Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 9 11/02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9842/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron.4658 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 20 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: MA AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour n. 22 presso l'avv. Fabio Fabbrini, che, unitamente all'avv. Leopol- do Spedaliere lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale del- 4479 l'Istituto, presso gli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini, Patrizia Tadris che lo rappresentano e difendono giu- 1 R sta delega in atti;
intimato costituito con procura- avverso la sentenza n. 789/98, decisa il 2 giugno 1998 e pubblica- ta il 4 giugno 1998, resa dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento n. 108/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 8 aprile 1994 MA AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torre Annunziata l'I.N.P.S., Isti- tuto Nazionale per la Previdenza Sociale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la pensione e in subordine l'assegno di inabilità. Con sentenza n. 1553/95 il Pretore accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previ- denza Sociale e in esito il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.789/98 emessa in data 2 - 4 giugno 1998, respingeva il gravame e peraltro compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio, rilevando la sussistenza di giustificati motivi nella circostanza che la domanda era stata accolta a far data dal febbraio 1994 e non dal settembre 1990 come richiesto nel ricorso introduttivo della controversia dinanzi al Pretore. Propone ricorso per cassazione MA AR e deduce due moti- 2 vi. L'I.N.P.S. si è costituito col mero deposito di procura e non ha svolto ulteriore attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 91 e 93 cpc. Si afferma che il Tribunale ha violato il principio della soccombenza "pur condividendo le conclusioni pre- torili, e, in effetti, accogliendo il contenuto della memoria di- fensiva del MA" ed ha compensato le spese sul mero presuppo- sto di una diversa decorrenza del beneficio, senza considerare che era stato necessario instaurare una lite al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire comunque il beneficio ri- chiesto. La censura non è fondata. Si premette che il ricorrente non invoca in modo esplicito l'ap- plicazione del principio affermato da questa Corte per cui la sen- tenza di primo grado che viene confermata per il merito non può essere modificata in punto spese salvo che vi sia stato specifico motivo di impugnazione (Cass. Sent. 12551 del 25 novembre 1992) e censura la pronunzia resa in appello e richiama piuttosto i prin- cipi della soccombenza e della causalità della controversia, po- nendo in rilievo che in ogni caso si è reso necessario adire i giudice per ottenere il beneficio, sia pure con decorrenza meno favorevole, posto che la domanda era stata per due volte rigettata 3 in sede amministrativa. Al riguardo la Corte Osserva anzitutto che, come risulta dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza del Tribunale, 1'I.N.P.S., nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, ave- va altresì chiesto la condanna di controparte alle spese del giu- dizio di appello e la compensazione per quelle di primo grado. Il Collegio di merito, nel rigettare il gravame in quanto volto ad ottenere la riforma delle statuizioni della sentenza pretorile in ordine alla spettanza del beneficio richiesto, ha ritenuto di ef- fettuare una nuova valutazione in ordine al regime delle spese per l'intero giudizio di merito, così interpretando la domanda in esi- to a indagine riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. E poiché il ricorrente si attesta sul mero rilievo della violazio- ne del principio della soccombenza e della causalità della
contro
- versia e nulla rileva in ordine all'interpretazione data dal Tri- bunale alla domanda proposta dall'Istituto, la doglianza appare sotto questo profilo priva di fondamento. Quanto al profilo attinente alla disposta compensazione pur se l'Istituto era soccombente ed aveva reso necessaria l'instaurazione di una lite, si Osserva che secondo il costante orientamento di questa Corte di Legittimità, "in tema di controllo della legittimità sulla pronunzia di compensazione delle spese processuali, ove i motivi del provvedimento diversi -dalla reciproca soccombenza siano dal giudice del merito taciu- 4 n ti, opera una presunzione legale di conformità a diritto, con conseguente esclusione dell'ammissibilità del controllo sud- detto, laddove, se i motivi sono espressi, tale presunzione non ha modo di operare ed i motivi stessi divengono, quindi, censura (Cass. civ., sez. II, suscettibili di 6 settembre 1994, n. 7663, conf. ex pluribus, limitatamente alle pronunce più recenti, Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7235, Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1995, n. 2949, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5174, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 1997, n. 5607, Cass. civ., sez. II. 12 marzo 1999, n. 2216, Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2000, n. 319). Atteso che il Tribunale ha dato una giustificazione in ordine alle ragioni per cui ha fatto luogo alla compensazione delle spese, il profilo di censura, enunciato col richiamo ai principio della soc- combenza e della causalità della controversia, può essere esamina- con implicito to assieme al secondo motivo col quale si denuncia, la violazione riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, dell'art. 152 disposizioni attuazione cpc e il vizio di motivazio- ne ravvisato nella contraddizione fra il riconoscimento della sus- sistenza delle patologie denunciate e la compensazione delle spese solo per effetto di una diversa decorrenza dello stato invalidan- te. Le censure non appaiono fondate. Invero la decisione del giudice di merito di compensare, in tut- to o in parte, le spese di lite, essendo espressione di un potere 5 discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indica- zione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stan- te la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. civ., sez. un ., 15 novembre 1994, n. 9597). Nel caso in esame il rilievo che la domanda è stata accolta con una decorrenza diversa e ciò giustifica la compensazione delle spese rappresenta una valutazione di merito, non inficiata da vi- zio logico di sorta, siccome contenente un richiamo ben chiaro al principio della reciproca soccombenza. Del tutto fuori luogo è infine il richiamo all'art. 152 disposi- zioni attuazione cpc poiché il divieto di condanna del lavoratore alle spese in caso di soccombenza non comporta certo il diritto incondizionato a ripetere le spese nei confronti della controparte in caso di vittoria. Conclusivamente il ricorso va rigettato. I D O Nulla si deve disporre per le spese poiché l'Istituto intimato si L L A 0 3 S 1 O 3 S . B 5 A T I è limitato al deposito di procura e non ha svolto attività T . R D , A N A ' A S L T E L 3 S P siva di sorta. E 7 O S - D P I 8 I - N M S 1 I G 1 N O
P.Q.M.
A E D S E A I E D G T A E G La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spes , N E O E O L T S R T E Dall T I A S R I Roma, 20 novembre 20 I L G L D E E R O D IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Девико за Depositato in Cancelleria 11 FEB. 2002 oggi 6 ELLIERE