TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 3
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Revoca della SCIA commerciale

    Il venir meno di ogni titolo di godimento in capo alla sub-concedente SD determina 'ipso iure' lo scioglimento della collegata convenzione tra l’SD e ON, non essendo entrambi più titolati ad occupare i locali dell’impianto sportivo, allo stato nuovamente affidato in concessione al Comune di RI.

  • Inammissibile
    Rinnovo della concessione demaniale idrica

    Il ricorso per motivi aggiunti, diretto all'annullamento del provvedimento di AR con cui è stato disposto il rinnovo della concessione demaniale è inammissibile per litispendenza, risultando il medesimo provvedimento gravato sempre dall’SD con il connesso ricorso autonomo Rg. 453/2025, notificato e depositato l’8 aprile 2025 e con deduzione degli stessi motivi di gravame.

  • Inammissibile
    Ordine di rilascio dell'impianto sportivo

    La ricorrente SD RI BA ha subito la risoluzione per inadempimento della concessione avente ad oggetto l’uso dello stadio del baseball, con provvedimento emesso dal Comune di RI allo stato incontrovertibile, avendo l’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n.65/2025, resa tra le parti e passata in giudicato, dichiarato improcedibile il ricorso della ricorrente teso all’annullamento della suindicata risoluzione.

  • Inammissibile
    Rinnovo della concessione demaniale idrica

    I primi due motivi di gravame sono dunque irricevibili, essendo peraltro la pretesa azionata dalla ricorrente di indizione di procedura di evidenza pubblica delineata dall’art. 4 co.1, L. 118/2022 infondata anche nel merito, per le ragioni appresso indicate. Inoltre, l’SD RI BA, come detto, ha subito la risoluzione per inadempimento della convenzione con il Comune di RI con provvedimento allo stato definitivo atteso il passaggio in giudicato della sentenza n. 65/2025 con cui l’adito Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso dell’odierna ricorrente. Tale atto definitivo avrebbe impedito - seppur in via necessariamente prognostica - la partecipazione alla invocata procedura ad evidenza pubblica, quale “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 36/2023.

  • Rigettato
    Revoca della SCIA commerciale

    Il venir meno di ogni titolo di godimento in capo alla sub-concedente SD determina 'ipso iure' lo scioglimento della collegata convenzione tra l’SD e ON, non essendo entrambi più titolati ad occupare i locali dell’impianto sportivo, allo stato nuovamente affidato in concessione al Comune di RI.

  • Inammissibile
    Rinnovo della concessione demaniale idrica

    E’ infine inammissibile per difetto di legittimazione attiva l’atto di motivi aggiunti al ricorso Rg. 283/2025 con cui ON ha impugnato il citato provvedimento di AR di rinnovo della concessione idrica al Comune di RI. [...] ON a sua volta ha ottenuto nel 2021 da parte dell’SD la sub concessione in uso (rectius subaffitto dell’azienda) si da risultare completamente estraneo al rapporto concessorio del bene idrico tra la Regione (oggi AR) ed il Comune di RI e non essere dunque titolare di alcun interesse qualificato e differenziato all’ottenimento della concessione ed a contestarne la legittimità, vantando interesse del tutto riflesso ed indiretto.

  • Rigettato
    Mancata indizione di procedura di evidenza pubblica

    La pretesa azionata dalla ricorrente nel giudizio rg.453/25 è quella di vedere applicata alla presente fattispecie la disciplina di cui alla legge n. 118/2022 e s.m., non par dubbio che essa avrebbe dovuto immediatamente reagire in sede giurisdizionale di fronte alla diversa scelta di AR, del tutto incompatibile con la pretesa azionata dalla ricorrente volta all’esperimento di una ben diversa procedura concorrenziale aperta nei confronti di tutti gli operatori economici. La ricorrente invece, ha consapevolmente optato senza alcuna riserva per partecipare alla (diversa) procedura di affidamento prevista dalla L.R. n.7/2004 dei beni del demanio idrico.

  • Rigettato
    Procedura di concessione ai sensi della L.R. 7/2004

    E’ altresì errato l’assunto della ricorrente circa l’asserito affidamento del bene demaniale al Comune di RI mediante mera proroga o rinnovo, benché invero la determinazione impugnata si auto- qualifichi (non vincolando l’interprete) in tale forma giuridica. L’AR ha pubblicato sul BURER la domanda di concessione del Comune stimolando la presentazione di eventuali domande concorrenti ai sensi dell’art.16 co 2 L.R. 7/2004 come poi avvenuto, avendo la ricorrente in data 24 dicembre 2024 formulato domanda di concessione. Trattasi dunque di una procedura ibrida e “lato sensu” comparativa ove la domanda del ricorrente è stata ritenuta motivatamente non idonea a salvaguardare le esaminate esigenze di funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale e finalità conservativa del bene pubblico, circostanza che ha condotto l’Amministrazione a fare applicazione del diritto di insistenza di cui all’art.18, diritto appunto condizionato dalla non sussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero dal pervenimento di richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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