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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2905/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato GI IG, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2905/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Casula;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
All'udienza del 17/7/2025 si è costituito il convenuto, il quale ha CP_1
concluso chiedendo di decidere sull'opposizione secondo giustizia.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Premesso che – quale difensore di Parte_1 Pt_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del
[...]
procedimento penale n. 5382/2023 R.G.N.R. n. 4524/2024 R.G.T. - ha proposto opposizione avverso il decreto del 4/2/2025 con cui il Tribunale di Palermo, sezione seconda penale, ha rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali, sul rilievo che “il difensore non è mai stato presente nel corso delle udienze salvo che in una in cui è intervenuto in sostituzione del difensore dell'imputato” (cfr. decreto opposto in atti); considerato che il si è costituito, chiedendo di Controparte_1
decidere sull'opposizione secondo giustizia;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione del D.M. 55/2014, nonché del Protocollo d'Intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Palermo, il
Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera
Penale ed il Dirigente Amministrativo del Tribunale in data 14.11.2024;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata;
rilevato che il ricorrente ha allegato e dimostrato che nell'ambito del procedimento penale n. 5382/2023 R.G.N.R. n. 4524/2024 R.G.T., si sono svolte n. 4 udienze: la prima, in data 12.11.24, nella quale la persona offesa Pt_3
non era assistita da alcun difensore;
la seconda, in data 19.11.24, alla
[...]
quale l'Avvocato ha presenziato esclusivamente in sostituzione del Pt_1
difensore dell'imputato; - la terza udienza, del 28.01.25, alla quale l'avvocato pur difensore della persona offesa, non ha presenziato (udienza, poi, è Pt_1
stata rinviata per assenza del Giudice titolare del fascicolo); la quarta udienza, in data 4.02.25, nella quale l'avvocato è stato presente in qualità di Pt_1
difensore di fiducia della In tale ultima udienza, in cui è stato Pt_3
escusso il teste , l'avv. ha rappresentato che la propria assistita Tes_1 Pt_1
non era in grado di intervenire personalmente all'udienza per motivi di salute, esibendo certificazione medica dell'assistita; rilevato che l'art. 12 comma 1 del DM n. 55/2024 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
2 dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità
e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; “Il compenso si liquida per fasi.” (comma 3 del medesimo DM); rilevato che l'attività dell'avv. seppur limitata alla sola fase di Pt_1
istruttoria e decisionale, deve essere comunque remunerata;
rilevato che l'avv. ha chiesto il compenso pari a € 445,20 di cui al Pt_1
punto 5 del “Protocollo d'Intesa” abbattuto del 70% in applicazione della variabile n. 4 del cit. Protocollo;
rilevato, quindi, che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente la somma di € 445,20, applicando, come richiesto, il punto 5 del Protocollo d'Intesa, con riduzione del 70%, già operata la diminuzione ex art 106 bis del D.P.R. 115/2002; considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 70,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
3 In riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sez. seconda penale, in data 4/2/2025, liquida a beneficio dell'Avv. a titolo Parte_1
di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di Pt_2
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del
[...]
procedimento penale n. 5382/2023 R.G.N.R. n. 4524/2024 R.G.T. - la somma di
€ 445,20, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 70,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 3/11/2025.
Il Giudice
GI IG
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato GI IG, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2905/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Casula;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
All'udienza del 17/7/2025 si è costituito il convenuto, il quale ha CP_1
concluso chiedendo di decidere sull'opposizione secondo giustizia.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Premesso che – quale difensore di Parte_1 Pt_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del
[...]
procedimento penale n. 5382/2023 R.G.N.R. n. 4524/2024 R.G.T. - ha proposto opposizione avverso il decreto del 4/2/2025 con cui il Tribunale di Palermo, sezione seconda penale, ha rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali, sul rilievo che “il difensore non è mai stato presente nel corso delle udienze salvo che in una in cui è intervenuto in sostituzione del difensore dell'imputato” (cfr. decreto opposto in atti); considerato che il si è costituito, chiedendo di Controparte_1
decidere sull'opposizione secondo giustizia;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione del D.M. 55/2014, nonché del Protocollo d'Intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Palermo, il
Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera
Penale ed il Dirigente Amministrativo del Tribunale in data 14.11.2024;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata;
rilevato che il ricorrente ha allegato e dimostrato che nell'ambito del procedimento penale n. 5382/2023 R.G.N.R. n. 4524/2024 R.G.T., si sono svolte n. 4 udienze: la prima, in data 12.11.24, nella quale la persona offesa Pt_3
non era assistita da alcun difensore;
la seconda, in data 19.11.24, alla
[...]
quale l'Avvocato ha presenziato esclusivamente in sostituzione del Pt_1
difensore dell'imputato; - la terza udienza, del 28.01.25, alla quale l'avvocato pur difensore della persona offesa, non ha presenziato (udienza, poi, è Pt_1
stata rinviata per assenza del Giudice titolare del fascicolo); la quarta udienza, in data 4.02.25, nella quale l'avvocato è stato presente in qualità di Pt_1
difensore di fiducia della In tale ultima udienza, in cui è stato Pt_3
escusso il teste , l'avv. ha rappresentato che la propria assistita Tes_1 Pt_1
non era in grado di intervenire personalmente all'udienza per motivi di salute, esibendo certificazione medica dell'assistita; rilevato che l'art. 12 comma 1 del DM n. 55/2024 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
2 dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità
e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; “Il compenso si liquida per fasi.” (comma 3 del medesimo DM); rilevato che l'attività dell'avv. seppur limitata alla sola fase di Pt_1
istruttoria e decisionale, deve essere comunque remunerata;
rilevato che l'avv. ha chiesto il compenso pari a € 445,20 di cui al Pt_1
punto 5 del “Protocollo d'Intesa” abbattuto del 70% in applicazione della variabile n. 4 del cit. Protocollo;
rilevato, quindi, che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente la somma di € 445,20, applicando, come richiesto, il punto 5 del Protocollo d'Intesa, con riduzione del 70%, già operata la diminuzione ex art 106 bis del D.P.R. 115/2002; considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 70,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
3 In riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sez. seconda penale, in data 4/2/2025, liquida a beneficio dell'Avv. a titolo Parte_1
di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di Pt_2
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del
[...]
procedimento penale n. 5382/2023 R.G.N.R. n. 4524/2024 R.G.T. - la somma di
€ 445,20, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 70,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 3/11/2025.
Il Giudice
GI IG
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