CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 898/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
NT RO, AT
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3924/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007693935000 IRAP 2014
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020304294 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010304304 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200148 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190004342617000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240014875174000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 25.07.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259007693935000 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione limitatamente ai sottostanti avvisi di accertamento n. TF9020304294/18 (IVA/IRAP 2014 di € 111.183,52),
n. TF9010304304/18 (IRPEF 2014 di € 27.862,26), n. TF901M200148/23 (IRPEF 2016 di € 14.373,13), e alle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000 (IRPEF 2015 di € 19.380,20) e n.
10020240014875174000 (IRPEF 2020 di € 5.855,73) e all'intimazione di pagamento n. TF9IPPN00080/2024, deducendo la nullita' della stessa per pregresso annullamneto dell'avviso di accertamento n.
TF901M200148/23 (IRPEF 2016 di € 14.373,13) per effetto della sentenza n. 3281/25 (I), assenza del titolo prodromico all' intimazione di pagamento n. TF9IPPN00080/2024 (II), omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TF9020304294/18 e delle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000 e n.
10020240014875174000 (III), decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73 e prescrizione (IV), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate, che in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità del presente ricorso per consolidamento degli atti prodromici, la regolare notifica degli atti presupposti e concludeva per l'inammissibilità del proposto ricorso.
La concessionaria Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritualmnete evocata, non si costituiva in giudizio.
Con memorie difensive il ricorrente eccepiva l'inammissibilità del deposito della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entarte in data 30.12.25, in violazione del termine di cui al comma I dell'art. 32 del D.Lgs 546/92.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' solo in parte fondato e per il resto inammisisbile alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità nel presente giudizio della documentazione probatoria dell'avvenuta notifica degli atti prodromici depositata in giudizio, dalla resistente Agenzia delle Entrate, in data 30.12.25, in violazione del comma I dell'art. 32 del D.Lgs 546/92, il quale prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1; detto termine ha natura perentoria e va individuato con riferimento alla data di fissazione dell'udienza pubblica
(18 dicembre 2025) non differibile per effetto del rinvio, sia su richiesta delle parti che d'ufficio, dell'udienza di trattazione del giudizio.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica dei sottostanti atti prodromici, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Agenzia, prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259007693935000, ha certamente notificato gli avvisi di accertamento n. TF9020304294/2018 e n.
TF9010304304/2018, in quanto oggetto di precedente impugnazione, avverso l'intimazione di pagamento
10020239011861278000, giudizio conclusosi con sentenza 5111/09/24 pronunciata dalla CGT depositata
15/11/2024, l'avviso di intimazione di pagamento TF9IPPN000802024 notificato il 21.02.2024 quale atto successivo all'avviso di accertamento TF901M200148/2023, anch'esso impugnato, giudizio conclusosi con sentenza 1584/13/25 depositata il 17.3.2025, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione risulta preclusa per esistenza di precedenti gravami anche senza definitività del giudicato.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, relativamente alle somme riportate nell'impugnata intimazione di pagamento, originate dagli avvisi di accertamento n. TF9020304294/2018 n.
TF9010304304/2018 e l'avviso di intimazione di pagamento TF9IPPN000802024 per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92 e del principio del “ne bis in idem”.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
III Relativamente alle somme di cui all'impugnata intimazione di pagamento originate dall'avviso di accertamento n. TF901M200148/23 (IRPEF 2016 di € 14.373,13), le stesse risulatano oggetto di sgravio dell'Ente impositore per effetto della sentenza n. 3281/25 resa dalla C.G.T. Secondo Grado Campania -
Sezione di Salerno.
Infine con riferimento alle somme di cui all'impugnata intimazione di pagamento originate dalle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000 e n. 10020240014875174000, va rilevato che nel merito dell'eccepita omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte delle convenute Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle
Entrate-Riscossione, unici soggetti, che hanno la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
Nel caso di specie non risulta in alcun modo provato la corretta notifica delle cartelle di pagamento n.
10020190004342617000 e n. 10020240014875174000. La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua
“il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo:
l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale,
e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione diufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del 10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio
2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992
n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al
Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parti resistenti, Agenzia delle Entrate e Concessionaria della Riscossione, non hanno fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e/o di altri atti intermedi propedeutici all'intimazione di pagamento;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità dell'intimazione di pagamento relativamente alle somme originate dalle cartelle di pagamento n.
10020190004342617000 e n. 10020240014875174000 deve essere accolto.
In definitiva l'impugnata intimazione di pagamento va annullata relativamente alle somme ivi indicate originate dall'avviso di accertamento n. TF901M200148/23 e dalle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000
e n. 10020240014875174000.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
NT RO, AT
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3924/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007693935000 IRAP 2014
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020304294 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010304304 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200148 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190004342617000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240014875174000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 25.07.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259007693935000 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione limitatamente ai sottostanti avvisi di accertamento n. TF9020304294/18 (IVA/IRAP 2014 di € 111.183,52),
n. TF9010304304/18 (IRPEF 2014 di € 27.862,26), n. TF901M200148/23 (IRPEF 2016 di € 14.373,13), e alle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000 (IRPEF 2015 di € 19.380,20) e n.
10020240014875174000 (IRPEF 2020 di € 5.855,73) e all'intimazione di pagamento n. TF9IPPN00080/2024, deducendo la nullita' della stessa per pregresso annullamneto dell'avviso di accertamento n.
TF901M200148/23 (IRPEF 2016 di € 14.373,13) per effetto della sentenza n. 3281/25 (I), assenza del titolo prodromico all' intimazione di pagamento n. TF9IPPN00080/2024 (II), omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TF9020304294/18 e delle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000 e n.
10020240014875174000 (III), decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73 e prescrizione (IV), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate, che in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità del presente ricorso per consolidamento degli atti prodromici, la regolare notifica degli atti presupposti e concludeva per l'inammissibilità del proposto ricorso.
La concessionaria Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritualmnete evocata, non si costituiva in giudizio.
Con memorie difensive il ricorrente eccepiva l'inammissibilità del deposito della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entarte in data 30.12.25, in violazione del termine di cui al comma I dell'art. 32 del D.Lgs 546/92.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' solo in parte fondato e per il resto inammisisbile alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità nel presente giudizio della documentazione probatoria dell'avvenuta notifica degli atti prodromici depositata in giudizio, dalla resistente Agenzia delle Entrate, in data 30.12.25, in violazione del comma I dell'art. 32 del D.Lgs 546/92, il quale prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1; detto termine ha natura perentoria e va individuato con riferimento alla data di fissazione dell'udienza pubblica
(18 dicembre 2025) non differibile per effetto del rinvio, sia su richiesta delle parti che d'ufficio, dell'udienza di trattazione del giudizio.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica dei sottostanti atti prodromici, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Agenzia, prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259007693935000, ha certamente notificato gli avvisi di accertamento n. TF9020304294/2018 e n.
TF9010304304/2018, in quanto oggetto di precedente impugnazione, avverso l'intimazione di pagamento
10020239011861278000, giudizio conclusosi con sentenza 5111/09/24 pronunciata dalla CGT depositata
15/11/2024, l'avviso di intimazione di pagamento TF9IPPN000802024 notificato il 21.02.2024 quale atto successivo all'avviso di accertamento TF901M200148/2023, anch'esso impugnato, giudizio conclusosi con sentenza 1584/13/25 depositata il 17.3.2025, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione risulta preclusa per esistenza di precedenti gravami anche senza definitività del giudicato.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, relativamente alle somme riportate nell'impugnata intimazione di pagamento, originate dagli avvisi di accertamento n. TF9020304294/2018 n.
TF9010304304/2018 e l'avviso di intimazione di pagamento TF9IPPN000802024 per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92 e del principio del “ne bis in idem”.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
III Relativamente alle somme di cui all'impugnata intimazione di pagamento originate dall'avviso di accertamento n. TF901M200148/23 (IRPEF 2016 di € 14.373,13), le stesse risulatano oggetto di sgravio dell'Ente impositore per effetto della sentenza n. 3281/25 resa dalla C.G.T. Secondo Grado Campania -
Sezione di Salerno.
Infine con riferimento alle somme di cui all'impugnata intimazione di pagamento originate dalle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000 e n. 10020240014875174000, va rilevato che nel merito dell'eccepita omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte delle convenute Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle
Entrate-Riscossione, unici soggetti, che hanno la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
Nel caso di specie non risulta in alcun modo provato la corretta notifica delle cartelle di pagamento n.
10020190004342617000 e n. 10020240014875174000. La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua
“il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo:
l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale,
e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione diufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del 10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio
2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992
n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al
Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parti resistenti, Agenzia delle Entrate e Concessionaria della Riscossione, non hanno fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e/o di altri atti intermedi propedeutici all'intimazione di pagamento;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità dell'intimazione di pagamento relativamente alle somme originate dalle cartelle di pagamento n.
10020190004342617000 e n. 10020240014875174000 deve essere accolto.
In definitiva l'impugnata intimazione di pagamento va annullata relativamente alle somme ivi indicate originate dall'avviso di accertamento n. TF901M200148/23 e dalle cartelle di pagamento n. 10020190004342617000
e n. 10020240014875174000.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi