Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/02/2026, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14791/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14791 del 2023, proposto da
Marina di Punta Ala s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Brusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del demanio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Falagiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dei seguenti atti:
- nota del Comune di Castiglione della Pescaia di cui alla pec del 22 agosto 2023, recante ad oggetto “Richiesta pagamenti – Concessione n. 189/1976: - Canone Demaniale Marittimo anno - Imposta Regionale sulle concessioni dei beni del Demanio Marittimo”);
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2022, recante a oggetto “Aggiornamenti relativi all’anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime” (pubblicato in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023);
nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione
- dell’art. 3 (“CANONE”) atto formale n. 4 del 29 maggio 2023, nella parte in cui determina la misura del canone per l’anno 2023 applicando l’aumento di cui al decreto M.I.T. del 30 dicembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AN RI;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il successivo 10 novembre, Marina di Punta Ala s.p.a. ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate;
- in data 23 gennaio 2026, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui, nel rilevare l’intervenuto annullamento giurisdizionale del decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, qui gravato (cfr. sentenza della Sezione n. 13/2025), ha eccepito l’improcedibilità della domanda caducatoria avente a oggetto il medesimo decreto, per sopravvenuto difetto di interesse;
- in data 18 febbraio 2026, l’odierna ricorrente - nel depositare il provvedimento con il quale il Comune di Castiglione della Pescaia, in data 12 febbraio 2026, con nota prot. n. 6204 - ha annullato in autotutela gli ordini di introito relativi ai canoni demaniali marittimi per gli anni 2023/2024/2025 emessi nei suoi confronti, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite;
- con atto depositato in data 21 febbraio 2026, il Comune intimato ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione “con adesione alla richiesta di compensazione delle spese di causa, a seguito di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse” ;
- all’odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco delle predette dichiarazioni emerga la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ;
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ex artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, c.p.a.;
- le spese possano essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità delle questioni sollevate con il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA AR GI, Presidente FF
AN RI, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | NA AR GI |
IL SEGRETARIO