TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2571 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 Via Lima n.10, presso lo studio dell'avv. Cecinelli Andrea che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in ROMA Via Panama CP_1 n.52 , presso lo studio dell'avv. Gagliardi Vania che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che le disposizioni di cui all'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 in ordine alla competenza in materia di responsabilità genitoriale prevedono, in via generale, la giurisdizione dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore e, quindi, nel caso in esame, la giurisdizione sarebbe tedesca, dal momento che il minore risiede a Berlino con la Persona_1 madre.
Tuttavia, i coniugi e in conformità con le disposizioni di cui CP_1 Parte_1 all'art.10, par.1, lett.a) e b) del citato Regolamento (UE) hanno accettato espressamente e inequivocabilmente la giurisdizione del Giudice italiano, trattandosi di controversia connessa al procedimento matrimoniale e rispondente al miglior interesse del minore d'età.
Ciò premesso, le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2.Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3.Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre, Berlino presso l'indirizzo Blumberger Damm 29 CAP 12685,e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle sue relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4.Il padre potrà tenere con sé e vedere il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore stesso, previa comunicazione ed accordo con la madre;
in ogni caso, quale regime minimo di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1
- 2 week end al mese dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- 2 volte a settimana in cui il figlio potrà pernottare presso il padre, giornate tipicamente programmate per il lunedì ed il giovedì salvo diversa intesa tra le parti.
- Per 15 giorni, anche consecutivi, durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
- Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, da concordare anno per anno, tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative;
- Per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo; In caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente accordo;
2 5.Le parti concordano che la Sig.ra , nel rispetto delle esigenze del figlio minore e delle CP_1 sue esigenze lavorative, avrà la facoltà di ritornare a vivere in Italia trasferendo la propria residenza e quella del figlio, senza ulteriore autorizzazione da arte del padre;
il padre con la sottoscrizione del presente atto approva e acconsente a tale eventuale trasferimento della madre con il figlio e dichiara di non opporsi allo spostamento del minore in Italia, impegnandosi a collaborare per eventuali adempimenti amministrativi o legali necessari per il trasferimento stesso;
le parti riconoscono congiuntamente che questa scelta è nell'interesse del minore, poiché consentirà a quest'ultimo di crescere insieme a parenti e familiari, evitando qualunque rischio di isolamento e favorendo il suo benessere emotivo e sociale. Resta inteso che le modalità di affidamento, diritto di visita e mantenimento del rapporto genitoriale verranno regolate nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo e nell'interesse superiore del minore.
6.Alla luce delle rispettive capacità economiche delle parti, il Sig. verserà alla sig.ra Per_1
, quale contributo al mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00 CP_1 Per_1 (trecento/00), con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, nonché con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT. Sempre tenuto conto delle rispettive capacità economiche, le parti convengono che a decorrere dal mese di settembre 2025, l'assegno di mantenimento sarà ridotto alla somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, mantenendo invariate le modalità di corresponsione e rivalutazione ISTAT.
7. Le spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% ciascuno. Le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche o universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private) sostenute da un genitore saranno rimborsate all'altro indipendentemente dal previo accordo. Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Palermo:
- Spesa extra- assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. Spese extra- scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative di imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- Spese extra- assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori : spese mediche relative a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della
3 università pubblica) b) corso di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica). Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli: g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
8.Le Parti si danno sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti e/o dei passaporti del figlio.
9.I Sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti CP_1 Parte_1 patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/07/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 345 - P. II – serie A - Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2571 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 Via Lima n.10, presso lo studio dell'avv. Cecinelli Andrea che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in ROMA Via Panama CP_1 n.52 , presso lo studio dell'avv. Gagliardi Vania che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che le disposizioni di cui all'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 in ordine alla competenza in materia di responsabilità genitoriale prevedono, in via generale, la giurisdizione dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore e, quindi, nel caso in esame, la giurisdizione sarebbe tedesca, dal momento che il minore risiede a Berlino con la Persona_1 madre.
Tuttavia, i coniugi e in conformità con le disposizioni di cui CP_1 Parte_1 all'art.10, par.1, lett.a) e b) del citato Regolamento (UE) hanno accettato espressamente e inequivocabilmente la giurisdizione del Giudice italiano, trattandosi di controversia connessa al procedimento matrimoniale e rispondente al miglior interesse del minore d'età.
Ciò premesso, le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2.Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3.Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre, Berlino presso l'indirizzo Blumberger Damm 29 CAP 12685,e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle sue relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4.Il padre potrà tenere con sé e vedere il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore stesso, previa comunicazione ed accordo con la madre;
in ogni caso, quale regime minimo di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1
- 2 week end al mese dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- 2 volte a settimana in cui il figlio potrà pernottare presso il padre, giornate tipicamente programmate per il lunedì ed il giovedì salvo diversa intesa tra le parti.
- Per 15 giorni, anche consecutivi, durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
- Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, da concordare anno per anno, tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative;
- Per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo; In caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente accordo;
2 5.Le parti concordano che la Sig.ra , nel rispetto delle esigenze del figlio minore e delle CP_1 sue esigenze lavorative, avrà la facoltà di ritornare a vivere in Italia trasferendo la propria residenza e quella del figlio, senza ulteriore autorizzazione da arte del padre;
il padre con la sottoscrizione del presente atto approva e acconsente a tale eventuale trasferimento della madre con il figlio e dichiara di non opporsi allo spostamento del minore in Italia, impegnandosi a collaborare per eventuali adempimenti amministrativi o legali necessari per il trasferimento stesso;
le parti riconoscono congiuntamente che questa scelta è nell'interesse del minore, poiché consentirà a quest'ultimo di crescere insieme a parenti e familiari, evitando qualunque rischio di isolamento e favorendo il suo benessere emotivo e sociale. Resta inteso che le modalità di affidamento, diritto di visita e mantenimento del rapporto genitoriale verranno regolate nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo e nell'interesse superiore del minore.
6.Alla luce delle rispettive capacità economiche delle parti, il Sig. verserà alla sig.ra Per_1
, quale contributo al mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00 CP_1 Per_1 (trecento/00), con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, nonché con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT. Sempre tenuto conto delle rispettive capacità economiche, le parti convengono che a decorrere dal mese di settembre 2025, l'assegno di mantenimento sarà ridotto alla somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, mantenendo invariate le modalità di corresponsione e rivalutazione ISTAT.
7. Le spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% ciascuno. Le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche o universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private) sostenute da un genitore saranno rimborsate all'altro indipendentemente dal previo accordo. Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Palermo:
- Spesa extra- assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. Spese extra- scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative di imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- Spese extra- assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori : spese mediche relative a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della
3 università pubblica) b) corso di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica). Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli: g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
8.Le Parti si danno sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti e/o dei passaporti del figlio.
9.I Sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti CP_1 Parte_1 patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/07/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 345 - P. II – serie A - Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4