Sentenza breve 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/09/2021, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01097/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-di rigetto di inammissibilità dell'istanza riconoscimento della cittadinanza italiana, notificato in data 01.04.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-ha ottenuto, in data 28.09.2007, dalla Commissione territoriale di -OMISSIS- il riconoscimento dalla protezione umanitaria (essendogli stato negato, invece, lo status di rifugiato), ottenendo, altresì, dalla Questura di -OMISSIS-il rilascio del titolo di viaggio come rifugiato, successivamente prorogato.
Nel 2011, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il ricorrente abbia, poi, ottenuto la c.d. protezione sussidiaria.
Successivamente, in data 13 aprile 2018, il ricorrente ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.
In data 19.11.2016 il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana documentando la propria presenza in Italia e la sussistenza dei requisiti reddituali e di probità, attraverso un atto di notorietà, redatto alla presenza di due testimoni con autentica delle firme da parte del Funzionario giudiziario presso il Giudice di Pace di -OMISSIS-
In data 04.03.2019 la Prefettura di -OMISSIS-ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, la mancanza del certificato di nascita e del certificato penale del Paese di origine.
A tale comunicazione ha fatto seguito, in data 18.12.2019, la memoria del ricorrente, il quale ha rappresentato di essere titolare di protezione sussidiaria e di essere impossibilitato ad ottenere dalle autorità del Paese di origine la documentazione richiesta.
In data 01.04.2021 l’Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-ha notificato al ricorrente il provvedimento di inammissibilità dell’istanza, fondato sulla ritenuta carenza documentale, nella specie “i certificati di nascita e penale del Paese d’Origine, muniti di legalizzazione prevista dall’art. 33 del DPR 445/2000”.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 29 giugno 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, essendo stata riconosciuta al predetto la c.d. protezione sussidiaria, deve ritenersi applicabile anche in suo favore la disciplina che estende le esenzioni previste per le domande di cittadinanza presentate dai titolari di status di rifugiato anche ai beneficiari di protezione sussidiaria; similmente, in conformità all’art. 24, d.lgs. n. 251/2007, il Ministero resistente aveva rilasciato al ricorrente un titolo di viaggio, riconoscendo la sua impossibilità ad ottenere un passaporto dal proprio Paese di origine.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza dell’8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata, previo avviso come da verbale di udienza.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) e f), l. n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’art. 1, comma 3, D.P.R. n. 362 del 1994, prevede che l'istanza per la concessione della cittadinanza dev'essere tra l’altro corredata, in forma autentica, dai seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente; […] d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti […]”.
A norma del successivo art. 2, comma 3, l’istanza, mancante dei documenti richiesti o comunque non tempestivamente regolarizzata a seguito del formale invito dell’Amministrazione (invito che, nel caso di specie, è stato ritualmente comunicato), viene dichiarata inammissibile.
Il Ministero dell'Interno, ha emesso la Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994, la quale stabilisce che <<possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici dal Governo Italiano>>.
Deve ritenersi che tale interpretazione favorevole possa estendersi analogicamente anche allo straniero cui è stata riconosciuta la protezione sussidiaria.
Infatti, se, da un lato, lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 19.11.2007, è riconosciuto al <<cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese>>, dall’altro lato, ai sensi della lett. g) del medesimo art. 2, "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è <<il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese>>.
In tal senso, la protezione sussidiaria “condivide” con lo status di rifugiato, ai fini che in questa sede interessano, la sostanziale impossibilità di rientrare nel paese di origine, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di reperire e produrre la documentazione in originale richiesta ai fini della procedura di concessione della cittadinanza ai sensi della legge n. 91 del 1992.
La possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio trova, infatti, la sua ratio nella concreta situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine, situazione di pericolo che, salvo comprovato e motivato accertamento in senso contrario da parte della Pubblica Amministrazione, deve presumersi con riguardo allo straniero beneficiario della protezione sussidiaria.
Non a caso infatti, l'art. 24, d.lgs. 19/11/2007, n. 251, che disciplina il titolo di viaggio per stranieri, equipollente al passaporto, stabilisce che, mentre per i titolari dello status di rifugiati tale titolo di viaggio sia rilasciato automaticamente dalla Questura competente, per i titolari della protezione sussidiaria il rilascio è subordinato alla valutazione della sussistenza di fondate ragioni che non consentono al soggetto di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
Nel caso di specie, tra l’altro, al ricorrente era stato anche rilasciato, come detto, il titolo di viaggio per stranieri, sicché, a fronte della situazione di pericolo consustanziale allo “status” del ricorrente, la P.a., in mancanza di un comprovato e motivato accertamento relativamente alla assoluta assenza di rischi da parte del ricorrente di procurarsi i documenti richiesti attraverso le autorità del proprio paese, avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione di autocertificazioni, fatti salvi, successivi accertamenti da parte della stessa Autorità per verificare la veridicità delle dichiarazioni medesime.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato che, per l’effetto, deve essere annullato, dovendosi la P.a. rideterminarsi sull’istanza di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per le ragioni e nei limiti indicati in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.