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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.444/2024 R.G.A.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Antidormi, Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cascianelli;
Controparte_1
APPELLATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma del decreto emesso dal Tribunale di Avezzano in data 20 aprile 2022 nel giudizio di modifica della condizioni di divorzio iscritto al n. 1257/2021 R.G.
All'udienza tenutasi il 25 febbraio 2025 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. ha deciso la causa in camera di consiglio. Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha depositato note scritte con le conclusioni in atti, esprimendo parere e chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1)Con provvedimento emesso in data 20 aprile 2022, il Tribunale di Avezzano decideva nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 1257/2021 R.G. instaurato da Parte_1 nei confronti di chiedendo la modifica dell'assegno di mantenimento disposto Controparte_1 all'esito del giudizio di divorzio nella somma di € 450,00 in favore dei figli ed Per_1 Per_2 chiedendo che venisse fissato nella maggior somma di € 650,00 mensili.
2) Adduceva quali intervenute modifiche l'aumento del fabbisogno dei figli derivante dalla naturale cresciuta età degli stessi, che all'epoca della separazione avevano 8 e 10 anni ed erano ormai adolescenti di 18 e 16 anni all'epoca del reclamo, il maggior esborso economico dalla stessa sopportato, quale genitore collocatario, anche per il fatto che spesso il padre non teneva con sé i figli nei giorni stabiliti, nonché il miglioramento delle condizioni economiche del che aveva CP_1
avuto un nuovo incarico con avanzamento di carriera e conseguente aumento di stipendio.
3) Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la mancanza di prova in Controparte_1
ordine a tutti gli elementi addotti, la mancanza di mutamenti in ordine alla situazione esistente all'epoca del divorzio nel 2019, l'insussistenza di un proprio aumento di reddito, nonché la propria situazione di spese peggiorata per effetto della nascita di altra figlia nel 2018 nel nuovo nucleo familiare costituitosi.
2) Il provvedimento reclamato. Il Tribunale di Avezzano rigettava il reclamo.
2.1) Rilevava il Tribunale come non vi fossero prove di mutamento di esigenze dei figli rispetto alle condizioni regolamentate nell'accordo di divorzio del 2019 e come peraltro da una parte emergesse un miglioramento delle condizioni economiche della e dall'altra non vi fosse Parte_2
dimostrazione alcuna di miglioramenti reddituali del Riteneva che le spese sportive e CP_1
per integratori dei ragazzi dovessero ricomprendersi tra le spese straordinarie e che l'assegno unico andasse ripartito al 50% tra i genitori responsabili.
3) Reclamo. Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo . Parte_1
3.1) Rilevava la reclamante la contraddittorietà del decreto e l'erronea valutazione dei fatti e delle richieste.
Rilevava come la crescita dei figli di per sé doveva essere presa in considerazione ai fini di un accresciuto aumento delle risorse economiche di mantenimento degli stessi, indipendentemente da una prova rigorosa a tal fine.
Rilevava altresì come non fosse stata presa in considerazione in alcun modo il minor tempo trascorso dal padre con i figli rispetto a quanto concordato, sotto il profilo del risparmio di questi e del maggior aggravio economico della madre, elementi che si era chiesto di provare e sui quali non vi era stata risposta alcuna.
Rilevava ancora come l'allegato miglioramento economico del non era stato oggetto di CP_1
alcuna prova, nemmeno sotto forma di accoglimento di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
Si chiedeva quindi la riforma dell'impugnato provvedimento con modifica dell'assegno di mantenimento a carico della controparte ad euro 650,00 mensili in favore dei figli.
3.2) Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo per infondatezza con vittoria di Controparte_1
spese.
3.3) Con Ordinanza del 14 gennaio 2025 questa Corte disponeva che le parti provvedessero a depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione su proprietà immobiliari e buste paga dell'ultimo anno, rinviando alla udienza del 25 febbraio 2025.
3.4) Le parti provvedevano al suddetto deposito.
4)Motivi della decisione. Questa Corte ritiene il reclamo fondato nei limiti di seguito indicati.
Alla luce della documentazione depositata dalle parti, su disposizione della Corte, nonché sulla base di quella già depositata in primo grado deve osservarsi quanto segue.
Risulta indubbio, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, condiviso da questa Corte, che la crescita di età dei minori comporti di per sé un aumento dei fabbisogni degli stessi anche in termini economici, trattandosi di ragazzi che all'epoca della separazione avevano 8 e 10 anni ed allo stato hanno 18 e 16 anni circa.
Risulta inoltre sia dall'Isee 2017, Isee 2020, 730/23 e 730/24 depositati dalla che la Parte_1
situazione della predetta ha subito un miglioramento, così da avere un reddito da lavoro lordo di
3.200,00 ad uno di 10.516 e da percepire buste paga, pur nel periodo di disoccupazione per un netto che va dalle 1.300,00 alle 900,00 euro mensili.
Risulta altresì che pur non essendo dimostrato un avanzamento di carriera né una modifica di ruoli e funzioni del tuttavia dalle buste paga depositate su disposizione della Corte, emerge un Parte_3 miglioramento della situazione reddituale dello stesso, il quale all'epoca del divorzio dichiarava percepire uno stipendio netto mensile di circa euro 1.600,00, mentre allo stato risulta nel 2024 aver percepito uno stipendio mensile netto di circa euro 2.000,00.
D'altra parte per il resistente deve considerarsi il nuovo contesto familiare dello stesso che deve far fronte anche alla nascita di altra minore nel 2018 ed alla situazione di gravidanza gemellare dell'attuale compagna, elemento che se di certo non può danneggiare i minori già avuti da precedente relazione e produrre una diminuzione di contribuzione nei loro confronti, deve comunque essere preso in considerazione nella determinazione delle spese dallo stesso sostenute. Pertanto, considerando le opposte esigenze, nell'interesse superiore dei minori nati dalla coppia contrapposta nel presente giudizio, appare equo stabilire un assegno di mantenimento a carico del che tenga conto dell'aumento della busta paga dello stesso e delle spese comunque CP_1
sopportate, con la fissazione in un assegno mensile pari ad euro 550,00 in favore dei figli, in tali limiti accogliendo la domanda di in riforma del provvedimento impugnato in questa sede. Parte_4
Pertanto questa Corte, assorbita ogni altra doglianza, ritiene il reclamo parzialmente fondato ed in riforma dell'ordinanza reclamata, fissa l'assegno di mantenimento in favore dei figli in euro 550,00 mensili a carico di con decorrenza dalla domanda di modifica delle condizioni di Controparte_1
divorzio.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, dispone la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , contro il Parte_1
provvedimento emesso in data 20 aprile 2022 dal Tribunale di Avezzano nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 1257/2021 R.G., nei confronti di , Controparte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
• Accoglie il reclamo proposto e per l'effetto fissa in euro 550,00 mensili con decorrenza dalla domanda di modifica condizioni di divorzio l'assegno di mantenimento in favore dei figli e posto a carico di Controparte_1
• Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in videoconferenza su relazione della Dott. Barbara Del
Bono in data 11 marzo 2025.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono