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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 37735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 37735 /2023 promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Strangio, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Milano, via Abbondio
Sangiorgio n. 18 (PEC: Email_1
OPPONENTE contro
(C.F./P.I. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Sergio Cesare Cereda e dell'avv. Marco Radice, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, a Milano, via San
Simpliciano n. 5 (PEC: ; Email_2
Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte opponente
Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e domanda, in accoglimento della domanda attorea, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
13395/2023 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non
sono dovute quantomeno nella misura indicata nel predetto decreto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per parte opposta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere:
Nel merito ed in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto
dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o, in ogni caso,
condannare (P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, al pagamento delle somme dovute, accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, in
favore del . Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, anche per la fase monitoria.
.
2 FATTO E DIRITTO
Il otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 13395/2023 in data Controparte_1
14.8.2023, notificato in data 8.9.2023, con il quale veniva ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 55.528,18, oltre interessi moratori e spese a titolo di corrispettivo una
tantum da versarsi anticipatamente dai gestori del servizio di distribuzione del gas per la copertura degli oneri di gara.
con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.10.2023, si opponeva al Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
il presunto credito reclamato dal comune di non è esigibile, in quanto difetta il termine dal CP_1
quale far decorrere i diciotto mesi antecedenti per la corresponsione del contributo “una tantum” di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 2026/2011 in favore della stazione appaltante. Né tanto meno si può
sostenere che il diritto del comune di ad ottenere il corrispettivo una tantum sia sorto a far CP_1
data dall'11.06.2015, atteso che, allo stato, ancora non era stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Esponeva inoltre che nell'anno 2008 la società diversamente da quanto sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, non Parte_1
distribuiva il gas naturale nei comuni di Borgomanero, Cureggio e Orta San Giulio.
Pertanto il conteggio prodotto dal comune di si fonda su un elemento presupposto errato, CP_1
con conseguenziale alterazione della correttezza delle modalità di calcolo e del risultato finale.
Rilevava altresì che nessuna somma a titoli di interessi moratori deve essere riconosciuta al
[...]
in quanto non intercorre alcun contratto tra il e la società CP_1 Controparte_1
che preveda una prestazione sinallagmatica inter partes. Parte_1
Il comune , costituitosi con comparsa del 22.12.2023, insisteva per il rigetto CP_1
dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che l'imposizione al pagamento della quota una tantum è prevista da due disposizioni normative: nello specifico, l'art. 8, comma 1 D.M. 226/2011 e l'art. 1, comma 16-quater D.L. 145/20132. Tali
disposizioni prevedono che sono i gestori uscenti – vale a dire, coloro che ricoprono il ruolo di concessionari del servizio di distribuzione del gas antecedentemente all'affidamento su base d'ATeM (cd. ) - i soggetti tenuti a versare un corrispettivo una tantum Controparte_2
alla Stazione Appaltante per la copertura dei costi e degli oneri necessari ai fini dell'indizione delle
3 gare d'ambito (ATeM) per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Tale corrispettivo è
dovuto in due tranches, la prima pari al 90% deve essere versata 18 mesi prima della data di cui all'art. 3, comma 1 D.M. 226/2011. Il saldo entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il termine per la pubblicazione del bando per l'ATeM Novara 1 – Nord era stato individuato al
11/02/2014 in base all'allegato 1 del D.M. n. 226/2011. In seguito, però, si era reso indispensabile prorogare tale termine più volte a fronte delle evidenti difficoltà operative riscontrate a livello nazionale nonché delle sopravvenute previsioni normative. A seguito di tali slittamenti, il termine entro il quale i gestori uscenti per l' erano tenuti al pagamento del 90% del Controparte_3
corrispettivo era l'11/06/2015.
Evidenziava poi l'ente locale che la norma prevede che nel caso in cui risultano esserci due o più
gestori, il corrispettivo è ripartito in proporzione tra quest'ultimi sulla base dei punti di riconsegna
(PDR) ricompresi nei Comuni in cui svolgono il servizio di distribuzione del gas, a tal fine il
Ministero prescrive che debba farsi riferimento ai punti di riconsegna attivi alla data del 2008. Ne
deriva pertanto che non sarebbe fondata la tesi di parte opponente che pretende di non versare le somme percentuali riferibili ai PDR siti nei comuni di Borgomanero, Cureggio e Orta San Giulio
sul presupposto che ha iniziato a svolgere la distribuzione dopo il 2008 in quanto tenuto al pagamento è in ogni caso il gestore uscente.
Parte opposta ritiene infine infondata la contestazione dell'opponente sulla applicabilità degli interessi moratori - nella misura di cui al D. lgs. 231/2002 - sulla base della mancanza di un accordo contrattuale tra le parti, in quanto l'obbligazione trarrebbe origine da una disposizione normativa del D.M. 226/2011. L'ente locale ritiene che il mancato pagamento del corrispettivo una tantum, in quanto, obbligazione pecuniaria, comporta, la messa in mora automatica (cd. “mora ex re) della ai sensi del combinato disposto dell'art. 1219, comma 2, n. 3 e dell'art. 1182, Parte_1
comma 3 c.c.; di conseguenza parte opponente è tenuta alla corresponsione degli interessi moratori sin dalla data dell'11/06/2015. L'applicazione del saggio degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002
si ricaverebbe dal notevole danno provocato alla Stazione Appaltante dal mancato pagamento del corrispettivo, il quale è equiparabile alle conseguenze da ritardo nel pagamento delle somme negli accordi commerciali.
*
4 In data 10 aprile 2024 si teneva la prima udienza con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc. Con provvedimento in data 11 aprile 2024, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Nel corso di detta udienza, svoltasi in data 31 gennaio 2025, innanzi a nuovo Giudice come da provvedimento di delega in data 27 novembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra e, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni riguardo all'inquadramento della domanda svolta.
La presente controversia si inserisce in un ampio contenzioso generatosi negli ultimi anni in merito agli obblighi scaturenti in capo al concessionario del servizio di distribuzione del gas ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.lgs. n. 164/2000 (c.d. decreto Letta) a seguito della scadenza delle concessioni di servizio.
La presente controversia risulta analoga ad altre, che hanno già visto contrapposti enti pubblici territoriali e gestori del servizio pubblico di distribuzione del gas, su cui questa sezione del
Tribunale di Milano e la Corte d'Appello territoriale si sono pronunciati più volte (cfr. ex multis
Trib. Milano – sez. VII civ. – n. 70/2018; C. App. Milano n. 1222/2021; C. App. Milano n.
773/2020; C. App. Milano n. 714/2023).
Occorre premettere, in proposito, che la materia dell'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale è stata oggetto di numerosi interventi normativi, interventi che si sono succeduti nel tempo in modo non sempre ordinato e con vari ritardi nell'attuazione dei processi di riforma che hanno determinato la dilatazione ope legis dei tempi di gestione del servizio da parte degli originari affidatari.
L'art. 14 del D.lgs. n. 164 del 2000 (c.d. “decreto Letta”), invero, definisce l'attività di distribuzione di gas naturale quale attività di servizio pubblico, stabilendo che il servizio venga affidato esclusivamente mediante gara dagli enti locali, anche in forma aggregata, per periodi non superiori a dodici anni (comma 1). Tali gare, secondo la previsione normativa, devono essere avviate entro
5 un anno prima della scadenza dell'affidamento e nelle more il gestore uscente resta obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
Tale intervento legislativo ha lo scopo di superare il sistema all'epoca vigente, spesso basato sull'affidamento diretto, introducendo un meccanismo di affidamento mediante gara e fissando altresì termini precisi per la cessazione delle concessioni già in corso, che sono stati oggetto di successive proroghe.
Il dato di fatto, però, è che le gare d'ambito (rese obbligatorie dall'art. 24 del D.lgs. 93/2011) hanno tardato a partire (una ricostruzione puntuale dei numerosi interventi normativi succedutisi in materia è contenuta della sentenza della Corte Cost. n. 239/2021). Nelle more, l'art. 14, comma 7,
D.lgs. 164/2000 ha previsto che, scaduto il contratto di concessione, il gestore uscente è comunque
“obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”.
Si tratta, infatti, di stabilire se la disposizione sopra richiamata comporti esclusivamente l'obbligo per il gestore di proseguire ex lege il servizio di distribuzione del gas senza alcun onere economico dopo la scadenza della concessione, come preteso dall'opponente, o se invece, come sostiene il convenuto opposto, vi siano comunque obblighi pecuniari per il gestore uscente fino al CP_1
nuovo affidamento.
L'art. 14, comma 7, del D.lgs. 164/2000, in vista della scadenza della concessione, prevede un termine entro cui va avviata la procedura per l'aggiudicazione del servizio ed obbliga il gestore uscente a proseguire la gestione ordinaria fino al subentro del nuovo gestore, nell'espresso intento di perseguire il fine pubblico di garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione del gas agli utenti nel periodo (che eventualmente intercorre) fra la scadenza della concessione e quello necessario all'espletamento della procedura di nuova aggiudicazione del servizio. E' nell'interesse pubblico che il rapporto fra “gestore uscente” ed ente concedente viene prorogato dalla legge - nell'eventualità che la procedura di aggiudicazione non risulti completata alla scadenza del contratto – proprio per impedire che vi sia soluzione di continuità nell'erogazione di un servizio essenziale.
6 L'art. 1, comma 453, della legge n. 236 del 2016 si limita a fornire un'interpretazione autentica di una disposizione già vigente e sulla quale si registrava un contrasto anche giurisprudenziale e non introduce in modo retroattivo una disposizione peggiorativa per i gestori.
Risulta dunque definitivamente chiarito che, per effetto della proroga legale dei rapporti concessori di distribuzione del gas di città, i “gestori uscenti” sono tenuti al pagamento del canone previsto nel contratto di concessione per il servizio ordinario e per tutta la prosecuzione del rapporto sino al nuovo affidamento del servizio pubblico.
*
Chiarito l'ambito della questione, la presente controversia trae origine dalla applicazione della normativa del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 226 del 12/11/2011, riguardante il “ Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.
In particolare l'art. 8 del citato DM, modificato dall'art. 1 del DM n. 106/2015, in relazione agli oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti, testualmente prevede che
“I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e
230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3,
comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è
versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori,
l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli
7 oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.
Per le ragioni esposte risulta fondata la domanda del volta ad ottenere il Controparte_1
pagamento da parte di del corrispettivo una tantum a carico dei gestori uscenti. Parte_1
In relazione all'importo dovuto come corrispettivo una tantum, risulta provata e fondata la quantificazione operata dal comune di pari a € 55.528,18, determinata con riferimento alla CP_1
formula prevista dalle Deliberazioni ARERA n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas,
corrispondente al 15,51% dell'importo ottenuto dalla somma delle quote QA e QC nella misura del
90% (cfr. doc. 18 opposta).
Al riguardo va detto che né prima del maturare delle preclusioni coincidenti con la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., né nel corso dell'intero giudizio, la società opponente ha mai specificamente contestato in alcun modo l'ammontare del credito preteso dal;
non ha mai altresì formulato contestazioni che Controparte_1 Parte_1
l'importo richiesto dall'opposta sia stato correttamente calcolato in conformità a quanto previsto nell'art. 8 del DM 226/2011.
Sotto tale profilo la domanda avanzata dal risulta fondata e la società opponente Controparte_1
va dunque condannata a pagare all'ente locale la somma di euro 55.528,18. Parte_1
*
Risulta invece fondata l'opposizione formulata da con riferimento agli interessi Parte_1
dovuti al . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto riconosce in favore dell'ente locale gli interessi come da domanda, accessori che sono stati indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo nei seguenti termini: “interessi moratori dalla data di scadenza – vale a dire dal 01.02.2016 – fino al saldo”.
L'attribuzione degli interessi moratori dovuti per le transazioni commerciali ex D. lgs. n. 231/2002
risulta, in relazione ai fatti della presente controversia, illegittima.
Per l'obbligazione per cui è causa, non può trovare applicazione diretta la disciplina in tema di interessi sui crediti derivanti da transazioni commerciali, di cui al D.lgs n. 231/2002, posto che il credito fatto valere dall'ente locale trova origine in un obbligo di legge previsto dall'art. 8 del DM
226 cit., che non può intendersi quale corrispettivo di una erogazione di beni o servizi.
8 L'opposizione risulta quindi parzialmente fondata in relazione alla tipologia degli interessi dovuti e alla loro decorrenza da liquidarsi in favore dell'ente locale, con la previsione della spettanza al degli interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. Controparte_1
In ragione di quanto sopra deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 13395/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in favore del per gli interessi riconosciuti in misura Controparte_1
superiore a quello risultato dovuto.
Pertanto, in relazione alle previsioni degli artt. 1284, I co, e 1224 cod. civ. gli interessi dovuti dall'opponente si determinano nella misura legale dalla data della messa in mora (1/2/2016 – cfr.
doc. 10 fasc. parte opposta) sino al saldo.
In definitiva, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1
del della somma di € 55.528,18. Controparte_1
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della messa in mora (1/2/2016) al saldo.
Alla determinazione in riduzione dell'interesse consegue il diritto dell'opponente alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in più all'opposto in relazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
*
In relazione alle spese di lite, si rileva che la revoca del decreto ingiuntivo si traduce, in concreto,
in un modestissimo ridimensionamento della somma dovuta al dalla società Controparte_1
opponente sicché le spese di giudizio devono essere poste a carico della Parte_1
medesima parte opponente in quanto soccombente e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di legge, tenuto conto del valore della controversia e della importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13395/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore del
; Controparte_1
2) accerta il credito vantato dal nei confronti di in € Controparte_1 Parte_1
55.528,18;
9 3) condanna al pagamento in favore del dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
55.528,18, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
4) condanna l'opposto alla restituzione in favore della società opponente della Controparte_1
somma eventualmente percepita in più a tale titolo, in riferimento alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino a quella del saldo;
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidate per compensi in complessivi € 9.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 2 marzo 2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 37735 /2023 promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Strangio, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Milano, via Abbondio
Sangiorgio n. 18 (PEC: Email_1
OPPONENTE contro
(C.F./P.I. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Sergio Cesare Cereda e dell'avv. Marco Radice, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, a Milano, via San
Simpliciano n. 5 (PEC: ; Email_2
Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte opponente
Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e domanda, in accoglimento della domanda attorea, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
13395/2023 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non
sono dovute quantomeno nella misura indicata nel predetto decreto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per parte opposta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere:
Nel merito ed in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto
dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o, in ogni caso,
condannare (P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, al pagamento delle somme dovute, accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, in
favore del . Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, anche per la fase monitoria.
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2 FATTO E DIRITTO
Il otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 13395/2023 in data Controparte_1
14.8.2023, notificato in data 8.9.2023, con il quale veniva ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 55.528,18, oltre interessi moratori e spese a titolo di corrispettivo una
tantum da versarsi anticipatamente dai gestori del servizio di distribuzione del gas per la copertura degli oneri di gara.
con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.10.2023, si opponeva al Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
il presunto credito reclamato dal comune di non è esigibile, in quanto difetta il termine dal CP_1
quale far decorrere i diciotto mesi antecedenti per la corresponsione del contributo “una tantum” di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 2026/2011 in favore della stazione appaltante. Né tanto meno si può
sostenere che il diritto del comune di ad ottenere il corrispettivo una tantum sia sorto a far CP_1
data dall'11.06.2015, atteso che, allo stato, ancora non era stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Esponeva inoltre che nell'anno 2008 la società diversamente da quanto sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, non Parte_1
distribuiva il gas naturale nei comuni di Borgomanero, Cureggio e Orta San Giulio.
Pertanto il conteggio prodotto dal comune di si fonda su un elemento presupposto errato, CP_1
con conseguenziale alterazione della correttezza delle modalità di calcolo e del risultato finale.
Rilevava altresì che nessuna somma a titoli di interessi moratori deve essere riconosciuta al
[...]
in quanto non intercorre alcun contratto tra il e la società CP_1 Controparte_1
che preveda una prestazione sinallagmatica inter partes. Parte_1
Il comune , costituitosi con comparsa del 22.12.2023, insisteva per il rigetto CP_1
dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che l'imposizione al pagamento della quota una tantum è prevista da due disposizioni normative: nello specifico, l'art. 8, comma 1 D.M. 226/2011 e l'art. 1, comma 16-quater D.L. 145/20132. Tali
disposizioni prevedono che sono i gestori uscenti – vale a dire, coloro che ricoprono il ruolo di concessionari del servizio di distribuzione del gas antecedentemente all'affidamento su base d'ATeM (cd. ) - i soggetti tenuti a versare un corrispettivo una tantum Controparte_2
alla Stazione Appaltante per la copertura dei costi e degli oneri necessari ai fini dell'indizione delle
3 gare d'ambito (ATeM) per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Tale corrispettivo è
dovuto in due tranches, la prima pari al 90% deve essere versata 18 mesi prima della data di cui all'art. 3, comma 1 D.M. 226/2011. Il saldo entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il termine per la pubblicazione del bando per l'ATeM Novara 1 – Nord era stato individuato al
11/02/2014 in base all'allegato 1 del D.M. n. 226/2011. In seguito, però, si era reso indispensabile prorogare tale termine più volte a fronte delle evidenti difficoltà operative riscontrate a livello nazionale nonché delle sopravvenute previsioni normative. A seguito di tali slittamenti, il termine entro il quale i gestori uscenti per l' erano tenuti al pagamento del 90% del Controparte_3
corrispettivo era l'11/06/2015.
Evidenziava poi l'ente locale che la norma prevede che nel caso in cui risultano esserci due o più
gestori, il corrispettivo è ripartito in proporzione tra quest'ultimi sulla base dei punti di riconsegna
(PDR) ricompresi nei Comuni in cui svolgono il servizio di distribuzione del gas, a tal fine il
Ministero prescrive che debba farsi riferimento ai punti di riconsegna attivi alla data del 2008. Ne
deriva pertanto che non sarebbe fondata la tesi di parte opponente che pretende di non versare le somme percentuali riferibili ai PDR siti nei comuni di Borgomanero, Cureggio e Orta San Giulio
sul presupposto che ha iniziato a svolgere la distribuzione dopo il 2008 in quanto tenuto al pagamento è in ogni caso il gestore uscente.
Parte opposta ritiene infine infondata la contestazione dell'opponente sulla applicabilità degli interessi moratori - nella misura di cui al D. lgs. 231/2002 - sulla base della mancanza di un accordo contrattuale tra le parti, in quanto l'obbligazione trarrebbe origine da una disposizione normativa del D.M. 226/2011. L'ente locale ritiene che il mancato pagamento del corrispettivo una tantum, in quanto, obbligazione pecuniaria, comporta, la messa in mora automatica (cd. “mora ex re) della ai sensi del combinato disposto dell'art. 1219, comma 2, n. 3 e dell'art. 1182, Parte_1
comma 3 c.c.; di conseguenza parte opponente è tenuta alla corresponsione degli interessi moratori sin dalla data dell'11/06/2015. L'applicazione del saggio degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002
si ricaverebbe dal notevole danno provocato alla Stazione Appaltante dal mancato pagamento del corrispettivo, il quale è equiparabile alle conseguenze da ritardo nel pagamento delle somme negli accordi commerciali.
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4 In data 10 aprile 2024 si teneva la prima udienza con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc. Con provvedimento in data 11 aprile 2024, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Nel corso di detta udienza, svoltasi in data 31 gennaio 2025, innanzi a nuovo Giudice come da provvedimento di delega in data 27 novembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra e, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni riguardo all'inquadramento della domanda svolta.
La presente controversia si inserisce in un ampio contenzioso generatosi negli ultimi anni in merito agli obblighi scaturenti in capo al concessionario del servizio di distribuzione del gas ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.lgs. n. 164/2000 (c.d. decreto Letta) a seguito della scadenza delle concessioni di servizio.
La presente controversia risulta analoga ad altre, che hanno già visto contrapposti enti pubblici territoriali e gestori del servizio pubblico di distribuzione del gas, su cui questa sezione del
Tribunale di Milano e la Corte d'Appello territoriale si sono pronunciati più volte (cfr. ex multis
Trib. Milano – sez. VII civ. – n. 70/2018; C. App. Milano n. 1222/2021; C. App. Milano n.
773/2020; C. App. Milano n. 714/2023).
Occorre premettere, in proposito, che la materia dell'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale è stata oggetto di numerosi interventi normativi, interventi che si sono succeduti nel tempo in modo non sempre ordinato e con vari ritardi nell'attuazione dei processi di riforma che hanno determinato la dilatazione ope legis dei tempi di gestione del servizio da parte degli originari affidatari.
L'art. 14 del D.lgs. n. 164 del 2000 (c.d. “decreto Letta”), invero, definisce l'attività di distribuzione di gas naturale quale attività di servizio pubblico, stabilendo che il servizio venga affidato esclusivamente mediante gara dagli enti locali, anche in forma aggregata, per periodi non superiori a dodici anni (comma 1). Tali gare, secondo la previsione normativa, devono essere avviate entro
5 un anno prima della scadenza dell'affidamento e nelle more il gestore uscente resta obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
Tale intervento legislativo ha lo scopo di superare il sistema all'epoca vigente, spesso basato sull'affidamento diretto, introducendo un meccanismo di affidamento mediante gara e fissando altresì termini precisi per la cessazione delle concessioni già in corso, che sono stati oggetto di successive proroghe.
Il dato di fatto, però, è che le gare d'ambito (rese obbligatorie dall'art. 24 del D.lgs. 93/2011) hanno tardato a partire (una ricostruzione puntuale dei numerosi interventi normativi succedutisi in materia è contenuta della sentenza della Corte Cost. n. 239/2021). Nelle more, l'art. 14, comma 7,
D.lgs. 164/2000 ha previsto che, scaduto il contratto di concessione, il gestore uscente è comunque
“obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”.
Si tratta, infatti, di stabilire se la disposizione sopra richiamata comporti esclusivamente l'obbligo per il gestore di proseguire ex lege il servizio di distribuzione del gas senza alcun onere economico dopo la scadenza della concessione, come preteso dall'opponente, o se invece, come sostiene il convenuto opposto, vi siano comunque obblighi pecuniari per il gestore uscente fino al CP_1
nuovo affidamento.
L'art. 14, comma 7, del D.lgs. 164/2000, in vista della scadenza della concessione, prevede un termine entro cui va avviata la procedura per l'aggiudicazione del servizio ed obbliga il gestore uscente a proseguire la gestione ordinaria fino al subentro del nuovo gestore, nell'espresso intento di perseguire il fine pubblico di garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione del gas agli utenti nel periodo (che eventualmente intercorre) fra la scadenza della concessione e quello necessario all'espletamento della procedura di nuova aggiudicazione del servizio. E' nell'interesse pubblico che il rapporto fra “gestore uscente” ed ente concedente viene prorogato dalla legge - nell'eventualità che la procedura di aggiudicazione non risulti completata alla scadenza del contratto – proprio per impedire che vi sia soluzione di continuità nell'erogazione di un servizio essenziale.
6 L'art. 1, comma 453, della legge n. 236 del 2016 si limita a fornire un'interpretazione autentica di una disposizione già vigente e sulla quale si registrava un contrasto anche giurisprudenziale e non introduce in modo retroattivo una disposizione peggiorativa per i gestori.
Risulta dunque definitivamente chiarito che, per effetto della proroga legale dei rapporti concessori di distribuzione del gas di città, i “gestori uscenti” sono tenuti al pagamento del canone previsto nel contratto di concessione per il servizio ordinario e per tutta la prosecuzione del rapporto sino al nuovo affidamento del servizio pubblico.
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Chiarito l'ambito della questione, la presente controversia trae origine dalla applicazione della normativa del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 226 del 12/11/2011, riguardante il “ Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.
In particolare l'art. 8 del citato DM, modificato dall'art. 1 del DM n. 106/2015, in relazione agli oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti, testualmente prevede che
“I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e
230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3,
comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è
versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori,
l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli
7 oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.
Per le ragioni esposte risulta fondata la domanda del volta ad ottenere il Controparte_1
pagamento da parte di del corrispettivo una tantum a carico dei gestori uscenti. Parte_1
In relazione all'importo dovuto come corrispettivo una tantum, risulta provata e fondata la quantificazione operata dal comune di pari a € 55.528,18, determinata con riferimento alla CP_1
formula prevista dalle Deliberazioni ARERA n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas,
corrispondente al 15,51% dell'importo ottenuto dalla somma delle quote QA e QC nella misura del
90% (cfr. doc. 18 opposta).
Al riguardo va detto che né prima del maturare delle preclusioni coincidenti con la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., né nel corso dell'intero giudizio, la società opponente ha mai specificamente contestato in alcun modo l'ammontare del credito preteso dal;
non ha mai altresì formulato contestazioni che Controparte_1 Parte_1
l'importo richiesto dall'opposta sia stato correttamente calcolato in conformità a quanto previsto nell'art. 8 del DM 226/2011.
Sotto tale profilo la domanda avanzata dal risulta fondata e la società opponente Controparte_1
va dunque condannata a pagare all'ente locale la somma di euro 55.528,18. Parte_1
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Risulta invece fondata l'opposizione formulata da con riferimento agli interessi Parte_1
dovuti al . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto riconosce in favore dell'ente locale gli interessi come da domanda, accessori che sono stati indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo nei seguenti termini: “interessi moratori dalla data di scadenza – vale a dire dal 01.02.2016 – fino al saldo”.
L'attribuzione degli interessi moratori dovuti per le transazioni commerciali ex D. lgs. n. 231/2002
risulta, in relazione ai fatti della presente controversia, illegittima.
Per l'obbligazione per cui è causa, non può trovare applicazione diretta la disciplina in tema di interessi sui crediti derivanti da transazioni commerciali, di cui al D.lgs n. 231/2002, posto che il credito fatto valere dall'ente locale trova origine in un obbligo di legge previsto dall'art. 8 del DM
226 cit., che non può intendersi quale corrispettivo di una erogazione di beni o servizi.
8 L'opposizione risulta quindi parzialmente fondata in relazione alla tipologia degli interessi dovuti e alla loro decorrenza da liquidarsi in favore dell'ente locale, con la previsione della spettanza al degli interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. Controparte_1
In ragione di quanto sopra deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 13395/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in favore del per gli interessi riconosciuti in misura Controparte_1
superiore a quello risultato dovuto.
Pertanto, in relazione alle previsioni degli artt. 1284, I co, e 1224 cod. civ. gli interessi dovuti dall'opponente si determinano nella misura legale dalla data della messa in mora (1/2/2016 – cfr.
doc. 10 fasc. parte opposta) sino al saldo.
In definitiva, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1
del della somma di € 55.528,18. Controparte_1
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della messa in mora (1/2/2016) al saldo.
Alla determinazione in riduzione dell'interesse consegue il diritto dell'opponente alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in più all'opposto in relazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
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In relazione alle spese di lite, si rileva che la revoca del decreto ingiuntivo si traduce, in concreto,
in un modestissimo ridimensionamento della somma dovuta al dalla società Controparte_1
opponente sicché le spese di giudizio devono essere poste a carico della Parte_1
medesima parte opponente in quanto soccombente e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di legge, tenuto conto del valore della controversia e della importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13395/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore del
; Controparte_1
2) accerta il credito vantato dal nei confronti di in € Controparte_1 Parte_1
55.528,18;
9 3) condanna al pagamento in favore del dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
55.528,18, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
4) condanna l'opposto alla restituzione in favore della società opponente della Controparte_1
somma eventualmente percepita in più a tale titolo, in riferimento alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino a quella del saldo;
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidate per compensi in complessivi € 9.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 2 marzo 2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
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