Rigetto
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04566/2025REG.PROV.COLL.
N. 01781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2024, proposto da
Regione del Veneto e Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Cusin, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
contro
Aviterre S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO Salvan, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01857/2023, resa tra le parti, ad oggetto: non ammissione alla graduatoria regionale per la finanziabilità di aziende agricole.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aviterre S.S. Società Agricola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali in sostituzione dell'avv. Antonella Cusin e Paolo Caruso in sostituzione dell'avv. Francesca Mantovan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame la Regione e l’Agenzia regionale impugnavano la sentenza n. 1857 del 2023 del Tar Veneto, di accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla società odierna appellata per l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Agenzia regionale aveva disposto e comunicato la non ammissibilità della domanda presentata per l’accesso ai benefici previsti nell’ambito del bando approvato con DGR n. 1732 dl 30 dicembre 2022. L’esito negativo si basava sulla circostanza per cui, rimanendo l’impianto fotovoltaico in proprietà di altro soggetto, la fattispecie si configurava come vincolo gravante sugli immobili, ciò che escludeva la finanziabilità dell’intervento ai sensi dell’All. B della D.G.R. n. 2112 del 19.12.2017 par. 2.2.1
All’esito del giudizio di prime cure, il Tar accoglieva il ricorso perché l’interpretazione letterale e funzionale degli Indirizzi in esame non consente di affermare che gli impianti fotovoltaici, presenti sulla copertura dei capannoni, rappresentino un ostacolo allo svolgimento concreto dell’attività di allevamento.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del bando;
- violazione ed errata applicazione del Bando di gara e degli Indirizzi Procedurali Generali, violazione e mancata applicazione degli artt. 952 e ss. del c.c. e dell’art. 71 del Regolamento UE 1303/2013;
- errata valutazione e travisamento dei fattori di pregiudizio derivanti dall’attività di produzione di energia elettrica, violazione del principio di insindacabilità delle valutazioni tecnico discrezionali della p.a., in ogni caso omessa ed errata valutazione del contenuto dei provvedimenti impugnati, errata e travisata lettura della documentazione acquisita, errore e difetto di motivazione della sentenza appellata.
La società appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. In relazione al primo motivo di appello, concernente la presunta inammissibilità per mancata impugnazione del bando, l’analisi degli atti di causa evidenzia come il bando, lungi dall’essere contestato, venga applicato ed interpretato, da parte dell’originario ricorso e della sentenza impugnata, in termini difformi da quanto posto a base dell’atto impugnato. Nel caso di specie, quindi, lungi dal porsi la questione della legittimità del bando, oggetto controverso ne è la diversa interpretazione, con la conseguenza che nessun onere di impugnazione faceva capo alla originaria parte ricorrente.
2.1 Per principio generale, l’onere/possibilità di immediata impugnazione delle previsioni di bando sussiste solo in presenza di una lesione concreta ed attuale della situazione giuridica dell'interessato, ravvisabile esclusivamente nei casi in cui le clausole impugnate precludano con assoluta certezza l'utile partecipazione, dovendosi altrimenti attendere l'emanazione dell'atto applicativo. In altri termini, la lesione solo potenziale - ossia determinata da una specifica e non scontata interpretazione delle clausole del bando - alla propria facoltà di partecipare con profitto alla procedura di contribuzione non è, quindi, sufficiente a sorreggere il ricorso sul piano dell'interesse, né può onerare la parte alla relativa immediata impugnazione.
2.2 Nel caso di specie la previsione del bando è stata fatta oggetto di diversa interpretazione da parte, rispettivamente, della p.a. negli atti impugnati e della parte odierna appellata e del Tar nel ricorso e nella sentenza di accoglimento.
2.3 Di conseguenza, in termini di oggetto controverso non si pone una questione di legittimità del bando – cui conseguirebbe l’onere di impugnazione - ma della corretta interpretazione ed applicazione dello stesso. Tanto è vero che le deduzioni di parte ricorrente, accolte dal Tar, si basavano proprio sulla violazione del bando e degli indirizzi procedurali generali, in quanto - nella prospettazione ricorrente fatta propria dalla sentenza impugnata - “l’interpretazione data da AVEPA e trasfusa nel decreto di non finanziabilità della domanda datato 06.09.2023 era incoerente e impossibile da far concordare proprio con il dato testuale dei primi”.
3. In relazione al secondo motivo di appello, il percorso argomentativo seguito dal Tar appare condivisibile e coerente sia alla disciplina applicata che alle risultanze di causa.
3.1 La società odierna appellata ha presentato domanda di finanziamento dell’acquisto dei fabbricati ad uso zootecnico siti in Comune di EL (PD) censiti al N.C.E.U. di detto comune al fg. 48 m.n. 304 sub. 6, che risultano anche catastalmente di piena e unica proprietà della Società Agricola La Pellegrina S.p.a. (futura dante causa di Aviterre s.s.). Parte appellante richiama la visura catastale del lastrico solare – censito al N.C.E.U. al fg. 35 m.n. 344 sub. 3 e al fg. 48 m.n. 304 sub. 4 – in proprietà Società Agricola La Pellegrina S.p.a., e con il diritto di superficie di Swiss & Global Asset Management SGR S.p.a. Il diritto di superficie riguarda il lastrico solare dei capannoni, oggetto di autonoma identificazione catastale e non costituente oggetto di domanda di finanziamento. Negli stessi atti notarili di costituzione del diritto di superficie è indicato che il diritto di superficie è costituito sugli immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di EL (PD) al fg. 42 m.n. 304 sub 3 (atto notarile del 28.05.2012, Rep. n. 2.506) e al fg. 42 m.n. 344 sub. 2 e m.n. 304 sub. 2 (atto notarile del 28.05.2012, Rep n. 2.504), che esulano dalla domanda di finanziamento
3.2 A fronte di tali emergenze, va condivisa la conclusione del Tar in ordine all’assenza degli elementi ostativi di cui alla formula della lex specialis a mente della quale l’immobile deve essere utilizzato per la destinazione ed il periodo stabiliti dalla misura e, in particolare per quanto rileva nella specie, deve essere libero da ipoteche e/o vincoli.
3.3 Se da un canto il diritto di superficie invocato non costituisce un vincolo alla titolarità dell’immobile in cui si svolge l’attività agricola in questione, da un altro canto lo stesso riguarda un bene, il lastrico solare, distinto da quello oggetto della domanda di contribuzione.
3.4 Il Reg. UE 1305/2013, art. 17, prevede che il PSR, con il tipo di intervento 4.1.1, eroghi sostegni a investimenti finalizzati all’obiettivo specifico “2 A” di “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole”.
3.4.1 Ciò che rileva è la necessità che l’investimento resti, per il periodo previsto, volto al funzionamento e miglioramento dell’azienda agricola.
3.4.2 Gli eventuali vincoli o ipoteche devono aver riguardo alla possibile incidenza su tale funzionamento; ciò va escluso nel caso di specie, dove il diritto di superficie riguarda un bene diverso e non ha alcuna incidenza sull’attività agricola. A quest’ultimo riguardo, nessun elemento concreto risulta specificato né indicato da parte appellante circa l’eventuale contrasto fra l’impianto produttivo di energie rinnovabili e l’attività agricola predetta, anche in termini di precedenti finanziamenti incompatibili; a tale proposito, peraltro, le deduzioni di parte odierna appellante vanno qualificate, come correttamente fatto dal Tar, in termini di inammissibile integrazione della motivazione.
4. In relazione al terzo motivo di appello, oltre alle considerazioni appena svolte, va rilevato che gli elementi dedotti non integrano motivi ostativi di cui alla lex specialis , riguardando eventi e situazioni di fatto che possono riguardare ogni attività collocata sul territorio ed affrontabili nei termini correttamente evidenziati da parte appellata. Invero, il paventato contrasto, in astratto ipotizzabile per qualsiasi impianto od attività circostante, non può riguardare impianti e manufatti conformi alla rispettiva normativa e quindi regolari.
4.1 In definitiva, in termini di corretta lettura della lex specialis , il diritto di superficie sul lastrico solare non integra un vincolo ostativo – nel senso giuridico dettato dal bando, in combinato disposto, non a caso, col concetto di ipoteca - alla titolarità dell’immobile, richiesta per l’ottenimento del contributo, in cui si svolge l’attività agricola.
4.2 Né le considerazioni circa un eventuale incompatibilità dell’attività agricola con la presenza dell’impianto fotovoltaico, risultano corroborate da elementi specifici istruttori né a disposizioni ostative di cui alla stessa lex specialis .
Tra l’altro, la modifica poi intervenuta, da parte della Regione Veneto, del criterio di cui trattasi (non applicabile nella specie) - secondo cui il fabbricato deve “essere libero da ipoteche, vincoli e/o altri diritti da parte di terzi” - rafforza la conclusione del primo giudice; per il quale la previsione del criterio secondo cui l’immobile oggetto di finanziamento deve “essere libero da ipoteche e/o vincoli” non consente di considerare come vincolo la proprietà superficiaria di altri sul lastrico solare.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO