da documentazione medica in atti.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto la Parte_1 condanna del al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del CP_1 sinistro nella misura € 28.922,02 per postumi permanenti pari a 6% e inabilità temporanea di 265 giorni di ITP, di cui 5 giorni al 100%, 60 giorni al 75%, 80 giorni al 50% e 120 giorni al 25%; con vittoria di spese di giudizio.
Con un unico e articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051, 2043 e 1227 c.c., contestando:
il “malgoverno dele risultanze istruttorie, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa”.
Per avere il Tribunale rilevato il difetto di allegazione, ritenendo priva di ogni adeguato supporto probatorio la pretesa risarcitoria “sotto il profilo del nesso causale tra il presunto evento e la condotta del
e ciò anche alla luce della deposizione dei testi escussi nel corso della causa CP_1 Tes_1
e , che nulla hanno riferito in ordine alla prevedibilità, o meno dell'insidia, in quanto
[...] Controparte_3 intervenuti successivamente alla caduta dell'attrice”, e dichiarato -a seguito della disamina delle risultanze istruttorie- insussistente l'insidia stradale in quanto visibile, prevedibile ed evitabile, ritenendo pertanto, il sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta incauta della danneggiata.
In particolare il Tribunale, pur constatando l'omessa manutenzione del ha – in CP_1 considerazione dell'ora in cui è avvenuto il sinistro e della presenza di luce naturale –valutato l'incidenza della condotta gravemente colposa della in termini di caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso Pt_1 causale e ad esonerare l'Ente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si è costituito il in persona del sindaco pro tempore, e ha chiesto: in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti di contenuto previsti dagli artt. 342 e 163
c.p.c., nonché per la mancata introduzione di qualsiasi deduzione logico-giuridica in grado di superare l'impostazione argomentativa del Giudice di prime cure, ovvero per la manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.; nel merito, il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato;
con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 17/9/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c.
*****************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal ai CP_1 sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c..
Invero, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti di sentenza censurate, peraltro riportate testualmente, sia delle motivate critiche alla decisione del Tribunale di Bari, consentendo di
Pagina 2 individuare, con sufficiente chiarezza, le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Tanto basta ad escludere l'inammissibilità dell'appello prospettata dall'appellato, atteso che l'art. 342
c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(Cass. n. 21336/2017).
Sul punto, costituisce ormai ius receptum il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta quindi escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
(ex multis Cass., ord. 1932/2024; Cass., Sez. U., 27199/2017).
Sotto il profilo della manifesta infondatezza del gravame, giova ricordare che l'art. 348bis c.p.c. stabilisce che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta.
Non si ritiene che i motivi di gravame nella specie addotti, appaiano manifestamente infondati, presentando profili che impongono un esame approfondito.
In particolare, le censure mosse dall'appellante si fondano su elementi che necessitano di una compiuta disamina istruttoria e valutativa, non potendosi escludere ab initio una loro potenziale incidenza sull'esito del giudizio.
Nel merito, il Collegio condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale, seguito dal Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di , quale esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c.. Parte_1
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato.
Pagina 3 La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode.
La Cassazione Civile, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III,
28/06/2016, n. 13260).
La Corte condivide la motivazione del Tribunale che ha ritenuto che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico.
Negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, l'attrice-appellante ha esposto testualmente: “in data 24.09.2018, alle ore 16:50, la sig.ra rovinava al suolo nei pressi Parte_1 del civico n. 16 a causa del manto stradale sconnesso immediatamente adiacente al marciapiede”.
Dalla formulazione dei capitoli di prova della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. e dal contenuto delle testimonianze emerge che l'attrice sarebbe caduta immediatamente dopo essere scesa dall'autovettura sulla quale viaggiava lato passeggero.
Ebbene va osservato, in punto di fatto, che la danneggiata non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'attrice-appellante non ha chiarito la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adito di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento.
Né ha fornito prova delle caratteristiche dell'insidia e l'attitudine della stessa ad assurgere a pericolo occulto, né ha spiegato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta, se cioè ha messo in fallo il piede nella buca, o se ha perso l'equilibrio nel momento di discesa dall'autovettura, se il dislivello del piano di calpestio (tipico di una buca) ha causato la sua rovina al suolo, se sia inciampata, ovvero se il sinistro sia riconducibile ad altra causa.
Le deduzioni circa la non visibilità e l'imprevedibilità dell'insidia, così come le argomentazioni introdotte nell'atto di appello – incentrate sulla presenza di ombre dovute all'inclinazione dei raggi solari, sull'asserita copertura dell'insidia con foglie e detriti, nonché sull'assenza di differenze cromatiche che ne avrebbero impedito la percezione visiva – non trovano riscontro probatorio e si risolvono in mere allegazioni assertive.
Tali circostanze, infatti, non sono state oggetto né di allegazione puntuale in primo grado, né risultano comprovate in modo univoco dalla documentazione versata in atti, rendendo del tutto inadeguata la prova circa l'esistenza di una situazione concretamente idonea a costituire un pericolo occulto ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Invero, non vi è contestualità tra la dinamica narrata e il compendio fotografico allegato dall'attrice- appellante (come affermato dalla stessa difesa di a pag. 8 dell'atto di appello), in quanto Parte_1
i rilievi fotografici allegati ritraggono i luoghi del presunto evento in condizioni di buona visibilità, con presenza di luce naturale, assenza di fogliame o detriti sul piano di calpestio, nonché discromie tali da rendere percepibile l'asserita irregolarità del manto stradale. Ne consegue che la documentazione fotografica, anziché comprovare l'occultamento o l'imprevedibilità dell'insidia, evidenzia al contrario la sua piena visibilità e percepibilità per un utente della strada dotato di media diligenza e, tanto, anche alla luce dei dissesti diffusamente presenti nel tratto stradale teatro del sinistro.
Pagina 4 Altresì, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, le deposizioni dei testi escussi non sono idonee a provare il nesso eziologico tra l'insidia dedotta e l'evento dannoso. Le dichiarazioni dei testi sono scarne, generiche e scarsamente descrittive, non fornendo elementi utili in ordine all'eziologia dell'evento.
I testi non hanno fornito una descrizione dettagliata su ciò che hanno visto, se la rovina al suolo della sia avvenuta proprio per la dinamica descritta in citazione, se cioè la stessa sia direttamente Pt_1 riconducibile all'anomalia presente sul manto stradale, piuttosto che alla perdita di equilibrio nel corso della discesa dell'autovettura o a qualsiasi altro fattore;
così rendendo impossibile al giudice ricostruire esattamente e con il supporto di una prova efficace la dinamica descritta nella domanda.
Inoltre, come rilevato dal Tribunale, le deposizioni degli stessi non possono assumere rilievo probatorio ai fini della prova del nesso causale, anche per l'ulteriore circostanza che gli stessi sono “intervenuti successivamente alla caduta dell'attrice”.
conducente l'autovettura sulla quale viaggiava lato passeggero, ha Tes_1 Parte_1 riferito “ella è uscita dalla mia vettura. Non appena è uscita è caduta a terra. Sono subito uscito anche io dalla mia auto per vedere cosa fosse accaduto sentendo la urlare e gridare”. Il teste non ha, Pt_1 dunque, assistito alla rovina al suolo della danneggiata, conseguentemente non ha potuto fornire alcuna indicazione concreta o circostanziata in merito alle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro.
ha riferito: “mi ero fermato sotto gli alberi di fronte l'ateneo, è arrivata questa Peugeot Controparte_3
e si è fermata dinanzi a me e la signora che è scesa dal lato dx passeggero ha messo il piede nel fosso ricoperto di fogliame, che mi è stato mostrato nella foto, cadendo e si lamentava chiedendo aiuto”.
Il teste non ha indicato con precisione la distanza dalla quale avrebbe osservato i fatti, rendendo incerta l'attendibilità della sua percezione;
inoltre, la sua deposizione non trova riscontro nel compendio fotografico agli atti, il quale documenta la presenza di irregolarità diffuse nel manto stradale ma non mostra alcuna traccia di fogliame tale da occultare un presunto fosso, che peraltro risulta inesistente, trattandosi piuttosto di dislivelli di modesta entità.
Tali indeterminatezze precludono l'accertamento del nesso causale tra la paventata irregolarità del suolo e l'evento dannoso."
Orbene, tenuto conto delle condizioni spazio-temporali nelle quali il sinistro è avvenuto, nonché dello stato dei luoghi e della presenza di luce naturale, assume rilevanza dirimente, la scarsa attenzione della desumibile per quanto apprezzabile ex actis. Pt_1
Ed infatti occorre considerare che, visto lo stato dei luoghi e la descritta dinamica dell'occorso, ove dalla tenuto un comportamento dotato della media diligenza, esigibile da un qualsiasi utente della Pt_1 strada, l'occorso sarebbe stato evitabile;
la avrebbe pertanto, prestando maggiore attenzione, ben Pt_1 potuto evitare l'accaduto.
Va al riguardo evidenziato che nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla valutazione della condotta tenuta dal pedone che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res.
In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/2/2021, n. 5457; Cass. civ., sez. VI,
17/11/2021, n. 34886; Cass. civ., sez. VI, 3/4/2019, n. 9315). Sul punto la Cassazione Civile ha altresì
Pagina 5 affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea
a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013). Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016). Il Giudice è, dunque, chiamato a considerare il rapporto di proporzionalità tra le caratteristiche della res in custodia e la condotta del danneggiato, che deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, essendo il comportamento tenuto dalla Pt_1 connotato in termini di disattenzione, negligenza ed imprudenza, rispetto ad una condizione dei luoghi palesemente percepibile.
Va ulteriormente osservato che, alla luce della dinamica complessiva del sinistro, la danneggiata, nel compiere la discesa dal veicolo, era tenuta a adottare un grado di attenzione e diligenza adeguato alle circostanze, prestando particolare cura nel valutare il punto d'appoggio del piede, al fine di evitare il rischio di inciampi o cadute, trattandosi di un'azione che, per sua natura, richiede un minimo di cautela.
Alla luce di quanto sopra specificato, a seguito dell'indagine svolta dal Collegio, deve concludersi che il sinistro è avvenuto a causa della condotta incauta di , trovando applicazione l'art. 1227, Parte_1 comma 2, c.c.. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio
2015, n.1585).
Deve quindi ritenersi corretta, la valutazione del Tribunale che ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta dell'attrice-appellante, condotta che in base al
“principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e
“caso fortuito”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata in quanto non emergono elementi utili che facciano ritenere la riconducibilità causale del sinistro occorso a Parte_1 all'insidia dedotta.
Ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione deve ritenersi assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle CP_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con le tariffe di cui al DM 147/2022; tenuto conto del valore orientativo della pretesa dell'appellante che ha rimesso al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. ord. 32443/2022), nonché della ridotta attività difensiva e delle questioni trattate, si ritiene congrua la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori minimi previsti per lo scaglione “Indeterminabile – complessità bassa” per le fasi di studio della
Pagina 6 controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_2 di citazione del 10 giugno 2023, ritualmente notificato al , in persona del suo sindaco Controparte_4 pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 8/2024 del 2 gennaio 2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del come rappresentato, delle CP_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 884 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 8/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari in data 2.01.2024
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in NA CA (TA) al Viale Parte_1 C.F._1
Europa, n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Martino Bruno del Foro di Taranto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio degli avv.ti
Alfredo Flajani e Giovanni Flajani, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Nonché CONTRO
(C.F. ), non costituito CP_2 P.IVA_2
-appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
17.09.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello del 24 giugno 2024, ritualmente notificato al (contumace in primo CP_1 CP_ grado), in persona del sindaco pro tempore, e all' (interveniente volontario in primo grado),
[...]
, ha interposto gravame avverso la sentenza n. 8/2024 - emessa dal Tribunale di Bari Pt_1 nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n. 8714/2021 - con la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda dalla stessa proposta, di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. e di risarcimento dei danni conseguenti, in quanto priva di ogni adeguato supporto probatorio, e ha escluso la responsabilità dell'Ente per le lesioni da lei riportate a seguito del sinistro occorso il 24/9/2018, ritenendolo riconducibile alla condotta incauta di essa attrice in primo grado.
Pagina 1 A fondamento della pretesa risarcitoria, la difesa dell'attrice-appellante ha dedotto che “in data
24.09.2018, alle ore 16:50, la sig.ra rovinava al suolo nei pressi del civico n. 16 a causa Parte_1 del manto stradale sconnesso immediatamente adiacente al marciapiede” e che a seguito del sinistro ha riportato lesioni personali, riscontrate dai sanitari del Pronto Soccorso, che hanno diagnosticato “Trauma distorsivo caviglia destra e trauma contusivo-escoriativo ginocchio sx”; “Prognosi: 35 (trentacinque) giorni s.c.; Terapia prescritta: Arto in scarico e riposo funzionale a letto per gg. 5 (cinque), poi consentita deambulazione con cavigliera bivalva per i successivi 30 gg., crioterapia locale, antidolorifici (tachipirina
1g cp S). In caso di persistenza sintomatologica dolorosa, utile rivalutazione ortopedica ambulatoriale”; patologia aggravatasi nei giorni successivi, come da documentazione medica in atti.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto la Parte_1 condanna del al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del CP_1 sinistro nella misura € 28.922,02 per postumi permanenti pari a 6% e inabilità temporanea di 265 giorni di ITP, di cui 5 giorni al 100%, 60 giorni al 75%, 80 giorni al 50% e 120 giorni al 25%; con vittoria di spese di giudizio.
Con un unico e articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051, 2043 e 1227 c.c., contestando:
il “malgoverno dele risultanze istruttorie, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa”.
Per avere il Tribunale rilevato il difetto di allegazione, ritenendo priva di ogni adeguato supporto probatorio la pretesa risarcitoria “sotto il profilo del nesso causale tra il presunto evento e la condotta del
e ciò anche alla luce della deposizione dei testi escussi nel corso della causa CP_1 Tes_1
e , che nulla hanno riferito in ordine alla prevedibilità, o meno dell'insidia, in quanto
[...] Controparte_3 intervenuti successivamente alla caduta dell'attrice”, e dichiarato -a seguito della disamina delle risultanze istruttorie- insussistente l'insidia stradale in quanto visibile, prevedibile ed evitabile, ritenendo pertanto, il sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta incauta della danneggiata.
In particolare il Tribunale, pur constatando l'omessa manutenzione del ha – in CP_1 considerazione dell'ora in cui è avvenuto il sinistro e della presenza di luce naturale –valutato l'incidenza della condotta gravemente colposa della in termini di caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso Pt_1 causale e ad esonerare l'Ente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si è costituito il in persona del sindaco pro tempore, e ha chiesto: in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti di contenuto previsti dagli artt. 342 e 163
c.p.c., nonché per la mancata introduzione di qualsiasi deduzione logico-giuridica in grado di superare l'impostazione argomentativa del Giudice di prime cure, ovvero per la manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.; nel merito, il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato;
con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 17/9/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c.
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L'appello deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal ai CP_1 sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c..
Invero, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti di sentenza censurate, peraltro riportate testualmente, sia delle motivate critiche alla decisione del Tribunale di Bari, consentendo di
Pagina 2 individuare, con sufficiente chiarezza, le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Tanto basta ad escludere l'inammissibilità dell'appello prospettata dall'appellato, atteso che l'art. 342
c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(Cass. n. 21336/2017).
Sul punto, costituisce ormai ius receptum il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta quindi escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
(ex multis Cass., ord. 1932/2024; Cass., Sez. U., 27199/2017).
Sotto il profilo della manifesta infondatezza del gravame, giova ricordare che l'art. 348bis c.p.c. stabilisce che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta.
Non si ritiene che i motivi di gravame nella specie addotti, appaiano manifestamente infondati, presentando profili che impongono un esame approfondito.
In particolare, le censure mosse dall'appellante si fondano su elementi che necessitano di una compiuta disamina istruttoria e valutativa, non potendosi escludere ab initio una loro potenziale incidenza sull'esito del giudizio.
Nel merito, il Collegio condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale, seguito dal Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di , quale esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c.. Parte_1
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato.
Pagina 3 La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode.
La Cassazione Civile, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III,
28/06/2016, n. 13260).
La Corte condivide la motivazione del Tribunale che ha ritenuto che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico.
Negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, l'attrice-appellante ha esposto testualmente: “in data 24.09.2018, alle ore 16:50, la sig.ra rovinava al suolo nei pressi Parte_1 del civico n. 16 a causa del manto stradale sconnesso immediatamente adiacente al marciapiede”.
Dalla formulazione dei capitoli di prova della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. e dal contenuto delle testimonianze emerge che l'attrice sarebbe caduta immediatamente dopo essere scesa dall'autovettura sulla quale viaggiava lato passeggero.
Ebbene va osservato, in punto di fatto, che la danneggiata non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'attrice-appellante non ha chiarito la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adito di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento.
Né ha fornito prova delle caratteristiche dell'insidia e l'attitudine della stessa ad assurgere a pericolo occulto, né ha spiegato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta, se cioè ha messo in fallo il piede nella buca, o se ha perso l'equilibrio nel momento di discesa dall'autovettura, se il dislivello del piano di calpestio (tipico di una buca) ha causato la sua rovina al suolo, se sia inciampata, ovvero se il sinistro sia riconducibile ad altra causa.
Le deduzioni circa la non visibilità e l'imprevedibilità dell'insidia, così come le argomentazioni introdotte nell'atto di appello – incentrate sulla presenza di ombre dovute all'inclinazione dei raggi solari, sull'asserita copertura dell'insidia con foglie e detriti, nonché sull'assenza di differenze cromatiche che ne avrebbero impedito la percezione visiva – non trovano riscontro probatorio e si risolvono in mere allegazioni assertive.
Tali circostanze, infatti, non sono state oggetto né di allegazione puntuale in primo grado, né risultano comprovate in modo univoco dalla documentazione versata in atti, rendendo del tutto inadeguata la prova circa l'esistenza di una situazione concretamente idonea a costituire un pericolo occulto ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Invero, non vi è contestualità tra la dinamica narrata e il compendio fotografico allegato dall'attrice- appellante (come affermato dalla stessa difesa di a pag. 8 dell'atto di appello), in quanto Parte_1
i rilievi fotografici allegati ritraggono i luoghi del presunto evento in condizioni di buona visibilità, con presenza di luce naturale, assenza di fogliame o detriti sul piano di calpestio, nonché discromie tali da rendere percepibile l'asserita irregolarità del manto stradale. Ne consegue che la documentazione fotografica, anziché comprovare l'occultamento o l'imprevedibilità dell'insidia, evidenzia al contrario la sua piena visibilità e percepibilità per un utente della strada dotato di media diligenza e, tanto, anche alla luce dei dissesti diffusamente presenti nel tratto stradale teatro del sinistro.
Pagina 4 Altresì, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, le deposizioni dei testi escussi non sono idonee a provare il nesso eziologico tra l'insidia dedotta e l'evento dannoso. Le dichiarazioni dei testi sono scarne, generiche e scarsamente descrittive, non fornendo elementi utili in ordine all'eziologia dell'evento.
I testi non hanno fornito una descrizione dettagliata su ciò che hanno visto, se la rovina al suolo della sia avvenuta proprio per la dinamica descritta in citazione, se cioè la stessa sia direttamente Pt_1 riconducibile all'anomalia presente sul manto stradale, piuttosto che alla perdita di equilibrio nel corso della discesa dell'autovettura o a qualsiasi altro fattore;
così rendendo impossibile al giudice ricostruire esattamente e con il supporto di una prova efficace la dinamica descritta nella domanda.
Inoltre, come rilevato dal Tribunale, le deposizioni degli stessi non possono assumere rilievo probatorio ai fini della prova del nesso causale, anche per l'ulteriore circostanza che gli stessi sono “intervenuti successivamente alla caduta dell'attrice”.
conducente l'autovettura sulla quale viaggiava lato passeggero, ha Tes_1 Parte_1 riferito “ella è uscita dalla mia vettura. Non appena è uscita è caduta a terra. Sono subito uscito anche io dalla mia auto per vedere cosa fosse accaduto sentendo la urlare e gridare”. Il teste non ha, Pt_1 dunque, assistito alla rovina al suolo della danneggiata, conseguentemente non ha potuto fornire alcuna indicazione concreta o circostanziata in merito alle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro.
ha riferito: “mi ero fermato sotto gli alberi di fronte l'ateneo, è arrivata questa Peugeot Controparte_3
e si è fermata dinanzi a me e la signora che è scesa dal lato dx passeggero ha messo il piede nel fosso ricoperto di fogliame, che mi è stato mostrato nella foto, cadendo e si lamentava chiedendo aiuto”.
Il teste non ha indicato con precisione la distanza dalla quale avrebbe osservato i fatti, rendendo incerta l'attendibilità della sua percezione;
inoltre, la sua deposizione non trova riscontro nel compendio fotografico agli atti, il quale documenta la presenza di irregolarità diffuse nel manto stradale ma non mostra alcuna traccia di fogliame tale da occultare un presunto fosso, che peraltro risulta inesistente, trattandosi piuttosto di dislivelli di modesta entità.
Tali indeterminatezze precludono l'accertamento del nesso causale tra la paventata irregolarità del suolo e l'evento dannoso."
Orbene, tenuto conto delle condizioni spazio-temporali nelle quali il sinistro è avvenuto, nonché dello stato dei luoghi e della presenza di luce naturale, assume rilevanza dirimente, la scarsa attenzione della desumibile per quanto apprezzabile ex actis. Pt_1
Ed infatti occorre considerare che, visto lo stato dei luoghi e la descritta dinamica dell'occorso, ove dalla tenuto un comportamento dotato della media diligenza, esigibile da un qualsiasi utente della Pt_1 strada, l'occorso sarebbe stato evitabile;
la avrebbe pertanto, prestando maggiore attenzione, ben Pt_1 potuto evitare l'accaduto.
Va al riguardo evidenziato che nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla valutazione della condotta tenuta dal pedone che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res.
In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/2/2021, n. 5457; Cass. civ., sez. VI,
17/11/2021, n. 34886; Cass. civ., sez. VI, 3/4/2019, n. 9315). Sul punto la Cassazione Civile ha altresì
Pagina 5 affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea
a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013). Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016). Il Giudice è, dunque, chiamato a considerare il rapporto di proporzionalità tra le caratteristiche della res in custodia e la condotta del danneggiato, che deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, essendo il comportamento tenuto dalla Pt_1 connotato in termini di disattenzione, negligenza ed imprudenza, rispetto ad una condizione dei luoghi palesemente percepibile.
Va ulteriormente osservato che, alla luce della dinamica complessiva del sinistro, la danneggiata, nel compiere la discesa dal veicolo, era tenuta a adottare un grado di attenzione e diligenza adeguato alle circostanze, prestando particolare cura nel valutare il punto d'appoggio del piede, al fine di evitare il rischio di inciampi o cadute, trattandosi di un'azione che, per sua natura, richiede un minimo di cautela.
Alla luce di quanto sopra specificato, a seguito dell'indagine svolta dal Collegio, deve concludersi che il sinistro è avvenuto a causa della condotta incauta di , trovando applicazione l'art. 1227, Parte_1 comma 2, c.c.. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio
2015, n.1585).
Deve quindi ritenersi corretta, la valutazione del Tribunale che ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta dell'attrice-appellante, condotta che in base al
“principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e
“caso fortuito”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata in quanto non emergono elementi utili che facciano ritenere la riconducibilità causale del sinistro occorso a Parte_1 all'insidia dedotta.
Ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione deve ritenersi assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle CP_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con le tariffe di cui al DM 147/2022; tenuto conto del valore orientativo della pretesa dell'appellante che ha rimesso al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. ord. 32443/2022), nonché della ridotta attività difensiva e delle questioni trattate, si ritiene congrua la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori minimi previsti per lo scaglione “Indeterminabile – complessità bassa” per le fasi di studio della
Pagina 6 controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_2 di citazione del 10 giugno 2023, ritualmente notificato al , in persona del suo sindaco Controparte_4 pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 8/2024 del 2 gennaio 2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del come rappresentato, delle CP_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
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