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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 9:40 innanzi alla dott.ssa EL AN, sono comparsi:
Per l'avv. CHIAPPETTA FRANCESCO in sostituzione degli avv.ti Parte_1
IA e CA
PER l'avv. ANTONINI STEFANIA collegata da remoto mediante Controparte_1 applicativo teams
L'avv. Chiappetta si riporta ai precedenti scritti difensivi. Precisa, quanto al preavviso, che la giurisprudenza citata da entrambe le parti prevede che esso deve essere remunerato e non può limitarsi solo a prevedere il prolungamento del preavviso in caso di licenziamento.
Richiama le risultanze dell'istruttoria in punto di inquadramento superiore e straordinario.
L'avv. Antonini si riporta alle note conclusive autorizzate e insiste per il rigetto
La Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
EL AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa EL AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti ANDREA Parte_1 C.F._1
IA, LO CA e SA MO ed elettivamente domiciliata a Firenze, viale S. Lavagnini 13, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. STEFANIA ANTONINI, ed elettivamente domiciliata a Firenze, corso Italia
29, presso lo studio del difensore
Parte resistente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_2
ha adito il Tribunale di Prato affinché, stante la corretta applicazione del Parte_1
CCNL Acconciatura ed Estetica, accerti la nullità della clausola del contratto di lavoro relativa alla durata del preavviso, con condanna della datrice di lavoro alla restituzione di 1.017,60 euro;
in ipotesi, chiede la condanna al pagamento di 2.000 euro quale beneficio connesso al patto di prolungamento del preavviso.
Chiede inoltre il pagamento delle differenze retributive per il maggior orario a suo dire osservato
2 e per il superiore inquadramento, quantificate in 26.684,18 euro.
A sostegno della pretesa espone:
- di essere stata assunta l'8 luglio 2017 con contratto di lavoro a termine, con scadenza l'8 ottobre 2017 (poi prorogato al 28 maggio 2018), con orario di lavoro full-time e inquadramento al
III livello del CCNL per i Dipendenti delle Imprese Artigiane di Acconciatura Maschile (barbieri), acconciatura femminile e di estetica, con mansione di parrucchiera;
- che il 29 maggio 2018 è stata nuovamente assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro a termine, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato il 1° marzo 2019, con il medesimo orario ed inquadramento;
- che nel contratto di assunzione del 29 maggio 2018, la datrice di lavoro ha inserito un preavviso pari a trenta giorni di calendario “fatta salva l'automatica cessazione del rapporto di lavoro al
raggiungimento del termine fissato, per il quale non sarà necessario il preavviso, in ogni altra ipotesi, di comune accordo, si stabilisce un periodo di preavviso di 30 giorni di calendario”;
- di aver lavorato fino al 14 luglio 2023 (data in cui ha rassegnato le dimissioni) nel punto vendita presso il centro commerciale “I Gigli”;
- che a marzo 2023 le è stato riconosciuto il II livello del CCNL applicato;
- che il 7 luglio 2023 ha rassegnato dimissioni volontarie con decorrenza dal 16 agosto 2023;
- che l'11 luglio 2023 ha chiesto alla datrice di lavoro di essere esonerata dallo svolgimento di lavoro straordinario;
- che, non essendo stata accolta la sopraindicata richiesta, ha modificato la data di decorrenza delle dimissioni dal 16 agosto 2023 al 14 luglio 2023;
- che per tutta la durata del rapporto ha osservato il seguente orario di lavoro: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle ore 22 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21;
- di aver sempre timbrato l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, ma che gli orari sono stati modificati dal datore di lavoro, facendo così risultare un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente osservato;
- di aver sempre svolto in autonomia la mansione di parrucchiera, occupandosi del taglio,
3 colorazione, decolorazione dei capelli, realizzazione di acconciature/pettinature ordinarie, per matrimoni/cerimonie ed etniche (cd acconciature fantasia) come treccine, messa in piega su tutte le tipologie di capello e di aver sempre deciso in autonomia anche la tecnica da utilizzare in relazione alle richieste dei clienti;
- di non aver percepito la retribuzione spettante per il maggiore orario osservato né per le mansioni effettivamente svolte.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Preliminarmente rileva che il CCNL applicato è quello Acconciatura ed Estetica e che l'applicazione dello stesso non ha alcuna incidenza sulla clausola di preavviso determinata contrattualmente dalle parti;
sottolinea, poi, come il prolungamento del termine di preavviso corrisponda a un interesse reciproco del datore di lavoro e del lavoratore.
Eccepisce la prescrizione delle rivendicazioni relative al periodo dall'8 luglio 2017 al 28 maggio
2018 e ribadisce il corretto inquadramento della lavoratrice la quale, fino al 28 febbraio 2023, ha svolto solo mansioni di lavaggio, taglio, messa in piega ed esecuzioni dei passaggi di colore sotto direttive dei superiori;
soltanto dal 1° marzo 2023, ha iniziato a svolgere mansioni proprie del II
livello di inquadramento.
Chiarisce che le pettinature etniche non erano attività svolta presso i saloni a marchio CP_3
e che la loro esecuzione neppure è stata mai autorizzata dal datore di lavoro.
[...]
Nega che la ricorrente abbia lavorato per un orario superiore alle quaranta ore previste contrattualmente e di aver alterato gli orari di cui alle timbrature della lavoratrice;
in ogni caso, rileva il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa le ore di straordinario svolte.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante i documenti e le prove orali richieste dalle parti e da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 23 dicembre
2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di mancato preavviso, pari a 1017,60 euro, per le ragioni di
4 seguito illustrate.
Invero, pacifico che il CCNL che trova applicazione nel caso di specie è quello Acconciatura ed
Estetica indicato dal ricorrente (è la stessa resistente che conferma l'allegazione, del resto supportata dalle risultanze documentali), deve rilevarsi che esso prevede che la durata del preavviso per il caso di dimissioni del lavoratore è pari a dieci giorni, termine che nel contratto individuale è stato elevato a trenta (doc. 3).
Secondo parte resistente la determinazione contrattuale prevarrebbe legittimamente sulla previsione del CCNL, dal momento che analogo termine avrebbe trovato applicazione anche in caso di recesso datoriale, ponendo così le parti contrattuali sul medesimo piano.
In realtà, la deroga in peius del contratto collettivo, per essere valida, deve attribuire al lavoratore benefici economici o di carriera, quale controprestazione per il sacrificio impostogli.
Tale vantaggio, contrariamente a quanto vorrebbe la resistente, non può essere individuato nella mera previsione di un identico termine di preavviso per l'ipotesi di licenziamento.
A tale conclusione si perviene in ragione dell'asimmetria strutturale che caratterizza il rapporto, nel quale il lavoratore riveste la posizione di contraente debole.
Ne deriva che la fissazione di un termine uniforme per l'esercizio del recesso da parte di soggetti collocati su piani funzionali e giuridici differenti non è idonea a compensare il trattamento deteriore riservato al recesso del lavoratore, essendo la validità della clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva subordinata all'attribuzione, in favore del lavoratore, di benefici economici e di carriera (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 18122 del
15/09/2016, Rv. 641082 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine all'invalidità della clausola di cui in questa sede si discute.
Per il resto, il ricorso non merita accoglimento.
Con riferimento al maggiore orario di lavoro asseritamente osservato, giova ricordare che lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata. Spetta al lavoratore dimostrare l'an (ovverosia l'effettivo svolgimento della
5 prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr. Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo,
Cass., n. 19320/2022).
Ebbene, già la documentazione prodotta unitamente al ricorso sconfessa la prospettazione attorea, non potendo da questa ritrarsi che la ricorrente abbia svolto ore di straordinario non retribuite.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della prova dell'orario effettivamente osservato, il documento n. 9, che si riferisce soltanto a poche settimane di alcuni mesi e neppure indica l'anno di riferimento. Inoltre, dal raffronto con le buste paga delle mensilità corrispondenti (ad esempio luglio 2018, 2019, 2021 e 2022, prodotte dalla stessa ricorrente, doc. 10), emerge che sono state corrisposte numerose ore di straordinario, in misura ben superiore a quella risultante dal predetto documento.
Tale circostanza è del tutto sottaciuta in ricorso, né sembra essere stata adeguatamente considerata nei conteggi prodotti sub doc. 14.
Infondata è poi l'affermazione secondo la quale il datore di lavoro avrebbe alterato le timbrature, non adeguatamente circostanziata e non supportata da alcun elemento concreto (anzi, le risultanze documentali appena richiamate sembrano smentirla).
Quanto precede consente di concludere per la genericità dell'atto introduttivo, non colmata dai capitoli di prova articolati, dal momento che essi non tengono conto dello straordinario già oggetto di retribuzione, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla domanda di superiore inquadramento.
A tale proposito, nel ricorso si legge: “Dall'8.07.2017 al 28.05.2018 e dal 29.05.2018 al 14.07.2023 la ricorrente ha svolto in totale autonomia la mansione di parrucchiera. Occupandosi del taglio, colorazione, decolorazione dei capelli, realizzazione di acconciature/pettinature ordinarie, per matrimoni/cerimonie ed
etniche (cd acconciature fantasia) come treccine, “messa in piega” su tutte le tipologie di capello etc. La ricorrente decideva in autonomia anche la tecnica da utilizzare in relazione alle richieste dei clienti e cioè
6 decideva se effettuare delle schiariture, se effettuare un balajage, meches, come tagliare i capelli etc. Inoltre la ricorrente, quando doveva effettuare colorazione, decolorazione e ogni altra attività similare, provvedeva alla preparazione delle miscele, previa valutazione della tipologia del capello e del risultato che doveva ottenere” (pp.
2-3 ricorso).
Ebbene, il CCNL descrive così il livello di inquadramento della ricorrente al momento dell'assunzione e quello successivamente acquisito: appartengono al III livello “quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e
sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico”. Al secondo livello “quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture
e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione”.
Come si vede, il discrimine tra i due non attiene tanto al livello di autonomia (il terzo livello prevede che il lavoratore qui inquadrato sappia offrire “completa assistenza”) quanto piuttosto alla quantità e qualità di trattamenti che il lavoratore di II livello è in grado di eseguire.
In particolare, in quest'ultimo compaiono le esecuzioni di meches e pettinature fantasia,
prestazioni non dimostrate in giudizio.
La teste (udienza del 10 aprile 2025) si è espressa in termini generici: “vero, era una Tes_1
parrucchiera finita. Poteva capitare che si consultasse con noi colleghi, ma era lei che decideva. Io non so se il livello sia stato modificato nel corso del rapporto. Per me era al secondo livello, perché gestiva da sola ed
era capace di fare di tutto. È vero che faceva le pettinature etniche, aveva dei clienti che lo chiedevano e lei non diceva no. È vero che il servizio non era nel listino prezzi, ma il cliente non veniva mai mandato via, a meno che non chiedesse tecniche che sciupassero i capelli e quindi potessero danneggiare l'immagine del negozio. Ad Giudice: non lo so se lo sapesse, non ne abbiamo parlato. In quel caso, il prezzo era Pt_2
stabilito da noi responsabili sulla base del tempo e del lavoro da svolgere”.
Come si vede, la teste non ha adeguatamente spiegato le mansioni svolte, limitandosi ad
7 affermare che la ricorrente eseguiva acconciature etniche, senza tuttavia saperne indicare la frequenza (del resto, neppure indicata nel relativo capitolo di prova del ricorso) o i nominativi dei clienti che richiedevano questi trattamenti.
Pertanto, non vi è prova che si tratti di mansioni eseguite con continuità: la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha riferito di ricordare di aver eseguito dei rasta sul figlio di una cliente, senza menzionare altri clienti per i quali tale attività sarebbe stata svolta.
Non supportano la tesi attorea neppure le dichiarazioni di (verbale del 22 Testimone_2
maggio 2025), dal momento che è pacifico che ella ha lavorato soltanto per un breve periodo di tempo alle dipendenze della società (cfr. LUL prodotti con memoria del 5 settembre 2025 dalla resistente), inferiore a quello indicato in occasione dell'udienza (ove ha dichiarato: “Sono stata dipendente della resistente dal 3 maggio 2018 al 19 settembre 2018. Avevo un contratto a tempo
determinato, ma io sono venuta via circa 25 giorni prima, non ricordo quando”).
Pertanto, non solo vi è più di un dubbio sull'attendibilità della teste (considerato altresì che ella, contrariamente alle risultanze di causa e alle stesse allegazioni attoree, ha affermato che non sempre la ricorrente aveva un giorno libero e che questo non era fisso); per quanto, in ogni caso, il limitato periodo di tempo per il quale ha collaborato con la ricorrente impedisce di ritenere dimostrato che la predetta abbia svolto le mansioni proprie del II livello per tutta la durata del rapporto, “con carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo” (così, tra le tante, ON
civile sez. lav., 12/12/2019, n.32699.
Il rigetto nel merito delle domande comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Il solo parziale accoglimento del ricorso – in misura sensibilmente inferiore rispetto alle domande azionate - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di 1.017,60
8 euro, oltre interessi dalla scadenza al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 23 dicembre 2025
La Giudice
EL AN
9
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 9:40 innanzi alla dott.ssa EL AN, sono comparsi:
Per l'avv. CHIAPPETTA FRANCESCO in sostituzione degli avv.ti Parte_1
IA e CA
PER l'avv. ANTONINI STEFANIA collegata da remoto mediante Controparte_1 applicativo teams
L'avv. Chiappetta si riporta ai precedenti scritti difensivi. Precisa, quanto al preavviso, che la giurisprudenza citata da entrambe le parti prevede che esso deve essere remunerato e non può limitarsi solo a prevedere il prolungamento del preavviso in caso di licenziamento.
Richiama le risultanze dell'istruttoria in punto di inquadramento superiore e straordinario.
L'avv. Antonini si riporta alle note conclusive autorizzate e insiste per il rigetto
La Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
EL AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa EL AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti ANDREA Parte_1 C.F._1
IA, LO CA e SA MO ed elettivamente domiciliata a Firenze, viale S. Lavagnini 13, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. STEFANIA ANTONINI, ed elettivamente domiciliata a Firenze, corso Italia
29, presso lo studio del difensore
Parte resistente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_2
ha adito il Tribunale di Prato affinché, stante la corretta applicazione del Parte_1
CCNL Acconciatura ed Estetica, accerti la nullità della clausola del contratto di lavoro relativa alla durata del preavviso, con condanna della datrice di lavoro alla restituzione di 1.017,60 euro;
in ipotesi, chiede la condanna al pagamento di 2.000 euro quale beneficio connesso al patto di prolungamento del preavviso.
Chiede inoltre il pagamento delle differenze retributive per il maggior orario a suo dire osservato
2 e per il superiore inquadramento, quantificate in 26.684,18 euro.
A sostegno della pretesa espone:
- di essere stata assunta l'8 luglio 2017 con contratto di lavoro a termine, con scadenza l'8 ottobre 2017 (poi prorogato al 28 maggio 2018), con orario di lavoro full-time e inquadramento al
III livello del CCNL per i Dipendenti delle Imprese Artigiane di Acconciatura Maschile (barbieri), acconciatura femminile e di estetica, con mansione di parrucchiera;
- che il 29 maggio 2018 è stata nuovamente assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro a termine, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato il 1° marzo 2019, con il medesimo orario ed inquadramento;
- che nel contratto di assunzione del 29 maggio 2018, la datrice di lavoro ha inserito un preavviso pari a trenta giorni di calendario “fatta salva l'automatica cessazione del rapporto di lavoro al
raggiungimento del termine fissato, per il quale non sarà necessario il preavviso, in ogni altra ipotesi, di comune accordo, si stabilisce un periodo di preavviso di 30 giorni di calendario”;
- di aver lavorato fino al 14 luglio 2023 (data in cui ha rassegnato le dimissioni) nel punto vendita presso il centro commerciale “I Gigli”;
- che a marzo 2023 le è stato riconosciuto il II livello del CCNL applicato;
- che il 7 luglio 2023 ha rassegnato dimissioni volontarie con decorrenza dal 16 agosto 2023;
- che l'11 luglio 2023 ha chiesto alla datrice di lavoro di essere esonerata dallo svolgimento di lavoro straordinario;
- che, non essendo stata accolta la sopraindicata richiesta, ha modificato la data di decorrenza delle dimissioni dal 16 agosto 2023 al 14 luglio 2023;
- che per tutta la durata del rapporto ha osservato il seguente orario di lavoro: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle ore 22 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21;
- di aver sempre timbrato l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, ma che gli orari sono stati modificati dal datore di lavoro, facendo così risultare un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente osservato;
- di aver sempre svolto in autonomia la mansione di parrucchiera, occupandosi del taglio,
3 colorazione, decolorazione dei capelli, realizzazione di acconciature/pettinature ordinarie, per matrimoni/cerimonie ed etniche (cd acconciature fantasia) come treccine, messa in piega su tutte le tipologie di capello e di aver sempre deciso in autonomia anche la tecnica da utilizzare in relazione alle richieste dei clienti;
- di non aver percepito la retribuzione spettante per il maggiore orario osservato né per le mansioni effettivamente svolte.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Preliminarmente rileva che il CCNL applicato è quello Acconciatura ed Estetica e che l'applicazione dello stesso non ha alcuna incidenza sulla clausola di preavviso determinata contrattualmente dalle parti;
sottolinea, poi, come il prolungamento del termine di preavviso corrisponda a un interesse reciproco del datore di lavoro e del lavoratore.
Eccepisce la prescrizione delle rivendicazioni relative al periodo dall'8 luglio 2017 al 28 maggio
2018 e ribadisce il corretto inquadramento della lavoratrice la quale, fino al 28 febbraio 2023, ha svolto solo mansioni di lavaggio, taglio, messa in piega ed esecuzioni dei passaggi di colore sotto direttive dei superiori;
soltanto dal 1° marzo 2023, ha iniziato a svolgere mansioni proprie del II
livello di inquadramento.
Chiarisce che le pettinature etniche non erano attività svolta presso i saloni a marchio CP_3
e che la loro esecuzione neppure è stata mai autorizzata dal datore di lavoro.
[...]
Nega che la ricorrente abbia lavorato per un orario superiore alle quaranta ore previste contrattualmente e di aver alterato gli orari di cui alle timbrature della lavoratrice;
in ogni caso, rileva il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa le ore di straordinario svolte.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante i documenti e le prove orali richieste dalle parti e da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 23 dicembre
2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di mancato preavviso, pari a 1017,60 euro, per le ragioni di
4 seguito illustrate.
Invero, pacifico che il CCNL che trova applicazione nel caso di specie è quello Acconciatura ed
Estetica indicato dal ricorrente (è la stessa resistente che conferma l'allegazione, del resto supportata dalle risultanze documentali), deve rilevarsi che esso prevede che la durata del preavviso per il caso di dimissioni del lavoratore è pari a dieci giorni, termine che nel contratto individuale è stato elevato a trenta (doc. 3).
Secondo parte resistente la determinazione contrattuale prevarrebbe legittimamente sulla previsione del CCNL, dal momento che analogo termine avrebbe trovato applicazione anche in caso di recesso datoriale, ponendo così le parti contrattuali sul medesimo piano.
In realtà, la deroga in peius del contratto collettivo, per essere valida, deve attribuire al lavoratore benefici economici o di carriera, quale controprestazione per il sacrificio impostogli.
Tale vantaggio, contrariamente a quanto vorrebbe la resistente, non può essere individuato nella mera previsione di un identico termine di preavviso per l'ipotesi di licenziamento.
A tale conclusione si perviene in ragione dell'asimmetria strutturale che caratterizza il rapporto, nel quale il lavoratore riveste la posizione di contraente debole.
Ne deriva che la fissazione di un termine uniforme per l'esercizio del recesso da parte di soggetti collocati su piani funzionali e giuridici differenti non è idonea a compensare il trattamento deteriore riservato al recesso del lavoratore, essendo la validità della clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva subordinata all'attribuzione, in favore del lavoratore, di benefici economici e di carriera (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 18122 del
15/09/2016, Rv. 641082 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine all'invalidità della clausola di cui in questa sede si discute.
Per il resto, il ricorso non merita accoglimento.
Con riferimento al maggiore orario di lavoro asseritamente osservato, giova ricordare che lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata. Spetta al lavoratore dimostrare l'an (ovverosia l'effettivo svolgimento della
5 prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr. Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo,
Cass., n. 19320/2022).
Ebbene, già la documentazione prodotta unitamente al ricorso sconfessa la prospettazione attorea, non potendo da questa ritrarsi che la ricorrente abbia svolto ore di straordinario non retribuite.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della prova dell'orario effettivamente osservato, il documento n. 9, che si riferisce soltanto a poche settimane di alcuni mesi e neppure indica l'anno di riferimento. Inoltre, dal raffronto con le buste paga delle mensilità corrispondenti (ad esempio luglio 2018, 2019, 2021 e 2022, prodotte dalla stessa ricorrente, doc. 10), emerge che sono state corrisposte numerose ore di straordinario, in misura ben superiore a quella risultante dal predetto documento.
Tale circostanza è del tutto sottaciuta in ricorso, né sembra essere stata adeguatamente considerata nei conteggi prodotti sub doc. 14.
Infondata è poi l'affermazione secondo la quale il datore di lavoro avrebbe alterato le timbrature, non adeguatamente circostanziata e non supportata da alcun elemento concreto (anzi, le risultanze documentali appena richiamate sembrano smentirla).
Quanto precede consente di concludere per la genericità dell'atto introduttivo, non colmata dai capitoli di prova articolati, dal momento che essi non tengono conto dello straordinario già oggetto di retribuzione, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla domanda di superiore inquadramento.
A tale proposito, nel ricorso si legge: “Dall'8.07.2017 al 28.05.2018 e dal 29.05.2018 al 14.07.2023 la ricorrente ha svolto in totale autonomia la mansione di parrucchiera. Occupandosi del taglio, colorazione, decolorazione dei capelli, realizzazione di acconciature/pettinature ordinarie, per matrimoni/cerimonie ed
etniche (cd acconciature fantasia) come treccine, “messa in piega” su tutte le tipologie di capello etc. La ricorrente decideva in autonomia anche la tecnica da utilizzare in relazione alle richieste dei clienti e cioè
6 decideva se effettuare delle schiariture, se effettuare un balajage, meches, come tagliare i capelli etc. Inoltre la ricorrente, quando doveva effettuare colorazione, decolorazione e ogni altra attività similare, provvedeva alla preparazione delle miscele, previa valutazione della tipologia del capello e del risultato che doveva ottenere” (pp.
2-3 ricorso).
Ebbene, il CCNL descrive così il livello di inquadramento della ricorrente al momento dell'assunzione e quello successivamente acquisito: appartengono al III livello “quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e
sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico”. Al secondo livello “quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture
e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione”.
Come si vede, il discrimine tra i due non attiene tanto al livello di autonomia (il terzo livello prevede che il lavoratore qui inquadrato sappia offrire “completa assistenza”) quanto piuttosto alla quantità e qualità di trattamenti che il lavoratore di II livello è in grado di eseguire.
In particolare, in quest'ultimo compaiono le esecuzioni di meches e pettinature fantasia,
prestazioni non dimostrate in giudizio.
La teste (udienza del 10 aprile 2025) si è espressa in termini generici: “vero, era una Tes_1
parrucchiera finita. Poteva capitare che si consultasse con noi colleghi, ma era lei che decideva. Io non so se il livello sia stato modificato nel corso del rapporto. Per me era al secondo livello, perché gestiva da sola ed
era capace di fare di tutto. È vero che faceva le pettinature etniche, aveva dei clienti che lo chiedevano e lei non diceva no. È vero che il servizio non era nel listino prezzi, ma il cliente non veniva mai mandato via, a meno che non chiedesse tecniche che sciupassero i capelli e quindi potessero danneggiare l'immagine del negozio. Ad Giudice: non lo so se lo sapesse, non ne abbiamo parlato. In quel caso, il prezzo era Pt_2
stabilito da noi responsabili sulla base del tempo e del lavoro da svolgere”.
Come si vede, la teste non ha adeguatamente spiegato le mansioni svolte, limitandosi ad
7 affermare che la ricorrente eseguiva acconciature etniche, senza tuttavia saperne indicare la frequenza (del resto, neppure indicata nel relativo capitolo di prova del ricorso) o i nominativi dei clienti che richiedevano questi trattamenti.
Pertanto, non vi è prova che si tratti di mansioni eseguite con continuità: la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha riferito di ricordare di aver eseguito dei rasta sul figlio di una cliente, senza menzionare altri clienti per i quali tale attività sarebbe stata svolta.
Non supportano la tesi attorea neppure le dichiarazioni di (verbale del 22 Testimone_2
maggio 2025), dal momento che è pacifico che ella ha lavorato soltanto per un breve periodo di tempo alle dipendenze della società (cfr. LUL prodotti con memoria del 5 settembre 2025 dalla resistente), inferiore a quello indicato in occasione dell'udienza (ove ha dichiarato: “Sono stata dipendente della resistente dal 3 maggio 2018 al 19 settembre 2018. Avevo un contratto a tempo
determinato, ma io sono venuta via circa 25 giorni prima, non ricordo quando”).
Pertanto, non solo vi è più di un dubbio sull'attendibilità della teste (considerato altresì che ella, contrariamente alle risultanze di causa e alle stesse allegazioni attoree, ha affermato che non sempre la ricorrente aveva un giorno libero e che questo non era fisso); per quanto, in ogni caso, il limitato periodo di tempo per il quale ha collaborato con la ricorrente impedisce di ritenere dimostrato che la predetta abbia svolto le mansioni proprie del II livello per tutta la durata del rapporto, “con carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo” (così, tra le tante, ON
civile sez. lav., 12/12/2019, n.32699.
Il rigetto nel merito delle domande comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Il solo parziale accoglimento del ricorso – in misura sensibilmente inferiore rispetto alle domande azionate - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di 1.017,60
8 euro, oltre interessi dalla scadenza al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 23 dicembre 2025
La Giudice
EL AN
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