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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
NO, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 15.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
NO (PE) in Via L'Aquila n. 709
EL RE (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in S. Giovanni C.F._2
Teatino (CH) in Galleria Wojtyla n. 24
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 CodiceFiscale_3
(PE) in Via Roma n. 6
Rappresentate e difese dall'avv. Alfredo Domenico Mangia del Foro di Pescara
attrici e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._4
al Mare, c.da Quercianotarocco n. 22
, nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_2
(C.F. ), con sede in Zagabria, Listopadska 2, e con sede Controparte_3 P.IVA_1 secondaria ed organizzativa in Trieste, Corso Italia n. 31, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giovanni Neri del Foro di Roma
convenuti
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale, e da mala gestio dell'assicuratore
Conclusioni delle attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. e, per l'effetto, della Controparte_1 Controparte_3
d.d., nella causazione del sinistro occorso in data 08.03.2023. 2. Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro,
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle attrici, e così liquidare: • in favore della
Sig.ra la somma di € 20.000,00, oltre all'importo di € 8.000,00 per le spese mediche future, o la Parte_1
diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• in favore della Sig.ra la somma di € Parte_2
5.000,00, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• in favore della Sig.ra ET EL, la somma di € 8.000,00, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
3. Condannare la convenuta al pagamento Controparte_3
della somma complessiva di € 7.500,00 (€ 2.500,00 per ciascuna attrice) a titolo di risarcimento del danno per mala
gestio, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione
delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Conclusioni della convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_3
contraria istanza eccezione e deduzione: - In via preliminare, dichiarare la domanda improcedibile in quanto non è stato
integrato il contradditorio per mancanza del litisconsorzio necessario;
- In via principale rigettare la domanda attrice
perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna alle spese e competenze del
presente giudizio;
in via subordinata, ritenere satisfattiva la somma già offerta dalla compagnia, con compensazione
delle spese di lite;
in via subordinata, limitare il risarcimento alla minor somma che verrà accertata in corso di causa,
con compensazione delle spese di lite.”
Conclusioni del convenuto sig. : // Controparte_1
Conclusioni del convenuto sig. : // Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Le sig.re , ET e , hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale il sig. Parte_1 Pt_2 [...]
e la con un'azione di risarcimento dei danni. CP_1 Controparte_3
Hanno dichiarato che intorno alle ore 17.30 dell'8.3.2023 la sig.ra EL ET era alla guida dell'autovettura Renault Twingo targata BN 818 NG, di proprietà del sig. ed assicurata con la Controparte_2
e che nell'autovettura viaggiavano quali trasportate le sig.re e Controparte_4 Parte_2
(oltre ad altra donna, estranea al presente giudizio), e che, mentre si trovavano sulla via D'Ilio di Parte_1
San Giovanni Teatino, in direzione da nord verso sud, giunte all'intersezione con il v.le Aldo Moro, in prossimità del segnale di STOP, la loro autovettura era stata tamponata da tergo dall'autovettura Fiat Panda
targata CK 235 CB, appartenente al sig. . Controparte_1
In conseguenza dell'urto avevano riportato danni biologici, morali e patrimoniali, per i quali avevano ricevuto offerte risarcitorie inadeguate dalla compagnia che a loro avviso aveva Controparte_4
malamente gestito la procedura risarcitoria.
Ai sensi degli artt. 141 e 149 d. lgs. n. 209/2005, hanno chiesto quindi l'accertamento della esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, e la condanna di quest'ultimo e della CP_1 [...]
a risarcire loro i danni, patrimoniali e non, subiti, pari ad € 33.000,00 (di cui € 20.000,00 per la CP_3
sig.ra , € 5.000,00 per la sig.ra , € 8.000,000 per la sig.ra EL ET), Parte_1 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento della somma di € 7.500,00 per mala gestio e per il ritardo nella liquidazione del risarcimento.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'incompletezza del contraddittorio, per Controparte_3
mancata citazione in giudizio del responsabile civile-assicurato sig. , contestando la dinamica Controparte_2
del sinistro e la quantificazione dei danni, la presenza nell'autovettura delle sig.re e Parte_1
, sostenendo altresì che le danneggiate avevano concorso con una loro condotta colposa (consistita Pt_2
nel mancato uso delle cinture di sicurezza) alla causazione del danno, contestando la sussistenza del lamentato danno morale, e la fondatezza della domanda di risarcimento per mala gestio, nonché la possibilità
di cumulare tra loro gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Ha chiesto quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda, l'infondatezza della stessa nel merito, o in subordine la dichiarazione di adeguatezza della somma già offerta alle attrici, o in ulteriore subordine la limitazione della domanda ai danni effettivamente risultanti dall'istruttoria.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , e dichiarata la Controparte_2
contumacia di quest'ultimo e del sig. , la causa è stata istruita mediante la prova Controparte_1
testimoniale e la c.t.u. medico-legale, ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.10.2025.
1. Deve essere premesso che nessuna pretesa risarcitoria è stata avanzata dalle attrici nei confronti del sig.
, di cui è stato disposto l'intervento in causa, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in quanto Controparte_2
litisconsorte necessario, dato che (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 23706 del 22.11.2016) “in tema di
assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209
del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale
litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile
all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore”.
2. All'esito dell'istruttoria è emersa una più che adeguata prova del tamponamento che le attrici hanno posto a fondamento della loro domanda.
2.1 Una prima conferma delle allegazioni delle attrici è stata fornita dalle dichiarazioni dei sig.ri Tes_1
e escussi come testimoni oculari dell'incidente nel corso dell'udienza del
[...] Tes_2
19.3.2025, testi la cui mancata indicazione nel modulo di constatazione amichevole è irrilevante, dato che nel sinistro in esame non vi sono stati soli danni a cose, ma anche alle persone (art. 135 comma 3bis d.
lgs. n. 209/2005).
2.2 Altra conferma è fornita dal modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dal sig.
[...]
e dalla sig.ra EL ET, che, per quanto debba essere liberamente apprezzato dal giudice CP_1 ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c. (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 25770 del 14.10.2019) in quanto proveniente da un litisconsorte necessario, pone tuttavia a carico dell'assicuratore una presunzione iuris
tantum, gravandolo dell'onere di provare che i fatti si sono svolti in maniera diversa (Cass. Sez. III Civ.,
ordinanza n. 15431 del 3.6.2024), onere che nel presente giudizio non è stato assolto.
2.3 Ulteriori riscontri sono forniti dalla documentazione medica dell'Ospedale di Chieti, in cui le attrici si sono recate immediatamente dopo il sinistro, dalla valutazione di compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente, effettuata dal c.t.u. medico-legale, e dal fatto che il convenuto sig. CP_1
non si è presentato all'udienza che era stata fissata per il suo interrogatorio (art. 232 c.p.c.).
3. Pur essendo l'incidente conseguito ad una esclusiva condotta colposa del sig. (che ha tamponato CP_1
da tergo l'autovettura su cui si trovavano le sig.re , i danni lamentati dalle attrici non sono Pt_1
imputabili esclusivamente al sig. stesso, ma anche ad una loro condotta colposa, ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c., consistita, per le sig.re e , nel non avere utilizzato le cinture di Parte_1 Pt_2
sicurezza.
3.1 Sono state le stesse sig.re ( e ) a dichiarare all'ausiliario nominato durante Pt_1 Parte_1 Pt_2
l'istruttoria, nel corso dei suoi accertamenti, che al momento del tamponamento non facevano uso della cintura, in particolare la sig.ra per essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico Parte_1
per la rimozione di un carcinoma mammario.
Quest'ultima, a sostegno di quanto ha riferito, ha prodotto un certificato medico del 9.1.2020, con cui è
stata indicata la necessità di “evitare compressioni sulla mammella sx, pertanto si richiede ove possibile di
evitare la cintura di sicurezza nel lato interessato dall'intervento”, circostanza che non può, ad avviso del
Tribunale, giustificare il mancato uso della cintura di sicurezza dopo oltre tre anni dal rilascio del certificato.
La sig.ra , invece, non ha fornito alcuna giustificazione del mancato uso da parte sua Parte_2
della cintura.
Le attrici hanno sostenuto che, non avendo la compagnia di assicurazione provato in che termini l'uso delle cinture di sicurezza avrebbe ridotto l'entità dei danni da esse riportati, la loro domanda risarcitoria non possa essere ridotta ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Tali considerazioni non sono condivisibili, poiché in linea generale (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n.
13921/2024) l'eccezione di mancato uso delle cinture di sicurezza “è da considerare eccezione in senso lato,
giacché è del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui il mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza, da parte del danneggiato, configura proprio una “cooperazione nel fatto colposo” incidendo
sul decorso causale;
viene dunque in rilievo l'art. 1227, comma 1, c.c. … Da tanto discende, dunque, che una volta
che il dato fattuale inerente alla cooperazione colposa del creditore abbia legittimamente fatto ingresso nel thema
decidendum (e nel thema probandum) nel giudizio di primo grado esso ben può essere valutato dal giudice anche d'ufficio”.
I fattori che il Tribunale ritiene di considerare ai fini della determinazione dell'incidenza del mancato uso della cintura di sicurezza, nella vicenda in esame, sono:
• le modalità del sinistro (l'autovettura a bordo della quale erano le attrici è stata tamponata da tergo, mentre era ferma ad un'intersezione, dall'autovettura condotta dal sig. ; CP_1
• il contesto urbano in cui è avvenuto il sinistro (che induce a ritenere che l'autovettura condotta dal sig. non procedesse ad elevata velocità); CP_1
• la tipologia delle lesioni riportate dalla sig.ra (“trauma facciale con frattura Parte_1
della spina nasale, avulsione totale di 3 denti…trauma indiretto del rachide cervicale”) e Parte_2
(“trauma indiretto del rachide cervicale e trauma cranico non commotivo secondari ad incidente
[...]
stradale”), che costituiscono una evidente concretizzazione dei rischi derivanti dal mancato uso delle cinture di sicurezza (che, ove invece fossero state utilizzate, avrebbero scongiurato, quanto meno, il trauma facciale e quello cranico);
• la non marcata differenza tra le lesioni riportate dalle sig.re e Parte_1 Pt_2 rispetto a quelle occorse alla conducente sig.ra EL ET, che invece al momento del sinistro utilizzava le cinture di sicurezza, e, nonostante ciò, ha riportato un “trauma distorsivo del
rachide cervico-dorsale”.
La complessiva considerazione dei fattori sopra riportati induce a ritenere che la condotta colposa da parte delle attrici e , consistita nel non avere utilizzato le cinture di sicurezza, Parte_1 Pt_2
abbia concorso alla causazione dei danni dalle stesse riportati nella misura del 25%.
3.2 Il danno biologico subito dalle attrici deve essere quantificato sulla base dell'approfondita, ampia ed esaustiva relazione di c.t.u. medico-legale che è stata disposta (le cui risultanze sono state criticate sia dalle attrici che dalla compagnia assicuratrice con argomentazioni generiche, puntualmente smentite dall'ausiliario), e dei criteri stabiliti dal d.m. del 18.7.2025 nei seguenti importi:
✓ € 1.643,27 per l'attrice sig.ra EL ET (per la quale il c.t.u. non ha ravvisato alcuna inabilità
permanente, individuando in giorni 20 il periodo di inabilità al 75%, in giorni 20 il periodo di inabilità al 50%, ed in giorni 17 il periodo di inabilità al 25%);
✓ € 716,30 per l'attrice sig.ra (per la quale il c.t.u. non ha ravvisato alcuna inabilità Parte_2
permanente, individuando in giorni 7 il periodo di inabilità al 75%, in giorni 10 il periodo di inabilità al 50%, ed in giorni 10 il periodo di inabilità al 25%), importo che può essere imputato alla responsabilità del sig. e dell'assicurazione nella misura del 75%, e quindi per € 537,22; CP_1
✓ € 4.745,34 per l'attrice sig.ra (per la quale il c.t.u. ha ravvisato una inabilità Parte_1
permanente del 4%, individuando in giorni 15 il periodo di inabilità al 75%, in giorni 5 il periodo di inabilità al 50%, ed in giorni 10 il periodo di inabilità al 25%), importo che può essere imputato alla responsabilità del sig. e dell'assicurazione nella misura del 75%, e quindi per € CP_1 3.559,00, per le ragioni sopra indicate.
Detti importi sono oggetto di un debito cd. di valore, e dovranno essere dunque devalutati al momento del fatto, con applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata, anno per anno (Cass. Sez. III
Civ., ordinanza n. 23927 del 7.8.2023), sino al momento della presente decisione, successivamente al quale gli importi dovranno essere maggiorati dei soli interessi.
3.3 Le attrici hanno chiesto anche la refusione dei danni morali, conseguiti per la sig.ra Parte_1
all'impossibilità (per ragioni economiche) di effettuare gli interventi odontoiatrici di cui necessitava
(poiché nel sinistro aveva subito l'avulsione di n. 3 denti) in attesa di ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'assicurazione, e per la sig.ra EL ET all'avere subito il tamponamento quando era incinta, mentre per l'attrice sig.ra non sono stati neanche sommariamente indicati. Parte_2
3.4 Per quanto riguarda la sig.ra il danno morale deve necessariamente essere liquidato Parte_1
in base alla presunzione che il ritardo nella ricezione della somma dovutale a titolo di risarcimento le abbia impedito di rimuovere il pregiudizio estetico, piuttosto evidente, occorsole per avere subito l'avulsione di n. 2 incisivi centrali superiori e n. 1 incisivo laterale superiore, e quindi le abbia cagionato una sofferenza interiore che si aggiunge al danno biologico in sé considerato, ledendola nella sua sfera morale, danno che, per la sua stessa natura, deve necessariamente essere liquidato in maniera equitativa,
in un importo ritenuto congruo di € 1.500,00, liquidato all'attualità, e dunque da non maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria.
3.5 Anche per la sig.ra EL ET il danno morale deve essere ritenuto sussistente in base alla presunzione, di immediata evidenza, che abbia subito una sofferenza interiore data dal timore che le lesioni riportate in occasione del sinistro potessero pregiudicare il regolare decorso della sua gravidanza
(che all'epoca del sinistro si trovava alla 20ma settimana).
Anche detto danno non può che essere liquidato in via equitativa, in un importo, considerata la intensa ma breve durata del timore provato dalla sig.ra (che immediatamente dopo il sinistro si è Pt_1
sottoposta alle necessarie cure sanitarie, che hanno escluso problemi per la gravidanza), di € 500,00,
all'attualità, e dunque da non maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria.
3.6 In totale mancanza di qualsiasi allegazione, da parte dell'attrice sig.ra , anche della mera Parte_2
natura del danno morale subito, la sua richiesta in proposito deve essere respinta.
4. Il danno patrimoniale lamentato dalle attrici è stato provato nei limiti che si indicano di seguito.
4.1 La sig.ra ha chiesto di essere risarcita del danno che subirà per le spese che dovrà Parte_1
sostenere per le cure odontoiatriche, spese che il c.t.u. nominato durante l'istruttoria ha ritenuto congrue per € 7.650,00, e di cui, per le ragioni già sopra dette, il sig. e l'assicurazione risponderanno per € CP_1
5.737,50.
Trattandosi di spese non ancora sostenute, esse non dovranno essere maggiorate degli interessi, che cominceranno a decorrere soltanto a seguito della pubblicazione della presente sentenza.
4.2 La sig.ra EL ET ha lamentato danni per spese mediche, pari ad € 561,00, di cui il c.t.u. ha reputato congrui € 61,00 per la valutazione ginecologica, e non gli ulteriori € 500,00 per fisioterapia,
essendosi l'attrice limitata a produrre un preventivo non quietanzato, e non essendovi in atti alcuna prescrizione specialistica di terapia;
il danno pari ad € 61,00 dovrà essere maggiorato degli interessi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta, sino al saldo.
4.3 La sig.ra , pur avendo chiesto di essere risarcita dei danni patrimoniali subiti, non ne ha Parte_2
dato alcuna indicazione, né tanto meno alcuna prova.
5. Deve infine essere respinta la domanda delle attrici di condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni per mala gestio della loro pretesa risarcitoria, poiché è documentato in atti che, a fronte di una richiesta di risarcimento formulata il 28.3.2023, l'assicurazione ha formulato una offerta in data 8.6.2023 alla sig.ra EL ET, ed in data 20.7.2023 alle sig.re e Parte_1 Parte_2
, e quindi in tempi che, pur non essendo in tutto rispettosi di quanto prescritto dall'art. 145
[...] comma 2 d. lgs. n. 209/2005, non sono tuttavia tali da generare in capo alle attrici un danno ulteriore rispetto a quello che viene loro risarcito attraverso gli interessi sulla somma liquidata loro.
6. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n.
55/2014 (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale €
1.701,00), senza l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del d.m. predetto, in quanto compensato dalla riduzione della medesima entità che si sarebbe dovuta effettuare in considerazione del concorso di colpa delle attrici, della parziale infondatezza delle domande con riguardo al danno morale e patrimoniale, e del rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni per mala gestio.
6.1 La parziale soccombenza delle attrici impone, infine, di porre le spese della c.t.u. per ¾ a carico dei convenuti sig. e e per ¼ a carico delle attrici stesse. CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle sig.re
[...]
, EL ET, e nei confronti del sig. , della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
e del sig. , così decide: Controparte_3 Controparte_2
• accerta e dichiara che il sinistro stradale indicato in motivazione si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ; Controparte_1
• visto l'art. 1227 comma 1 c.c., accerta e dichiara che le convenute sig.re e Parte_1
hanno contribuito alla causazione dei danni occorsi loro nella misura del 25%; Parte_2 • condanna il sig. e la in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_3
del danno biologico subito dalle attrici, liquidato in:
✓ € 1.643,27 per l'attrice sig.ra EL ET, oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
✓ € 537,22 per l'attrice sig.ra , oltre rivalutazione ed interessi nei termini Parte_2
indicati in motivazione;
✓ € 3.559,00 per l'attrice sig.ra , oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_1
termini indicati in motivazione;
• condanna il sig. e la in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_3
del danno morale subito dalle attrici, liquidato equitativamente ed all'attualità in:
✓ € 1.500,00 per l'attrice sig.ra ; Parte_1
✓ € 500,00 per l'attrice sig.ra EL ET;
• respinge la domanda della sig.ra di risarcimento del danno morale;
Parte_2
• condanna il sig. e la in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_3 del danno patrimoniale subito dalle attrici, liquidato in:
✓ € 5.737,50 per l'attrice sig.ra ; Parte_1
✓ € 61,00 per l'attrice sig.ra EL ET, oltre interessi dalla data in cui le spese sono state sostenute, sino al soddisfo;
• respinge la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice sig.ra Parte_2
;
[...]
• respinge la domanda delle attrici, volta alla condanna dell'assicurazione al risarcimento dei danni da mala gestio della richiesta risarcitoria;
• condanna il sig. e la a rifondere le spese di lite Controparte_1 Controparte_3
sostenute dalle attrici, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 545,00 per esborsi,
di cui dispone la distrazione in favore del procuratore delle attrici, dichiaratosi antistatario;
• pone le spese della c.t.u. per ¾ a carico dei convenuti sig. e e per CP_1 Controparte_3
¼ a carico delle attrici.
Chieti, 18/10/2025
Il giudice
Marcello NO