Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 898
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Validità notifica atti prodromici

    La Corte dichiara l'inutilizzabilità della documentazione probatoria dell'avvenuta notifica degli atti prodromici depositata tardivamente dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate relativamente alle somme originate dagli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92 e del principio del "ne bis in idem", in quanto tali questioni erano già state oggetto di precedenti impugnazioni.

  • Inammissibile
    Validità notifica atti prodromici

    La Corte dichiara l'inutilizzabilità della documentazione probatoria dell'avvenuta notifica degli atti prodromici depositata tardivamente dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate relativamente alle somme originate dagli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92 e del principio del "ne bis in idem", in quanto tali questioni erano già state oggetto di precedenti impugnazioni.

  • Accolto
    Pregresso annullamento dell'avviso di accertamento

    Le somme relative all'avviso di accertamento n. TF901M200148/23 (IRPEF 2016) risultano oggetto di sgravio da parte dell'Ente impositore a seguito di una precedente sentenza.

  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    Le parti resistenti non hanno fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, il ricorso in ordine a tali somme deve essere accolto.

  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    Le parti resistenti non hanno fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, il ricorso in ordine a tali somme deve essere accolto.

  • Inammissibile
    Assenza titolo prodromico

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate relativamente alle somme originate dall'avviso di accertamento per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92 e del principio del "ne bis in idem", in quanto tali questioni erano già state oggetto di precedenti impugnazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 898
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 898
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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