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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3799/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3799/2023 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Custoza n.34, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA CodiceFiscale_1
SPATAFORA (C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la Direzione CP_1
Generale dell'Istituto in Roma, Via IV Novembre n.144 nonché presso la sede di CP_1
Roma Laurentino, Viale Stefano Gradi n.55, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in cancelleria il 13/7/2023, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'esistenza della malattia professionale “artropatia da sovraccarico delle spalle”;
- accertare e dichiarare, in relazione alla predetta malattia professionale, il diritto del ricorrente alla liquidazione da parte dell' dell'indennizzo ai sensi del Dlgs 38/2000 CP_1
nella misura pari al 12%, ovvero ad altra percentuale che sarà accertata dal C.T.U., comunque indennizzabile ai sensi di legge, tenendo conto delle preesistenza delle malattie professionali “artropatia da sovraccarico del rachide lombare ed “esiti frattura diafisi peroneale ds”, con complessiva IP 14%, già riconosciute dall' ; CP_1
- dichiarare il diritto della parte ricorrente alla liquidazione da parte dell' della CP_1 rendita unica nella misura del 25% della totale, ovvero di quell'altra che sarà riconosciuta in sede di Ctu e comunque indennizzabile, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
della prestazione riconosciuta, con decorrenza ed interessi di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 6/2/2024; all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 7/2/2025; seguiva l'udienza del 2/7/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 13/9/2024 nella quale veniva sentito il teste;
seguiva l'udienza per la discussione del 3/6/2025; Testimone_1 all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nell'acquisizione della documentazione offerta dalla parte costituita, nell'espletamento di CTU medico-legale a firma del dott. Per_1
e nell'assunzione della testimonianza resa dal teste .
[...] Testimone_1
2
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente, è stato lavoratore nel settore edilizio come carpentiere dal 1980 al marzo 1996 ; da giugno 1996 a marzo 2015 è stato autista di pullman urbani e turistici;
mentre da giugno 2018 ad oggi è operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati e alla guida di camion per la raccolta.
6. Il ricorrente, già riconosciuto portatore di postumi dall' con complessiva IP del 14%, CP_1
in data 13.12.2021 presentava ulteriore denuncia di malattia professionale.
In relazione alla suddetta denuncia l' , in data 06.03.2022, comunicava il rigetto della CP_1
domanda per assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata;
per tale motivo veniva proposto ricorso amministrativo, a seguito del quale la pratica veniva chiusa negativamente con provvedimento comunicato in data 15.12.2022. Avverso a tale parere l'istante proponeva ricorso alla Magistratura del Lavoro del Tribunale di Velletri.
7. Il dott. effettuava la seguente analisi medico-legale: “dalla disamina della Per_1
documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della visita medico- legale effettuata, si evince che il Sig. , risulta affetto da “ARTROSI GLENO- OMERALE Parte_1
E TENDINOPATIA DI SPALLA BILATERALE”. Detta patologia appare tabellata alla
Tabella 2 alla voce: 78) malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore.
Vi è in ogni caso una sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta che ha previsto e prevede tutt' ora un sovraccarico funzionale delle spalle con ripetuto utilizzo e movimentazione di carichi (sia durante l'attività di carpentiere che durante l'attività di operatore ecologico).
Detto sovraccarico funzionale appare correlato, nel periodo in cui ha svolto attività di carpentiere dall' uso di strumenti ad elevato impatto funzionale (piegaferro, palanchino, martello da carpentiere) e dalla movimentazione di carichi sopra la testa (tavole, armature, laterizi, sacchi di cemento ecc) e nel periodo in cui ha svolto attività di operatore ecologico nella raccolta e lancio dei sacchi di rifiuti sul camion compattatore.
Facendo quindi riferimento alle previste tabelle di legge ci si può
riferire al codice: 227
3 codice: 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee Fino a 4 della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale
Applicando poi la prevista personalizzazione del danno e calcolando che, nel caso di specie, il danno è bilaterale e vi è una moderata ripercussione funzionale, appare equitativamente congruo valutare il danno subito con una menomazione funzionale permanente pari globalmente al 9%.
La valutazione complessiva della menomazione dell' integrità psicofisica, tenendo conto delle preesistenze già computate, può equitativamente stimarsi nel 22% ed, essendo i postumi di grado pari o superiore al 16%, l'indennizzo sarà in rendita.
Per quanto riguarda la decorrenza occorre rilevare che il predetto danno biologico era adeguatamente certificato dalla visita ortopedica del 03.12.2021 (e confermato dalle certificazioni del 26.03.2024) e, quindi, appare equitativamente congruo far risalire
l'acclaramento del beneficio patito dalla data della domanda amministrativa (13.12.2021).”
(v. relazione peritale del CTU pag. 5-7).
8. Il CTU formulava quini le seguenti conclusioni: “il Sig. , dall' Parte_1
insieme delle patologie da cui è affetto e dal loro grado di espressione clinica, presenta una menomazione dell' integrità psicofisica conseguente alla tecnopatia in oggetto che può essere equitativamente giudicata pari al 9% e in cumulo con le pregresse tecnopatie riconosciute pari al 22%” (v. relazione peritale del CTU pag. 7).
9. Osserva il decidente che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Per_1
secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
4 10. Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la natura tecnopatica della malattia denunciata in data 13/12/2021 con danno biologico pari al
9%, che in cumulo alle pregresse tecnopatie riconosciute determina un danno biologico complessivo pari al 22% con decorrenza dalla domanda amministrativa (13/12/2021).
11. Il Tribunale condanna dunque l' al pagamento nei confronti del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 22 %, con la decorrenza dalla domanda amministrativa del 13/12/2021, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate definitivamente nei confronti dell' in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, CP_2
così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50 €.
13. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
liquidate nella misura di € 2695,50, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara la natura professionale della malattia denunciata in data 13/12/2021 con danno biologico pari al 9%, che in cumulo alle pregresse tecnopatie riconosciute determina un danno biologico complessivo pari al 22% con decorrenza dalla domanda amministrativa (13/12/2021);
- condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente dell'indennizzo in rendita CP_1
ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 22 %, con la decorrenza dalla domanda amministrativa del 13/12/2021, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 2695,50, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3799/2023 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Custoza n.34, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA CodiceFiscale_1
SPATAFORA (C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la Direzione CP_1
Generale dell'Istituto in Roma, Via IV Novembre n.144 nonché presso la sede di CP_1
Roma Laurentino, Viale Stefano Gradi n.55, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in cancelleria il 13/7/2023, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'esistenza della malattia professionale “artropatia da sovraccarico delle spalle”;
- accertare e dichiarare, in relazione alla predetta malattia professionale, il diritto del ricorrente alla liquidazione da parte dell' dell'indennizzo ai sensi del Dlgs 38/2000 CP_1
nella misura pari al 12%, ovvero ad altra percentuale che sarà accertata dal C.T.U., comunque indennizzabile ai sensi di legge, tenendo conto delle preesistenza delle malattie professionali “artropatia da sovraccarico del rachide lombare ed “esiti frattura diafisi peroneale ds”, con complessiva IP 14%, già riconosciute dall' ; CP_1
- dichiarare il diritto della parte ricorrente alla liquidazione da parte dell' della CP_1 rendita unica nella misura del 25% della totale, ovvero di quell'altra che sarà riconosciuta in sede di Ctu e comunque indennizzabile, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
della prestazione riconosciuta, con decorrenza ed interessi di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 6/2/2024; all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 7/2/2025; seguiva l'udienza del 2/7/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 13/9/2024 nella quale veniva sentito il teste;
seguiva l'udienza per la discussione del 3/6/2025; Testimone_1 all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nell'acquisizione della documentazione offerta dalla parte costituita, nell'espletamento di CTU medico-legale a firma del dott. Per_1
e nell'assunzione della testimonianza resa dal teste .
[...] Testimone_1
2
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente, è stato lavoratore nel settore edilizio come carpentiere dal 1980 al marzo 1996 ; da giugno 1996 a marzo 2015 è stato autista di pullman urbani e turistici;
mentre da giugno 2018 ad oggi è operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati e alla guida di camion per la raccolta.
6. Il ricorrente, già riconosciuto portatore di postumi dall' con complessiva IP del 14%, CP_1
in data 13.12.2021 presentava ulteriore denuncia di malattia professionale.
In relazione alla suddetta denuncia l' , in data 06.03.2022, comunicava il rigetto della CP_1
domanda per assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata;
per tale motivo veniva proposto ricorso amministrativo, a seguito del quale la pratica veniva chiusa negativamente con provvedimento comunicato in data 15.12.2022. Avverso a tale parere l'istante proponeva ricorso alla Magistratura del Lavoro del Tribunale di Velletri.
7. Il dott. effettuava la seguente analisi medico-legale: “dalla disamina della Per_1
documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della visita medico- legale effettuata, si evince che il Sig. , risulta affetto da “ARTROSI GLENO- OMERALE Parte_1
E TENDINOPATIA DI SPALLA BILATERALE”. Detta patologia appare tabellata alla
Tabella 2 alla voce: 78) malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore.
Vi è in ogni caso una sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta che ha previsto e prevede tutt' ora un sovraccarico funzionale delle spalle con ripetuto utilizzo e movimentazione di carichi (sia durante l'attività di carpentiere che durante l'attività di operatore ecologico).
Detto sovraccarico funzionale appare correlato, nel periodo in cui ha svolto attività di carpentiere dall' uso di strumenti ad elevato impatto funzionale (piegaferro, palanchino, martello da carpentiere) e dalla movimentazione di carichi sopra la testa (tavole, armature, laterizi, sacchi di cemento ecc) e nel periodo in cui ha svolto attività di operatore ecologico nella raccolta e lancio dei sacchi di rifiuti sul camion compattatore.
Facendo quindi riferimento alle previste tabelle di legge ci si può
riferire al codice: 227
3 codice: 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee Fino a 4 della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale
Applicando poi la prevista personalizzazione del danno e calcolando che, nel caso di specie, il danno è bilaterale e vi è una moderata ripercussione funzionale, appare equitativamente congruo valutare il danno subito con una menomazione funzionale permanente pari globalmente al 9%.
La valutazione complessiva della menomazione dell' integrità psicofisica, tenendo conto delle preesistenze già computate, può equitativamente stimarsi nel 22% ed, essendo i postumi di grado pari o superiore al 16%, l'indennizzo sarà in rendita.
Per quanto riguarda la decorrenza occorre rilevare che il predetto danno biologico era adeguatamente certificato dalla visita ortopedica del 03.12.2021 (e confermato dalle certificazioni del 26.03.2024) e, quindi, appare equitativamente congruo far risalire
l'acclaramento del beneficio patito dalla data della domanda amministrativa (13.12.2021).”
(v. relazione peritale del CTU pag. 5-7).
8. Il CTU formulava quini le seguenti conclusioni: “il Sig. , dall' Parte_1
insieme delle patologie da cui è affetto e dal loro grado di espressione clinica, presenta una menomazione dell' integrità psicofisica conseguente alla tecnopatia in oggetto che può essere equitativamente giudicata pari al 9% e in cumulo con le pregresse tecnopatie riconosciute pari al 22%” (v. relazione peritale del CTU pag. 7).
9. Osserva il decidente che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Per_1
secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
4 10. Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la natura tecnopatica della malattia denunciata in data 13/12/2021 con danno biologico pari al
9%, che in cumulo alle pregresse tecnopatie riconosciute determina un danno biologico complessivo pari al 22% con decorrenza dalla domanda amministrativa (13/12/2021).
11. Il Tribunale condanna dunque l' al pagamento nei confronti del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 22 %, con la decorrenza dalla domanda amministrativa del 13/12/2021, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate definitivamente nei confronti dell' in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, CP_2
così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50 €.
13. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
liquidate nella misura di € 2695,50, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara la natura professionale della malattia denunciata in data 13/12/2021 con danno biologico pari al 9%, che in cumulo alle pregresse tecnopatie riconosciute determina un danno biologico complessivo pari al 22% con decorrenza dalla domanda amministrativa (13/12/2021);
- condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente dell'indennizzo in rendita CP_1
ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 22 %, con la decorrenza dalla domanda amministrativa del 13/12/2021, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 2695,50, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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