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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5031/2019 r.g. e vertente tra
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in IN presso lo studio degli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà che li rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrenti
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in IN e ivi elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis, resistente oggetto: impiego pubblico privatizzato – retribuzione di posizione variabile dirigenti amministrativi – accertamento negativo di indebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 ottobre 2019 e adivano questo Parte_1 Parte_2 giudice del lavoro e, premesso di prestare servizio presso l' Controparte_1 di IN (la seconda fino al 1 settembre 2019, data del collocamento in quiescenza) e di
[...] avere ricevuto l'incarico dirigenziale rispettivamente di Direttore dell'Unità Operativa Semplice “Ciclo
Attivo” giusta deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2018, sottoscrivendo il relativo contratto triennale dal
1 marzo 2018 al 28 febbraio 2021, e di Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Settore Affari
Generali” giusta deliberazione n. 115 del 27 settembre 2017, sottoscrivendo il relativo contratto triennale dal 20 giugno 2016 al 19 giugno 2021, lamentavano l'illegittimità delle note n. 0004883/2019 e n.
0004874/2019 con le quali l' a seguito della definizione della graduazione degli incarichi CP_1 gestionali e professionali e della relativa pesatura degli incarichi, che aveva determinato una riduzione per l'anno 2018 della somma erogata ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale, aveva comunicato loro la necessità di procedere al recupero degli importi a tale titolo già corrisposti per il periodo gennaio 2018 – marzo 2019, pari a complessivi 8.052,30 euro (per il primo) e 5.353,97 euro
(per la seconda). Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare l'inefficacia, l'inammissibilità,
l'irritualità e/o l'illegittimità della ripetizione e, per l'effetto, di condannare l' alla restituzione CP_1 di quanto già illegittimamente trattenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza del 24 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che a norma dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (che riprende il testo dell'abrogato art. 24 d.lgs. n. 29/1993) la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dalla contrattazione collettiva per l'area dirigenziale, con la specifica previsione che il trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.
L'art. 4 del medesimo decreto dispone che la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
Con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell'ex comparto sanità, l'art. 50 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 prevede che la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione ex art. 24 d.lgs. n. 29/1993 viene determinata direttamente dalle aziende o dagli enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità.
Essa viene effettuata sulla base dei criteri individuati nel comma 2 del predetto art. 50, tra cui
“complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna”, “grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata”, “importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge”, “svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali”, “affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente”.
Le aziende e gli enti attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale, in base a tale graduazione, un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 54 e 55; a parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni viene attribuita la stessa valenza economica.
La retribuzione di posizione, a norma dell'art. 53, costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti, correlata, in relazione alla graduazione delle funzioni di cui al menzionato art. 50, all'incarico agli stessi conferito dall'azienda. Essa è composta da una parte fissa e una variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla medesima graduazione e viene corrisposta per tredici mensilità.
La componente variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 54 e 55 e con le procedure previste dall'art. 53; fino al conferimento di tali incarichi essa, però, è costituita dai valori indicati per le due componenti nella tabella all. n. 2 del contratto (che prevede, dunque, quanto alla componente variabile aziendale, un valore minimo contrattuale sotto al quale l' in sede di graduazione delle funzioni, non può scendere). CP_1
Ciò trova conferma nell'art. 40 del successivo c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, a norma del quale mentre la componente fissa della retribuzione di posizione non è modificabile, “l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente.
Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo”.
Sul punto è intervenuto l'art. 24 c.c.n.l. del 3 novembre 2005 il quale, interpretando autenticamente l'art. 53 c.c.n.l. 1996 e l'art. 40 c.c.n.l. 2000, ha chiarito che la retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente è definita in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni;
la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione ed è, pertanto, assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni. Ad essa si aggiunge, cioè,
“la somma mancante al valore complessivo dell'incarico stabilito in azienda con l'unica garanzia che il valore dell'incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito”.
Quanto alla procedura da seguire per la determinazione della parte variabile, rilevante nella fattispecie, l'art. 4 c.c.n.l. 2000, nello stabilire che la contrattazione collettiva integrativa si svolge utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa) 51 (Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) e 52 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale), individua fra gli oggetti della stessa anche la rideterminazione della parte variabile dell'indennità di posizione. A tal fine la norma, unitamente agli artt. 5, comma 2 e 10, comma 2, c.c.n.l., definisce tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo le cui regole, dunque, assumono un significato prevalentemente politico-sindacale, attribuendo diritti e doveri alle sole parti stipulanti (aziende e delegazioni sindacali) e non già ai singoli dipendenti, ai quali il contratto si applica per effetto delle previsioni normative di cui al d.lgs. n. 165/2001. Se ne ricava che le scansioni previste per tale procedimento non hanno funzione simile a quelle di un ordinario procedimento amministrativo e che l'inosservanza del termine per la costituzione della delegazione di parte pubblica e per la convocazione dei sindacati, come pure la mancata conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto, non costituiscono di per sé inadempimento da parte dell' ai suoi obblighi contrattuali CP_1 verso i dipendenti (v. Cass. S.U. n. 7768/2009).
Il provvedimento di graduazione delle funzioni è, dunque, atto riservato all'organo di vertice delle amministrazioni, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsioni dell'art. 2, comma 1, d.lgs.
n. 165 del 2001, quale atto di macro-organizzazione ed è dalla sua adozione che dipende la determinazione della retribuzione di posizione.
Tali principi sono stati di recente ripresi dalla S.C. nella sentenza n. 3513/2024, ove è stato chiarito che “dalle disposizioni legislative e contrattuali citate si evince che, a carico della P.A., vi è un obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, discendente dalla necessità di quantificare una quota della retribuzione spettante ai medici per l'attività da loro svolta e dal dovere di attivare la contrattazione collettiva che la concerne alle scadenze previste. Per giungere a questo esito, però, occorre seguire uno specifico iter, in quanto la concreta individuazione della voce retributiva in esame richiede un'attività finale esclusivamente riservata all'amministrazione datrice di lavoro e una fase preparatoria negoziale che coinvolge i sindacati. In seguito all'espletamento di detta fase preparatoria la P.A. provvederà ad attingere dalle risorse dei fondi menzionati e a predisporre il provvedimento conclusivo.
Si evince da ciò che prima della graduazione delle funzioni e della pesatura degli incarichi vi è una obbligatoria fase procedimentale che non coinvolge il lavoratore e rispetto alla quale quest'ultimo
è indifferente. Tale fase procedimentale è governata da termini il cui mancato rispetto, però, non esonera
l' dall'obbligo di porre in essere l'attività necessaria per giungere alla graduazione delle funzioni CP_1
e alla pesatura degli incarichi. Allo stesso modo, eventuali problematiche concernenti il fondo ex artt.
60 CCNL 5 dicembre 1996 e 50 CCNL 8 giugno 2000 non comporteranno di per sé il venire meno dell'obbligo de quo. L'attività negoziale preliminare che coinvolge i sindacati e la stessa formazione e gestione del fondo citato rientrano fra gli atti esecutivi dell'obbligazione e di adempimento della stessa, che devono essere realizzati dalla P.A. nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Una volta scaduti i termini fissati dalla contrattazione collettiva per coinvolgere le parti sociali e costituitasi la provvista nel fondo, l'Azienda ha l'obbligo di attivare il procedimento che condurrà alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi. Se non lo fa è inadempiente”.
Tanto chiarito, nel caso di specie è pacifico oltre che documentalmente provato che l'Azienda abbia continuato ad attribuire ai dirigenti in servizio la retribuzione di posizione variabile in via automatica, senza la previa costituzione del Fondo per l'anno 2018 - definito solo in data 24 aprile 2019 con delibera n. 613 - e in assenza, perlomeno in relazione all'incarico assegnato alla dell'atto Pt_2 di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, adottato il 6 marzo 2018, con delibera n. 330.
Trattasi, come precisato dalla stessa Corte, di condotta non conforme alla normativa indicata, con l'effetto che il relativo pagamento risulta effettivamente indebito e doveva essere recuperato dalla P.A.
Invero, “costituisce principio generale del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001) e che il trattamento economico allo stesso riservato - ivi compreso quello accessorio - debba essere definito, secondo il canone della parità di trattamento (art. 45 del d.lgs. n. 165 citato), dai contratti collettivi. Ne deriva che, in base al CCNL del Comparto Sanità 1998-2001 del 7 aprile 1999, che determina l'indennità di funzione in misura variabile tra un minimo ed un massimo, rimettendo alla contrattazione integrativa la determinazione di un fondo per il relativo finanziamento, è inammissibile
l'attribuzione dell'indennità in misura preventiva ed indeterminata nella misura massima, a prescindere da ogni disponibilità di bilancio e da ogni determinazione parametrale tra il minimo ed il massimo
(Cass., Sez. L, n. 8002 del 4 aprile 2014).”.
3.- In senso contrario non rileva l'eccepita buona fede dei ricorremti nella ricezione di tali somme.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
In tali casi, l'azione di recupero è dovuta a prescindere dall'eventuale buona fede dell'accipiens, non potendo considerarsi l'interesse del dipendente cui era stata effettuata l'indebita erogazione prevalente su quello pubblico, sicché l'unico temperamento all'azione è dato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa (v., fra le più recenti, Consiglio di Stato n. 7712/2024 e n. 2101/2022); circostante sulle quali gli istanti nulla hanno eccepito.
Ne discende, altresì, che “l'Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (pubblico interesse, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole), per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all'Amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza” (cfr. in termini TAR Palermo n. 169/2024).
Tali principi sono stati più di recente ribaditi dalla S.C. la quale ha precisato che “Nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a ritenere un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, anche se di miglior favore, né l'affidamento ingenerato dalla sua corresponsione vale a consolidare tale diritto, poiché, secondo Corte cost. n. 8 del
2023, in tal caso è ammissibile la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede, ove ne sussistano i presupposti” (v. Cass. n. 8136/2025).
3.1.- Da ultimo si precisa che, contrariamente a quanto dedotto dai lavoratori, il regolamento per la graduazione degli incarichi gestionali e professionali dei “Dirigenti area professionale tecnica e amministrativa” non prevede alcuna clausola di salvaguardia;
né, in assenza di una simile previsione,
l'invocato principio di parità di trattamento rispetto alla dirigenza medica e sanitaria non medica può giustificare l'attribuzione in loro favore di un importo che, alla stregua della normativa e della contrattazione collettiva richiamate, non risulta dovuto.
La domanda va, dunque, integralmente respinta.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 5.388 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna in solido Parte_1
e a rimborsare all' le spese Parte_2 Controparte_2 processuali, liquidate in 5.388 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
IN, 25.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro