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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 28.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 5450 e 5452 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertenti
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Severino presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli alla via XXIV Maggio n. 9;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno
in Corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti ricorsi entrambi depositati in data 25.10.2024 e all'odierna udienza riuniti, , titolare di reddito di cittadinanza, rappresentava Parte_1
di aver ricevuto in data 27.9.2024 due avvisi di pagamento (segnatamente n.
313240913714904289 e n. 313240913942972540) coi quali l chiedeva CP_1
la restituzione della predetta provvidenza percepita, rispettivamente, per il periodo da febbraio 2022 ad aprile 2022 e per il periodo da maggio 2022 a luglio 2022, per l'importo complessivo, rispettivamente, di 2.645,01 € e di
10.500,00 € per revoca della stessa come sanzione per aver reso false dichiarazioni sulla composizione del suo nucleo familiare in sede di DSU al momento della presentazione della domanda per detta provvidenza nel 2022.
Sostenendo l'illegittimità di tale pretesa restitutoria in quanto, a suo dire, a dispetto di quanto risultante dall'anagrafe della popolazione residente, sin dal
2020 si sarebbe legalmente separata dal marito e non vivrebbe P_
più con questi, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità dei predetti provvedimenti di indebito dell . CP_1
Regolarmente instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo la risultanza sempre dall'anagrafe della popolazione residente anche di altro soggetto, parimenti non indicato in sede di DSU, tale
[...]
, e di essersi limitata ad applicare la sanzione dell'art. 7, comma 4, Per_1
del d.l. n. 4/2019. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono entrambi infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni che si vengono a indicare.
Pare utile anzitutto individuare il tipo di indebito in rilievo in modo da ricavarne la disciplina applicabile.
Orbene, in linea generale può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112,
richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale
(arg. da Cass. n. 13915/2021).
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n.
13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito,
non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Si applicano, allora, piuttosto i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate,
un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019 n. 26036) e il cui onere è a carico dell' . CP_3
Il caso tipico di dolo dell'accipiens è la condotta di chi in sede di domanda amministrativa volta a ottenere la provvidenza artatamente indichi talune circostanze in realtà mancanti o per l'inverso ometta di indicare talune circostanze in realtà sussistenti in modo da apparire in possesso dei requisiti per l'erogazione della stessa.
Ed è proprio questa la condotta che viene contestata all e che spetta Pt_1
all' provare (segnatamente una falsa dichiarazione di questa in sede di CP_1
DSU al momento della presentazione della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza nel 2022 in ordine alla composizione del suo nucleo familiare per non avervi inserito anche altri due soggetti, il marito e P_ [...]
, in modo da non superare il limite reddituale previsto per la Per_1
concessione della predetta provvidenza - falsa dichiarazione per la quale è lo stesso d.l. n. 4/2019 istitutivo del reddito di cittadinanza a prevedere all'art. 7,
comma 4, l'immediata revoca da parte dell del beneficio con efficacia CP_1
retroattiva e l'obbligo da parte del beneficiario di restituzione, appunto, di quanto nel frattempo indebitamente percepito -).
Orbene, nel caso di specie l ha assolto all'onere probatorio su di esso CP_1
incombente. Ha allegato alla sua memoria difensiva tempestivamente depositata consultazione su anagrafe nazionale della popolazione residente alla data di presentazione della domanda amministrativa in cui effettivamente compaiono come componenti del nucleo familiare della ricorrente anche il marito e da essa, invece, non indicati in sede P_ Persona_1
di DSU.
E se per può trovare accoglimento la giustificazione fornita Persona_1
dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, ossia la residenza di detto soggetto a Verona sin dal 2020 come attestato da altro documento pubblico dalla stessa allegato alle predette note (certificato di residenza storico rilasciato dall'Ufficio d'Anagrafe del Comune di Verona), lo stesso non può dirsi per la giustificazione addotta per il marito . P_
Segnatamente sostiene che, essendosi legalmente separata e non vivendo più
col marito sin dal 2020, lo stesso non poteva considerarsi più parte del suo nucleo familiare ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 159/2013 richiamato dallo stesso negli avvisi di pagamento impugnati e, quindi, omettendo CP_1
d'indicarlo nella DSU, non avrebbe affatto dichiarato il falso. Sennonchè, vero è che risulta allegato al ricorso decreto di omologa della separazione consensuale dei predetti coniugi risalente a gennaio 2020, ma la circostanza che non avrebbe vissuto col marito al momento della presentazione della domanda amministrativa volta a ottenere il reddito di cittadinanza non può ritenersi provata.
Da un lato, dal certificato di residenza storico rilasciato dall'Ufficio d'Anagrafe
del Comune di Serre dalla stessa ricorrente allegato al ricorso emerge come all'epoca della presentazione della domanda amministrativa nel P_
2022 risultava piuttosto, appunto, ancora residente a Serre alla Contrada
Campofiorito residenza spostata soltanto di recente (a febbraio 2024
verosimilmente dopo la comunicazione della revoca del reddito di cittadinanza disposta già a ottobre 2023) a Serre a via Cesare Battisti snc.
Dall'altro lato, il tanto enfatizzato contratto di comodato d'uso gratuito con cui la ricorrente ha concesso al marito a titolo gratuito in comodato l'immobile situato a Serre a via Cesare Battisti snc riporta sì come data il 30.3.2020
(anteriormente, quindi, alla presentazione nel 2022 della domanda amministrativa volta a ottenere il reddito di cittadinanza) ma è da tener presente che la relativa scrittura privata non è autenticata per cui non vi è
certezza di detta data.
Come riassuntivamente evidenziato di recente da Cass. 21/07/2021, n. 20723,
se è vero che la regola di cui all'art. 2704 c.c. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e se è vero che, in base alla normativa vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l'art. 2704, primo comma, c.c., ricomprende anche l' , quale titolare di un diritto alla CP_1
ripetizione dell'indebito collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, come, ad esempio, attraverso fittizie retrodatazioni, è pur vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è
opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass.
03/08/2012, n. 13943). L'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento - a dare certezza alla data della scrittura privata (Cass. 12/09/2016, n. 17926).
Orbene, nel caso di specie non viene provata, prim'ancora allegata, nessuna circostanza che consenta di conferire alla predetta scrittura una data certa.
Anzi, non risulta registrato laddove, per contro, il comodato avente ad oggetto beni immobili è soggetto a registrazione obbligatoria. Se redatto in forma scritta, come nel caso di specie, occorre registrarlo entro 30 giorni dalla data di stipula. Non è dato comprendere poi chi sia il proprietario del predetto immobile o comunque come e quando la sia entrata nella disponibilità Pt_1
del predetto immobile tenuto conto oltretutto che nell'udienza di comparizione per la separazione a gennaio 2020 affermava di essere proprietaria soltanto al
50% di un immobile cointestato col marito non più locato a nessuno (si veda il verbale della predetta udienza dalla stessa allegata al ricorso). Appare
singolare che coinvolto nel negozio all'origine del cambio di residenza del marito sia non un qualsiasi altro soggetto ma proprio la destinataria, a Pt_1
sua volta, della richiesta restitutoria dell' del reddito di cittadinanza avente CP_1
come motivazione proprio la falsa dichiarazione in merito alla composizione del proprio nucleo familiare a Serre a Contrada Campofiorito. In ogni caso - ed
è bene sottolineare tale punto - anche a voler ritenere tale contratto genuino e non fittizio, non è possibile attestarne in alcun modo per le ragioni sopra evidenziate l'anteriorità rispetto alla domanda della nel 2022 di reddito Pt_1
di cittadinanza.
E sono tutti questi difetti di allegazione e rilievi critici ad aver portato a ritenere superflua e inutile la pur chiesta prova testimoniale sulla separata effettiva residenza, a dispetto delle risultanze formali, del sin dal 2020 in altro P_
luogo, a Serre a via Cesare Battisti snc - prova oltretutto chiesta indicando un unico teste (anche qui non un qualsiasi altro soggetto ma, guarda caso, proprio il marito e anche laddove questi avesse confermato di essere andato a risiedere a Serre alla via Cesare Battisti snc sin dal 2020 non sarebbe stato possibile verificare in alcun modo tale affermazione) -. Non essendo riuscita la a superare le risultanze dell'anagrafe nazionale Pt_1
della popolazione residente allegate dall' e attestanti una residenza CP_1
anche del marito a Serre a Contrada Campofiorito al momento della presentazione nel 2022 della domanda amministrativa volta a ottenere il reddito di cittadinanza, deve ritenersi che la stessa, omettendo d'indicarlo tra i componenti del suo nucleo familiare in sede di DSU al momento della presentazione della predetta domanda, abbia dichiarato il falso.
Ne discende, allora, applicando la previsione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019 per l'evenienza, appunto, della falsa dichiarazione in sede di DSU, la sanzione della revoca del reddito di cittadinanza e l'obbligo di restituzione di quanto percepito a tale titolo.
Si tenga presente, inoltre, - e tanto risolve ogni possibile ulteriore residuo dubbio - che l'incidenza di tale falso sul mancato superamento dei limiti reddituali per la concessione del reddito di cittadinanza è circostanza dedotta dall' sin dalla sua memoria difensiva e non specificatamente contestata CP_1
da parte ricorrente che anche nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza s'è limitata a insistere sulla separata residenza del marito P_
e di senza contestare alcunchè, invece, in ordine alla
[...] Persona_1
rilevanza della dichiarazione al fine del superamento o meno del limite reddituale per poter beneficiare del reddito di cittadinanza. Deve ritenersi una circostanza, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. comunque provata dall' . CP_1 Pienamente legittima è, pertanto, la pretesa restitutoria di detto ente e i ricorsi non possono che essere entrambi rigettati.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa
(nel caso in esame causa di previdenza) e al suo valore (nel caso in esame scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare l'effettiva composizione del nucleo familiare della ricorrente impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi).
La circostanza, poi, che la causa sia stata decisa in prima udienza senza svolgere effettiva attività istruttoria con la pur chiesta prova testimoniale esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite. Per contro, va tenuto conto che in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività
compiute prima della riunione (Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, n. 20147)
ragion per cui nel caso di specie vanno doppiate le spese di lite per la fase di studio e per quella introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 5450 e 5452 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promossi da contro , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese di lite che Pt_1 CP_1
liquida in complessivi € 2.381,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro