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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2128/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Jeanette Calabrese, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 18.12.2024, svoltasi in modalità telematica, sulle conclusioni precisate come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Catania in data 04/04/2013, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile dell'anno 2013, parte I, atto n. 110.
Dalla loro unione è nata in data [...] la figlia . Persona_1
Con ricorso depositato il 18.02.2020, chiedeva la pronuncia della separazione personale Parte_1 con addebito nei confronti della moglie per i motivi dedotti in ricorso.
Chiedeva altresì l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento presso di lui e Persona_1 assegno per il mantenimento della minore a carico della madre. Deduceva, infatti, che la si era trasferita in Romania – proprio paese d'origine - portando con sé la CP_1 bambina e senza il consenso del padre, tanto da spingere lo stesso a presentare querela ex art. 574 e 574 bis c.p., per come esposto in ricorso.
La resistente, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Quindi, all'udienza Presidenziale del 02.02.2021, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia della resistente, il G.I. in funzione di Presidente rinviava la causa per le incombenze istruttorie.
In sede di udienza presidenziale, in particolare, dichiarava: “Periodicamente, ogni mese, Parte_1 mando dei pacchi in Romania. Vedo mia figlia in video chiamata. Nei pacchi metto alimentari, vestiario, tutto quello di cui mia figlia ha bisogno (tablet, cellulare, etc.).
E' da cinque anni che mia figlia sta in Romania e penso si troverebbe male a ritornare in Italia. In Romania va a scuola ed ha buon profitto, sa anche il francese e l'inglese.
A causa del Covid non sono più potuto andare in Romania e mia figlia non è più potuta venire in Italia.
Io lavoro in un reparto COVID e quindi non posso prendere ferie.”
Transitata la causa dinnanzi al G.I., veniva espletata l'attività istruttoria, con l'audizione dei testimoni ammessi.
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità telematica, parte ricorrente depositava al fascicolo le proprie note ex art. 127 ter, insistendo nella richiesta di addebito della separazione alla moglie, per i motivi dedotti nei propri scritti e richiamando, altresì, l'attività istruttoria espletata;
rinunciava alla domanda di affido esclusivo della minore, anche in considerazione che la figlia è prossima alla maggiore età. Maggiore età effettivamente raggiunta il 10.4.25.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, seppur regolarmente citata, non Controparte_2 si costituiva in giudizio.
Ciò posto, la domanda di separazione con addebito alla coniuge è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
La domanda di addebito della separazione alla coniuge è parimenti fondata e va accolta. Dall'esame dell'istruttoria e, in particolare, dalle risultanze della prova testimoniale svoltasi in data
05.10.2022, è emerso che la ED ha interrotto la coabitazione rientrando nel suo Paese di origine, peraltro portando con sé la figlia minore, senza aver concordato tale scelta con il padre.
Come noto, per la pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279;
18 marzo 1999, n. 2444).
Con specifico riferimento alla violazione del dovere di coabitazione, la Corte di legittimità ha di recente osservato che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile”. (Cass. Sez. 1, 05/05/2021,
n. 11792, Rv. 661316 - 01).
Applicando i predetti principi al caso di specie, appare evidente che la ha violato il dovere di CP_1 coabitazione lasciando la casa familiare per trasferirsi all'estero con la figlia, né ha inteso allegare e provare che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o che la convivenza fosse già all'epoca intollerabile, sicchè va accolta la domanda di addebito formulata dal ricorrente ai danni della coniuge, il cui comportamento si pone quale causa efficiente della rottura del sodalizio coniugale.
Nulla si dispone circa le condizioni di affidamento della figlia avendo la stessa raggiunto la Persona_1 maggiore età.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese del presente giudizio vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 2128/2020 così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_2
Stato civile del comune di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 110, parte I, anno 2013);
- Addebita la separazione alla coniuge;
Controparte_2 - Nulla dispone sulla figlia avendo raggiunto la maggiore età; Persona_1
- Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il giorno 11.04.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2128/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Jeanette Calabrese, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 18.12.2024, svoltasi in modalità telematica, sulle conclusioni precisate come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Catania in data 04/04/2013, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile dell'anno 2013, parte I, atto n. 110.
Dalla loro unione è nata in data [...] la figlia . Persona_1
Con ricorso depositato il 18.02.2020, chiedeva la pronuncia della separazione personale Parte_1 con addebito nei confronti della moglie per i motivi dedotti in ricorso.
Chiedeva altresì l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento presso di lui e Persona_1 assegno per il mantenimento della minore a carico della madre. Deduceva, infatti, che la si era trasferita in Romania – proprio paese d'origine - portando con sé la CP_1 bambina e senza il consenso del padre, tanto da spingere lo stesso a presentare querela ex art. 574 e 574 bis c.p., per come esposto in ricorso.
La resistente, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Quindi, all'udienza Presidenziale del 02.02.2021, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia della resistente, il G.I. in funzione di Presidente rinviava la causa per le incombenze istruttorie.
In sede di udienza presidenziale, in particolare, dichiarava: “Periodicamente, ogni mese, Parte_1 mando dei pacchi in Romania. Vedo mia figlia in video chiamata. Nei pacchi metto alimentari, vestiario, tutto quello di cui mia figlia ha bisogno (tablet, cellulare, etc.).
E' da cinque anni che mia figlia sta in Romania e penso si troverebbe male a ritornare in Italia. In Romania va a scuola ed ha buon profitto, sa anche il francese e l'inglese.
A causa del Covid non sono più potuto andare in Romania e mia figlia non è più potuta venire in Italia.
Io lavoro in un reparto COVID e quindi non posso prendere ferie.”
Transitata la causa dinnanzi al G.I., veniva espletata l'attività istruttoria, con l'audizione dei testimoni ammessi.
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità telematica, parte ricorrente depositava al fascicolo le proprie note ex art. 127 ter, insistendo nella richiesta di addebito della separazione alla moglie, per i motivi dedotti nei propri scritti e richiamando, altresì, l'attività istruttoria espletata;
rinunciava alla domanda di affido esclusivo della minore, anche in considerazione che la figlia è prossima alla maggiore età. Maggiore età effettivamente raggiunta il 10.4.25.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, seppur regolarmente citata, non Controparte_2 si costituiva in giudizio.
Ciò posto, la domanda di separazione con addebito alla coniuge è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
La domanda di addebito della separazione alla coniuge è parimenti fondata e va accolta. Dall'esame dell'istruttoria e, in particolare, dalle risultanze della prova testimoniale svoltasi in data
05.10.2022, è emerso che la ED ha interrotto la coabitazione rientrando nel suo Paese di origine, peraltro portando con sé la figlia minore, senza aver concordato tale scelta con il padre.
Come noto, per la pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279;
18 marzo 1999, n. 2444).
Con specifico riferimento alla violazione del dovere di coabitazione, la Corte di legittimità ha di recente osservato che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile”. (Cass. Sez. 1, 05/05/2021,
n. 11792, Rv. 661316 - 01).
Applicando i predetti principi al caso di specie, appare evidente che la ha violato il dovere di CP_1 coabitazione lasciando la casa familiare per trasferirsi all'estero con la figlia, né ha inteso allegare e provare che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o che la convivenza fosse già all'epoca intollerabile, sicchè va accolta la domanda di addebito formulata dal ricorrente ai danni della coniuge, il cui comportamento si pone quale causa efficiente della rottura del sodalizio coniugale.
Nulla si dispone circa le condizioni di affidamento della figlia avendo la stessa raggiunto la Persona_1 maggiore età.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese del presente giudizio vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 2128/2020 così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_2
Stato civile del comune di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 110, parte I, anno 2013);
- Addebita la separazione alla coniuge;
Controparte_2 - Nulla dispone sulla figlia avendo raggiunto la maggiore età; Persona_1
- Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il giorno 11.04.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu