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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7878/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035781820000 TARI 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'ADER, la cartella di pagamento n. 29520240035781820000 dell'importo di euro 2.411,888 notificata in data 14.10.2024, per Tassa raccolta rifiuti anni 2008-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti e la prescrizione della pretesa, l'avvenuto annullamento della pretesa da parte della sentenza n. 1489/19 della CTP di Messina, l'irritualità della notifica della cartella, perché eseguita con operatore privato, la carenza dei requisiti formali di essa cartella, avente natura di avviso di accertamento.
L'ATO si è costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata, al pari di una serie di atti interruttivi antecedenti.
Alla camera di consiglio del 6.11.25, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente, evidenziando “che non è stata prodotta copia della cartella impugnata, che l'ATO ha documentato la notifica delle fatture e di due intimazioni e che non può stabilirsi se la sentenza n. 1489/19, riguardante una diversa intimazione, n. 225560, per anni 2008-2010, concerna, almeno in parte, la medesima pretesa oggi contestata”.
Il 9.1.26, si è costituita l'ADER, assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
Soltanto in data 19.1.26 il ricorrente ha prodotto copia della cartella impugnata.
All'udienza odierna, rigettata la richiesta di rinvio, formulata dalla ricorrente, per produrre ulteriore documentazione (segnatamente, l'intimazione oggetto della sentenza n. 1489/19) - essendo già maturata la preclusione processuale ex art 32 co. I D.lgs. 546/92, per la produzione di nuovi documenti - è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rimarcato che nell'ambito del ricorso introduttivo il contribuente si è limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale, senza formulare specifiche eccezioni di decadenza, ex art. 1 co. 161 e ss. l. 296/06 ovvero ex art. 72 D.lgs. 507/93.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata, pertanto, deve darsi atto che la resistente, con produzione documentale tempestiva perché effettuata nel termine di 20 giorni liberi antecedenti la data di trattazione, di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92, ha provato l'esistenza dei precedenti atti interruttivi, costituiti dall'intimazione richiamata in cartella (nr 293939 del 29/07/2019 notificata il 28/10/2019), dalla precedente intimazione e dalle sottostanti fatture. Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'ufficio, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Il ricorrente, invero, non ha contestato la valenza probatoria di tale documentazione neppure con mere memorie illustrative.
Le altre doglianze formulate si rivelano altrettanto infondate.
Quanto alla deduzione relativa al precedente giudicato di cui alla sentenza della CTP di Messina n. 1489/19, che avrebbe annullato l'intimazione sottostante la cartella, sì è già evidenziato in sede di rigetto dell'istanza cautelare che non può affatto affermarsi la sovrapponibilità delle rispettive pretese tributarie, atteso che tale sentenza attiene ad una intimazione n. 225560, per tassa anni 2008-2010, differente rispetto a quella n.
293939 che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo.
Peraltro, il contribuente, che in sede di costituzione in giudizio neppure aveva prodotto la cartella impugnata, oltre ad aver depositato tale cartella soltanto in data 19.1.26, ben oltre il termine perentorio ex art. 32 co. I
d.lgs. 546/92, fissato per la produzione di documenti, ha comunque omesso di documentare adeguatamente la propria allegazione: difatti, soltanto producendo in giudizio, nel rispetto del termine ex art. 32 co. I D.lgs.
546/92, anche l'intimazione n. 225560, annullata dalla precedente sentenza, avrebbe potuto dimostrare la coincidenza, almeno parziale, tra le fatture sottese a tale intimazione annullata e quelle oggetto dell'intimazione richiamata in cartella. L'asserzione difensiva rimane, pertanto, destituita di ogni supporto, laddove è sin troppo ovvio che l'onere di provare la formazione di un precedente giudicato incomba sulla parte che tale giudicato invoca.
Le altre doglianze risultano puramente defatigatorie.
Infatti, non ricorre alcun difetto di motivazione della cartella, essendo tale atto motivato, per relationem, mediante rinvio alla intimazione ivi richiamata, precedentemente notificata.
La cartella è stata ritualmente notificata mediante operatore privato e, in ogni caso, ogni vizio di notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione della cartella.
In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; più recentemente Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468): “La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …”].
Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.” (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo, con distrazione, quanto all'ATO, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di ciascun ufficio resistente in euro 300,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione, quanto all'Società_2 s.p.a. in liquidazione, in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
ND AG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7878/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035781820000 TARI 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'ADER, la cartella di pagamento n. 29520240035781820000 dell'importo di euro 2.411,888 notificata in data 14.10.2024, per Tassa raccolta rifiuti anni 2008-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti e la prescrizione della pretesa, l'avvenuto annullamento della pretesa da parte della sentenza n. 1489/19 della CTP di Messina, l'irritualità della notifica della cartella, perché eseguita con operatore privato, la carenza dei requisiti formali di essa cartella, avente natura di avviso di accertamento.
L'ATO si è costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata, al pari di una serie di atti interruttivi antecedenti.
Alla camera di consiglio del 6.11.25, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente, evidenziando “che non è stata prodotta copia della cartella impugnata, che l'ATO ha documentato la notifica delle fatture e di due intimazioni e che non può stabilirsi se la sentenza n. 1489/19, riguardante una diversa intimazione, n. 225560, per anni 2008-2010, concerna, almeno in parte, la medesima pretesa oggi contestata”.
Il 9.1.26, si è costituita l'ADER, assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
Soltanto in data 19.1.26 il ricorrente ha prodotto copia della cartella impugnata.
All'udienza odierna, rigettata la richiesta di rinvio, formulata dalla ricorrente, per produrre ulteriore documentazione (segnatamente, l'intimazione oggetto della sentenza n. 1489/19) - essendo già maturata la preclusione processuale ex art 32 co. I D.lgs. 546/92, per la produzione di nuovi documenti - è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rimarcato che nell'ambito del ricorso introduttivo il contribuente si è limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale, senza formulare specifiche eccezioni di decadenza, ex art. 1 co. 161 e ss. l. 296/06 ovvero ex art. 72 D.lgs. 507/93.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata, pertanto, deve darsi atto che la resistente, con produzione documentale tempestiva perché effettuata nel termine di 20 giorni liberi antecedenti la data di trattazione, di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92, ha provato l'esistenza dei precedenti atti interruttivi, costituiti dall'intimazione richiamata in cartella (nr 293939 del 29/07/2019 notificata il 28/10/2019), dalla precedente intimazione e dalle sottostanti fatture. Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'ufficio, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Il ricorrente, invero, non ha contestato la valenza probatoria di tale documentazione neppure con mere memorie illustrative.
Le altre doglianze formulate si rivelano altrettanto infondate.
Quanto alla deduzione relativa al precedente giudicato di cui alla sentenza della CTP di Messina n. 1489/19, che avrebbe annullato l'intimazione sottostante la cartella, sì è già evidenziato in sede di rigetto dell'istanza cautelare che non può affatto affermarsi la sovrapponibilità delle rispettive pretese tributarie, atteso che tale sentenza attiene ad una intimazione n. 225560, per tassa anni 2008-2010, differente rispetto a quella n.
293939 che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo.
Peraltro, il contribuente, che in sede di costituzione in giudizio neppure aveva prodotto la cartella impugnata, oltre ad aver depositato tale cartella soltanto in data 19.1.26, ben oltre il termine perentorio ex art. 32 co. I
d.lgs. 546/92, fissato per la produzione di documenti, ha comunque omesso di documentare adeguatamente la propria allegazione: difatti, soltanto producendo in giudizio, nel rispetto del termine ex art. 32 co. I D.lgs.
546/92, anche l'intimazione n. 225560, annullata dalla precedente sentenza, avrebbe potuto dimostrare la coincidenza, almeno parziale, tra le fatture sottese a tale intimazione annullata e quelle oggetto dell'intimazione richiamata in cartella. L'asserzione difensiva rimane, pertanto, destituita di ogni supporto, laddove è sin troppo ovvio che l'onere di provare la formazione di un precedente giudicato incomba sulla parte che tale giudicato invoca.
Le altre doglianze risultano puramente defatigatorie.
Infatti, non ricorre alcun difetto di motivazione della cartella, essendo tale atto motivato, per relationem, mediante rinvio alla intimazione ivi richiamata, precedentemente notificata.
La cartella è stata ritualmente notificata mediante operatore privato e, in ogni caso, ogni vizio di notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione della cartella.
In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; più recentemente Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468): “La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …”].
Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.” (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo, con distrazione, quanto all'ATO, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di ciascun ufficio resistente in euro 300,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione, quanto all'Società_2 s.p.a. in liquidazione, in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
ND AG