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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DEGRASSI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3536/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rescaldina - Piazza Della Chiesa, 15 20027 Rescaldina MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17098545 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 17098545 di € 778,00=, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità anno 2025, al fine di ottenerne l'annullamento, ritenendo di non essere la destinataria di tale atto. La società Ricorrente_1 srl, odierna ricorrente, ricevuta la notifica del suddetto provvedimento, di fatto intestato alla società Società_1 srl - società diversa dalla ricorrente - fa presente che trattasi di due persone giuridiche distinte, e che lo stesso è stato erroneamente notificato alla società Ricorrente_1 Eccepisce la carenza di legittimazione in capo alla Ricorrente_1 SR e l'inesistenza della notifica per essere stata effettuata presso una persona giuridica che non risulta riconducibile al vero destinatario. Sostiene, in atti, che la società Società_1 srl P.IVA P.IVA_1, successivamente denominata Società_1
- dichiarata fallita in data 14/11/2019 - risulta essere la reale destinataria dell'accertamento de quo. Evidenzia che nel 2019 la Ricorrente_1 srl non esisteva;
difatti, come risulta dalla visura CCIAA, la società era denominata Ricorrente_1 srls e, solo alla fine del 2019, la Ricorrente_1 srls ha cambiato la denominazione sociale in Ricorrente_1 srl. Solo nell'anno 2018 la società, odierna opponente, ha operato nell'ambito di eco-compattatori, come emerge dalla visura storica. Si riserva di depositare documenti che possano dirimere la vicenda, che al momento non sono in suo possesso essendo detta società cancellata dal registro delle imprese. Ribadisce che la pubblicità in oggetto è relativa alla Società_1 srl, società diversa rispetto all'odierna opponente. Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituisce la Resistente_1, concessionaria per il comune di Rescaldina del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che, verificato il mancato versamento del canone per l'anno 2025, ha inviato alla società Ricorrente_1, soggetto ritenuto legittimato passivo al pagamento del CUP per la diffusione di messaggi pubblicitari ex articolo 11 del
Regolamento CUP del Comune di Rescaldina, l'avviso di accertamento esecutivo qui opposto. Evidenzia che i compattatori di cui alle immagini, sono stati rilevati presso il centro commerciale Società_2 di Rescaldina, e che la ricerca su internet della parola Società_3 restituisce come risultato la società Ricorrente_1, di cui riporta l'immagine estratta dal sito ufficiale, che risulta costituita in data 13/05/2014 e iscritta in data
30/11/2017, come da visura della Camera di Commercio che allega. Società_1 è un marchio, che riconduce direttamente alla società odierna ricorrente, soggetto passivo obbligato al pagamento del CUP per la diffusione di messaggi pubblicitari sulla base di quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento CUP adottato dal Comune di Rescaldina con Deliberazione di C.C., che recita: <1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità>>. La società Ricorrente_1 srl, dunque, se anche non “dispone del mezzo per diffondere il messaggio”, e se anche dunque non potesse essere considerato obbligato al pagamento in via principale, ex art. 11, co.1, del Regolamento, in ogni caso risponderebbe del pagamento quale soggetto obbligato in solido ex art. 11, co.2, in quanto “produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”. Sottolinea che né in materia di CUP, come già per la previgente imposta comunale sulla pubblicità, è prevista la preventiva escussione nei confronti del responsabile in via principale e che trattasi di coobbligati in solido su un piano paritario.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che parte ricorrente, pur riservandosi in atti di depositare documenti che possano dirimere la vicenda, che al momento non sono in suo possesso essendo detta società cancellata dal registro delle imprese, nulla ha depositato a comprova della posizione sostenuta in ricorso, limitandosi a riferire che la pubblicità in oggetto era relativa a società diversa (Società_1 srl), rispetto all'odierna opponente (Ricorrente_1 srl). Riferisce altresì, peraltro senza documentare, che nel 2019 la Ricorrente_1 srl non esisteva, difatti la società era denominata Ricorrente_1 srls, e solo alla fine del 2019 la Ricorrente_1 srls ha cambiato la denominazione sociale in Ricorrente_1 srl. Ancora, solo nell'anno 2018 la società odierna opponente ha operato nell'ambito di eco- compattatori. La società Società_1 SRL p. IVA P.IVA_1, successivamente denominata Società_1, dichiarata fallita in data 14/11/2019, risulta essere la reale destinataria dell'accertamento de quo.
Quanto sostenuto da parte ricorrente non è supportato da alcun documento a comprova, e non permette alla Corte di verificare quanto evidenziato in ricorso. Di contro, dall'esame della Visura CCIAA di Ricorrente_1 SR prodotta da Resistente_1, si rileva che la società Ricorrente_1 SR (cod. fisc. P.IVA_Ricorrente_1) era stata costituita con atto 13/05/2014, che precedentemente, e fino al 30/11/2017, era denominata Ricorrente_1 società a responsabilità limitata semplificata, che il 22/07/2019, con atto notarile Rep. 37318, la società Ricorrente_1 SR ha acquistato la società Società_1 SR (cod. fisc. P.IVA_1) - che ha il medesimo codice fiscale della Società_1 srl
- e che la stessa parte ricorrente afferma in ricorso chiamarsi, precedentemente, Società_1 SR.
Ne consegue, alla luce della documentazione versata in atti e sulla base delle disposizioni vigenti in materia, che il ricorso non può trovare accoglimento.
In considerazione della natura della decisione, e del valore della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DEGRASSI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3536/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rescaldina - Piazza Della Chiesa, 15 20027 Rescaldina MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17098545 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 17098545 di € 778,00=, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità anno 2025, al fine di ottenerne l'annullamento, ritenendo di non essere la destinataria di tale atto. La società Ricorrente_1 srl, odierna ricorrente, ricevuta la notifica del suddetto provvedimento, di fatto intestato alla società Società_1 srl - società diversa dalla ricorrente - fa presente che trattasi di due persone giuridiche distinte, e che lo stesso è stato erroneamente notificato alla società Ricorrente_1 Eccepisce la carenza di legittimazione in capo alla Ricorrente_1 SR e l'inesistenza della notifica per essere stata effettuata presso una persona giuridica che non risulta riconducibile al vero destinatario. Sostiene, in atti, che la società Società_1 srl P.IVA P.IVA_1, successivamente denominata Società_1
- dichiarata fallita in data 14/11/2019 - risulta essere la reale destinataria dell'accertamento de quo. Evidenzia che nel 2019 la Ricorrente_1 srl non esisteva;
difatti, come risulta dalla visura CCIAA, la società era denominata Ricorrente_1 srls e, solo alla fine del 2019, la Ricorrente_1 srls ha cambiato la denominazione sociale in Ricorrente_1 srl. Solo nell'anno 2018 la società, odierna opponente, ha operato nell'ambito di eco-compattatori, come emerge dalla visura storica. Si riserva di depositare documenti che possano dirimere la vicenda, che al momento non sono in suo possesso essendo detta società cancellata dal registro delle imprese. Ribadisce che la pubblicità in oggetto è relativa alla Società_1 srl, società diversa rispetto all'odierna opponente. Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituisce la Resistente_1, concessionaria per il comune di Rescaldina del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che, verificato il mancato versamento del canone per l'anno 2025, ha inviato alla società Ricorrente_1, soggetto ritenuto legittimato passivo al pagamento del CUP per la diffusione di messaggi pubblicitari ex articolo 11 del
Regolamento CUP del Comune di Rescaldina, l'avviso di accertamento esecutivo qui opposto. Evidenzia che i compattatori di cui alle immagini, sono stati rilevati presso il centro commerciale Società_2 di Rescaldina, e che la ricerca su internet della parola Società_3 restituisce come risultato la società Ricorrente_1, di cui riporta l'immagine estratta dal sito ufficiale, che risulta costituita in data 13/05/2014 e iscritta in data
30/11/2017, come da visura della Camera di Commercio che allega. Società_1 è un marchio, che riconduce direttamente alla società odierna ricorrente, soggetto passivo obbligato al pagamento del CUP per la diffusione di messaggi pubblicitari sulla base di quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento CUP adottato dal Comune di Rescaldina con Deliberazione di C.C., che recita: <1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità>>. La società Ricorrente_1 srl, dunque, se anche non “dispone del mezzo per diffondere il messaggio”, e se anche dunque non potesse essere considerato obbligato al pagamento in via principale, ex art. 11, co.1, del Regolamento, in ogni caso risponderebbe del pagamento quale soggetto obbligato in solido ex art. 11, co.2, in quanto “produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”. Sottolinea che né in materia di CUP, come già per la previgente imposta comunale sulla pubblicità, è prevista la preventiva escussione nei confronti del responsabile in via principale e che trattasi di coobbligati in solido su un piano paritario.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che parte ricorrente, pur riservandosi in atti di depositare documenti che possano dirimere la vicenda, che al momento non sono in suo possesso essendo detta società cancellata dal registro delle imprese, nulla ha depositato a comprova della posizione sostenuta in ricorso, limitandosi a riferire che la pubblicità in oggetto era relativa a società diversa (Società_1 srl), rispetto all'odierna opponente (Ricorrente_1 srl). Riferisce altresì, peraltro senza documentare, che nel 2019 la Ricorrente_1 srl non esisteva, difatti la società era denominata Ricorrente_1 srls, e solo alla fine del 2019 la Ricorrente_1 srls ha cambiato la denominazione sociale in Ricorrente_1 srl. Ancora, solo nell'anno 2018 la società odierna opponente ha operato nell'ambito di eco- compattatori. La società Società_1 SRL p. IVA P.IVA_1, successivamente denominata Società_1, dichiarata fallita in data 14/11/2019, risulta essere la reale destinataria dell'accertamento de quo.
Quanto sostenuto da parte ricorrente non è supportato da alcun documento a comprova, e non permette alla Corte di verificare quanto evidenziato in ricorso. Di contro, dall'esame della Visura CCIAA di Ricorrente_1 SR prodotta da Resistente_1, si rileva che la società Ricorrente_1 SR (cod. fisc. P.IVA_Ricorrente_1) era stata costituita con atto 13/05/2014, che precedentemente, e fino al 30/11/2017, era denominata Ricorrente_1 società a responsabilità limitata semplificata, che il 22/07/2019, con atto notarile Rep. 37318, la società Ricorrente_1 SR ha acquistato la società Società_1 SR (cod. fisc. P.IVA_1) - che ha il medesimo codice fiscale della Società_1 srl
- e che la stessa parte ricorrente afferma in ricorso chiamarsi, precedentemente, Società_1 SR.
Ne consegue, alla luce della documentazione versata in atti e sulla base delle disposizioni vigenti in materia, che il ricorso non può trovare accoglimento.
In considerazione della natura della decisione, e del valore della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico