CASS
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2025, n. 35589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35589 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze nel proc. a carico di: OV AN OR nato in [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Siena in data 08/04/2025 preso atto che le parti sono state autorizzate alla trattazione orale ma nessuno è comparso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siena del 08/04/2025 deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del potere querelatorio in capo di ANio D'AM, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35589 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 24/09/2025 soggetto addetto alla filiale della Club Rent s.r.1, presso la quale l'imputato aveva preso a noleggio l'autovettura oggetto di appropriazione indebita;
considerato che il ricorso è fondato avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del diritto di querela in capo a D'AM ANio, quale dipendente della Club Rent s.r.l. poiché, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il diritto di querela spetta anche al soggetto che, diverso dal proprietario, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, Rv. 284431; Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016, Rv. 267037). La violazione riguarda infatti anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente;
in tal caso, titolare del rapporto è non già il proprietario della cosa stessa, ma colui che esegue la consegna,nella specie gestore della filiale, il quale è anche titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione della cosa, di conseguenza, soggetto passivo e persona offesa dal reato - e, quindi, titolare del diritto di querela - è anche la persona, diversa dal proprietario che ha eseguito, in modo autonomo e indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne è appropriato illecitamente;
considerato che nel caso di specie trattasi di ricorso per saltum per cui l'annullamento va disposto ai sensi dell'art. 569, co. 4, cod. proc. pen., al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così deciso il 24/09/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siena del 08/04/2025 deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del potere querelatorio in capo di ANio D'AM, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35589 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 24/09/2025 soggetto addetto alla filiale della Club Rent s.r.1, presso la quale l'imputato aveva preso a noleggio l'autovettura oggetto di appropriazione indebita;
considerato che il ricorso è fondato avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del diritto di querela in capo a D'AM ANio, quale dipendente della Club Rent s.r.l. poiché, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il diritto di querela spetta anche al soggetto che, diverso dal proprietario, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, Rv. 284431; Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016, Rv. 267037). La violazione riguarda infatti anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente;
in tal caso, titolare del rapporto è non già il proprietario della cosa stessa, ma colui che esegue la consegna,nella specie gestore della filiale, il quale è anche titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione della cosa, di conseguenza, soggetto passivo e persona offesa dal reato - e, quindi, titolare del diritto di querela - è anche la persona, diversa dal proprietario che ha eseguito, in modo autonomo e indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne è appropriato illecitamente;
considerato che nel caso di specie trattasi di ricorso per saltum per cui l'annullamento va disposto ai sensi dell'art. 569, co. 4, cod. proc. pen., al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così deciso il 24/09/2025