Sentenza 16 gennaio 2026
Decreto collegiale 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Almerigo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gambini e Michele Tibald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’attestazione dell’insussistenza dei requisiti di idoneità alla guida emessa dalla Commissione Medica Locale di -OMISSIS- il 15 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asugi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 29 maggio 2025 e depositato il giorno stesso il ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe del 15 aprile 2025 con cui la Commissione Medica Locale di -OMISSIS- lo ha ritenuto privo dei requisiti di idoneità alla guida sulla scorta della seguente motivazione: “ DLGS 59/2011 All. III – lettera G (la visita psichiatrica, d.d. 10.02.25, evidenzia “già in carico al CSM in ragione di un disturbo dello spettro psicotico” e conclude per “disturbo delirante tipo persecuzione, episodi multipli, attualmente in remissione parziale”: è opinione della Commissione che la “parziale remissione” costituisca controindicazione alla guida di veicoli) ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto:
- che la Commissione non ha considerato numerose relazioni psichiatriche prodotte, redatte da specialisti qualificati, tutte favorevoli all’idoneità alla guida (Relazioni del dott. -OMISSIS- (14 marzo 2024; 7 giugno 2024; 20 settembre 2024); Relazione del dott. -OMISSIS- (18 luglio 2024), che esclude controindicazioni alla guida e Relazione del dott. -OMISSIS- (10 febbraio 2025));
- che le relazioni attestano la scomparsa o la remissione stabile della patologia;
- che il ricorrente ha sempre posseduto la patente dal 1990 al 2024 e che solo nell’ultimo rinnovo la stessa Commissione l’ha limitata a 3 mesi, senza adeguata motivazione;
- che il ricorrente non ha terapie in corso dal 2020; il ricorrente ha sospeso i farmaci per intolleranza, senza peggioramenti clinici;
- che il giudizio della Commissione si basa sull’estrapolazione di una sola frase dalla relazione del dott. -OMISSIS- ignorandone il quadro complessivo, che risulta invece compatibile con la guida;
- che la decisione sarebbe discriminatoria e immotivata atteso che il diniego appare basato su pregiudizi verso un ex paziente psichiatrico, in contrasto con principi normativi e linee guida nazionali e internazionali;
- che, quale conseguenza del giudizio di inidoneità, il ricorrente non può lavorare e non può assistere l’anziana madre in post-operatorio oncologico;
- che il provvedimento non indica i rimedi previsti dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Introduttivamente occorre respingere l’eccezione di inammissibilità per l’aspecificità dei motivi perché dall’esame del testo del ricorso è comunque individuabile il nucleo essenziale delle censure mosse al provvedimento impugnato.
7. Nel merito è necessario innanzitutto precisare che – secondo consolidati principi giurisprudenziali –il giudizio della Commissione medica svolge, nella materia qui in esame, un’attività connotata da ampia discrezionalità tecnica, assumendo a fondamento le cognizioni della scienza medica e specialistica. Di conseguenza, le valutazioni di inidoneità alla guida “ non possono essere sindacate nel merito e lo scrutinio di legittimità è ammissibile solo nelle ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici degli atti impugnati ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, n. 1814/2023).
8. Nel caso di specie, inoltre, occorre precisare in punto di fatto:
a) che la Commissione Medica Locale Patenti di Asugi aveva già in precedenza espresso giudizio negativo sull’idoneità alla guida del ricorrente il 10 settembre 2024 (doc. 3 della produzione documentale dell’Asugi del 2 dicembre 2025);
b) che tale giudizio era stato ulteriormente confermato dall’Unità Sanitaria Territoriale di RFI dopo la visita del 12 novembre 2024 (cfr. il verbale del 29 novembre 2024, sub doc. 6 della produzione documentale dell’Asugi del 2 dicembre 2025);
c) che nessuno dei due giudizi (CML e RFI) è stato impugnato dal ricorrente, per cui entrambi sono divenuti definitivi.
9. Viene allora in rilievo l’art. 129, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 secondo il quale “ la patente è sospesa fintanto che l’interessato produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici ”.
Dalla disposizione si ritrae che, una volta accertata l’inidoneità, per l’ottenimento di una diversa valutazione da parte della commissione medica locale occorre dimostrare il superamento della pregressa patologia posta a fondamento del giudizio di non idoneità.
Il che significa che l’accertamento cui è diretto il giudizio impugnato era limitato alla verifica del “recupero” dei requisiti psichici già in precedenza ritenuti assenti, naturalmente accertato con documentazione (esami, visite, referti, relazioni medico-specialistiche, ecc.) di data successiva a quelle di accertamento dell’inidoneità.
Si condivide perciò l’assunto della difesa dell’Amministrazione che – incontestato il precedente giudizio di non idoneità – era onere del ricorrente produrre alla commissione medica locale adeguata documentazione, successiva a quella che in precedenza lo aveva dichiarato inidoneo, atta a dimostrare il “recupero” dei requisiti.
10. Sennonché l’unica documentazione medica successiva all’ultimo giudizio di inidoneità che la Commissione ha potuto prendere in esame è la relazione del dott. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025 (doc. 11 della produzione documentale dell’Asugi del 2 dicembre 2025). Tutte le altre relazioni citate dal ricorrente (le relazioni del dott. -OMISSIS- sono del periodo marzo-settembre 2024 e la relazione del dott. -OMISSIS- è del 18 luglio 2024) sono infatti anteriori alle conclusioni della CML e di RFI del settembre-novembre 2024 che avevano già accertato, in via definitiva e incontestata, l’inidoneità del ricorrente.
11. Venendo alla relazione del dott. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025 occorre allora dare rilievo al fatto che la conclusione che ivi si legge conferma la sussistenza della patologia già in precedenza riscontrata, formulando una diagnosi di “ disturbo delirante tipo persecuzione, episodi multipli, attualmente in remissione parziale ”.
La relazione del dott. -OMISSIS-, specialista in psichiatria appartenente ad una struttura pubblica, attesta – in prossimità della successiva visita da parte della CML di -OMISSIS- del 15 aprile 2025 - appunto il fatto che il ricorrente, al momento della valutazione, era ancora affetto da una patologia rientrante in quelle previste dalla lettera G dell’Allegato III del d.lgs. n. 59/2011 come ostative alla guida.
Nient’affatto illogica o irrazionale è allora la considivisibile affermazione della Commissione che il fatto che la patologia riconosciuta sia “ in remissione parziale ” (come pure accertato nella relazione del 10 febbraio 2025) significa che la stessa è ancora presente e quindi continui a rappresentare una controindicazione per la guida dei veicoli.
12. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’attestazione dell’insussistenza dei requisiti di idoneità alla guida emessa dalla Commissione Medica Locale di -OMISSIS- il 15 aprile 2025 è sufficientemente motivata e poggia su un’istruttoria completa (avendo tenuto correttamente in considerazione la sola documentazione successiva alle precedenti non idoneità) e adeguata (è corretta l’interpretazione dell’indicazione della relazione del dott. -OMISSIS-). Il giudizio non è quindi né illogico né macroscopicamente viziato da incongruità o irragionevolezza.
13. In chiusura occorre pure ribadire che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’omessa indicazione dell’autorità giudiziaria a cui ricorrere e delle relative modalità non determinano l’illegittimità dell’atto (cfr., ex multis , T.A.R. F.V.G. n. 326/2023).
14. All’infondatezza delle censure consegue la reiezione della richiesta CTU medica.
15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
16. Il ricorrente va ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, già anticipatamente e provvisoriamente accordatogli dalla competente Commissione col decreto n. 6/2025, provvedendo con separato decreto alla liquidazione delle relative competenze ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
17. Le spese di lite, per la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
IE CO, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE CO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.