Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2142
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Sentenza 18 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catania, in composizione collegiale, il 11 aprile 2025. La parte ricorrente ha richiesto la separazione personale con addebito alla moglie, sostenendo che quest'ultima si fosse trasferita in Romania con la figlia minore senza il suo consenso, violando così i doveri coniugali. La parte resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, risultando contumace. Il giudice ha accolto la domanda di separazione, evidenziando che la condotta della moglie, che ha interrotto la coabitazione e portato la figlia all'estero, ha violato il dovere di coabitazione, costituendo una causa della disgregazione del matrimonio. Il giudice ha argomentato che, secondo la giurisprudenza, l'allontanamento dalla casa familiare giustifica l'addebito della separazione, a meno che non si dimostri una giusta causa, che nel caso specifico non è stata provata dalla parte resistente. Infine, non essendo necessarie disposizioni sull'affidamento della figlia, avendo questa raggiunto la maggiore età, le spese del giudizio sono state dichiarate irripetibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2142
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 2142
    Data del deposito : 18 aprile 2025

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