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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 2992 \ 2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
contro
( ) CP_2 C.F._2
( ) Controparte_3 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 15 luglio 2025 alle ore 09.05 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegata l'avv. Erika Lorenzetti per parte ricorrente;
nessuno per parte convenuta;
la procuratrice di parte ricorrente ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa:
NEL MERITO: dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in epigrafe indicato per inadempimento dei sigg.ri e e, per Controparte_3 CP_2 l'effetto, condannarsi i medesimi conv e ro da cose e/o persone anche interposte ed al pagamento dei canoni di locazione pari ad € 5.200,00 maturati sino al mese di maggio '25 compreso, oltre ai successivi canoni (o indennità di occupazione dalla scadenza del contratto) sino all'effettivo rilascio dell'immobile e agli interessi legali. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso, oltre ad IVA e CPA se dovute e al rimborso forfettario del 15%. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammissione di prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze indicate in narrativa, con riserva di formulare i capitoli di prova nei termini di legge.
dà atto che la morosità per canoni scaduti ad oggi è pari ad €
5.850,00 (il contratto transitorio è scaduto al 30.06.2025) oltre all'indennità di occupazione senza titolo che decorre dal 20 luglio;
il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 15/07/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 2992\2025 promossa con ricorso 06/05/2025
DA
( ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
Nuova RM v. Gioberti, 35 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Erika Lorenzetti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 3 di 5 ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
residenti in [...]v. S. Pellico, 13 A
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso transitorio 01.07.2024 relativo ad immobile sito in Cerea v. S. Pellico, 13 A.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notificazione ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni da ottobre
2024 a giugno 2025 per € 5.850,00.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte dei convenuti rimasti contumaci, confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione dei convenuti di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
Pagina 4 di 5 accertato l'inadempimento dei convenuti, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso transitorio 01.07.2024 relativo ad immobile sito in Cerea v. S. Pellico, 13 A fissando per il rilascio il termine del 29.067.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.850,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 650,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 15 luglio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 2992 \ 2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
contro
( ) CP_2 C.F._2
( ) Controparte_3 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 15 luglio 2025 alle ore 09.05 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegata l'avv. Erika Lorenzetti per parte ricorrente;
nessuno per parte convenuta;
la procuratrice di parte ricorrente ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa:
NEL MERITO: dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in epigrafe indicato per inadempimento dei sigg.ri e e, per Controparte_3 CP_2 l'effetto, condannarsi i medesimi conv e ro da cose e/o persone anche interposte ed al pagamento dei canoni di locazione pari ad € 5.200,00 maturati sino al mese di maggio '25 compreso, oltre ai successivi canoni (o indennità di occupazione dalla scadenza del contratto) sino all'effettivo rilascio dell'immobile e agli interessi legali. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso, oltre ad IVA e CPA se dovute e al rimborso forfettario del 15%. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammissione di prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze indicate in narrativa, con riserva di formulare i capitoli di prova nei termini di legge.
dà atto che la morosità per canoni scaduti ad oggi è pari ad €
5.850,00 (il contratto transitorio è scaduto al 30.06.2025) oltre all'indennità di occupazione senza titolo che decorre dal 20 luglio;
il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 15/07/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 2992\2025 promossa con ricorso 06/05/2025
DA
( ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
Nuova RM v. Gioberti, 35 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Erika Lorenzetti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 3 di 5 ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
residenti in [...]v. S. Pellico, 13 A
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso transitorio 01.07.2024 relativo ad immobile sito in Cerea v. S. Pellico, 13 A.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notificazione ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni da ottobre
2024 a giugno 2025 per € 5.850,00.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte dei convenuti rimasti contumaci, confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione dei convenuti di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
Pagina 4 di 5 accertato l'inadempimento dei convenuti, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso transitorio 01.07.2024 relativo ad immobile sito in Cerea v. S. Pellico, 13 A fissando per il rilascio il termine del 29.067.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.850,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 650,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 15 luglio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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