Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 23/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 755 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
( ) elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COLANTUONI DONATO ) che la rapp.ta e difende in virtù C.F._2
di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. IDA VERRENGIA CP_1
) C.F._3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-01-2024 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 07-06-2022 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della pensione di inabilità civile/assegno di invalidità civile;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1
attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
• Sindrome depressiva endoreattiva grave con psicosi affettiva: cod 2206 valutazione 35%;
• Obesità con complicanze artrosiche ed artrite psoriasica: cod, 7105 valutazione 40%.
• Esiti di tiroidectomia per Ca papillifero, esiti di annessectomia destra per cisti ovarica e adenoma ipofisario secernente prolattina: cod 9322 valutazione 11%
• OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno) in trattamento con AUTO- CPAP in paziente con Broncopatia cronica ostruttiva: con 6407 valutazione 45%
• Cardiopatia scleroipertensiva in II Classe funzionale NYHA: cod 6446 valutazione 41%
• Ipoacusia con deficit uditivo a 500, 1000 e 2000 Hz di 130 dB a destra e 95 a sinistra: cod 4005 valutazione 8%
Tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura del 90% con decorrenza dal
Marzo 2024
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1-03-
2024.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario dell'assegno Parte_1
di invalidità civile dall'01-03-2024;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)