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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. GIANCOLA BIAGIO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA ODESCALCHI N. 30 22100 COMO
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CONDELLO CP_1 C.F._3 ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA VARESINA, 1 22100 COMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche, in via istruttoria ed incidentale, così decidere: In via principale: Preso atto della riconosciuta servitù di scarico delle acque meteoriche, a favore del fondo dominante di proprietà degli attori e a carico del fondo servente del sig. riconosciuta CP_1 con atto di vendita dell'11 settembre 1960 a cura del notaio dott. con rep. n. 23637/6286, a Persona_1 sua volta richiamato dall'atto di vendita del 2 giugno 1995 a cura del notaio dott. Persona_2 con rep. n. 24.987/5917; accertare e dichiarare che gli interventi e le modifiche tutti descritti nella parte narrativa dell'atto introduttivo, apportati dal sig. in occasione dei lavori edili effettuati CP_1 sulla sua proprietà hanno modificato lo stato dei luoghi e sensibilmente ridotto la portata e il conseguente deflusso delle acque meteoriche, provocando ristagni e macchie di umidità ai pavimenti e alle pareti dell'immobile di proprietà degli attori;
e, per l'effetto, condannare il sig. al CP_1 ripristino a sua cura e spese, entro prefiggendo termine, dello stato dei luoghi mediante ripristino della piena funzionalità degli scarichi esistenti abusivamente modificati e ostruiti;
autorizzare, in caso di sua inerzia, gli attori a provvedere alla esecuzione delle relative opere a loro cura, ma a spese del convenuto;
condannare altresì il convenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati, che si quantificano, indicativamente e salvo migliore quantificazione anche alla luce della esperenda istruttoria, nella misura complessiva di Euro 8.000,00 (ottomila) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi giudicare : In via preliminare e di rito -- Accertare e dichiarare, per i motivi espressi in atti, la prescrizione/decadenza dal diritto al risarcimento dei danni con conseguente rigetto della relativa domanda. --In subordine rigettare essa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
ovvero, in -- estremo subordine, e nella denegata ipotesi, respingere comunque la domanda ex art 1227 c 2 c.c, ovvero limitarla ex comma 1 dell' art. citato e sempre in ogni caso limitatamente a quanto di immediata e diretta conseguenza del presunto ridimensionamento del pozzetto, previo e ove ne venisse fornita prova rigorosa. Nel merito e in via gradata --Rigettare tutte ed ognuna delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, indimostrate e non provate. - Rigettare in ogni caso la richiesta di rimessione in pristino degli scarichi in quanto infondata oltre che generica;
-Rigettare la richiesta di autorizzare gli attori a provvedere alla esecuzione in pristino degli scarichi;
In via istruttoria Nella denegata ipotesi di ammissione di alcuno dei capitoli di prova ex adverso dedotti, ammettersi prova contraria diretta a mezzo del teste dott. Ing via Testimone_1 Lario, 1 Cermenate (CO) su tutti i capitoli , nonché del teste via Grassi Testimone_2 Cermenate (CO) sul capitolo 4) e prova contraria indiretta sui seguenti capitoli rispetto al cap 2 attoreo: 1 vero che, in occasione e per l'esecuzione dei lavori edili di sistemazioni interna di locali con cambio di destinazione d'uso a piano terra e manutenzione straordinaria a piano primo oltre che opere di contenimento energetico sulla pareti perimetrali ) eseguiti nell'anno 2011 nell'immobile sito in Cermenate, via San Maurizio n. 2, è stato posizionato all'interno della proprietà del dott CP_1 un ponteggio come da doc 1 fasc. convenuto che le si rammostra;
2 vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo sub cap 1) l'area antistante il ponteggio, di proprietà degli attori era Parte_3 costituita da un soletta in cemento priva di vegetazione e/o alberi;
rispetto ai capitoli 3, 4, 5, 6, attorei: 3 vero che i lavori di posizionamento del ponteggio per l 'esecuzione nel 2011 dei lavori edili di sistemazioni interna di locali con cambio di destinazione d'uso a piano terra e manutenzione straordinaria a1 piano primo oltre che opere di contenimento energetico sulla pareti perimetrali, nell'immobile sito in Cermenate, via San Maurizio n. 2, proprietà del dott sono stati CP_1 eseguiti all'interno della proprietà come da doc 1 fasc convenuto che le si rammostra. Sul solo CP_1 capitolo 4: teste 4 vero che, i lavori edili di sistemazione interna di locali con Testimone_2
pagina 2 di 5 cambio di destinazione d'uso a piano terra e manutenzione straordinaria a piano primo oltre che opere di contenimento energetico sulla pareti perimetrali) del 2011 nell'immobile sito in Cermenate, via San Maurizio n. 2, proprietà del dott sono stati eseguiti dall'interno della proprietà di esso CP_1 come da doc 1 fasc convenuto che le si rammostra;
teste dott. Ing via Lario, 1 CP_1 Testimone_1 Cermenate (CO). In ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatar pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, proprietari di un'abitazione a Cermenate (CO), contraddistinta al mappale n. 2228 sub. 5-2-3 (ora mapp 7112 sub 1,2,3) deducevano che: -) il 26 settembre 2011 avevano sottoscritto con il convenuto, proprietario dei confinanti immobili identificati ai mappali nn. 7349 sub 701, 702, 703 e 704, una scrittura privata con la quale essi attori avevano autorizzavano il convenuto ad eseguire opere a confine (nello specifico una scala), pattuendo il posizionamento di ponteggio all'interno della loro proprietà; -) ultimati i lavori e rimosso il ponteggio, essi attori si erano accorti che il pozzetto di raccolta delle acque meteoriche posto sulla loro proprietà e a ridosso della linea di confine era stato notevolmente ridotto dagli originari 25 cm di diametro a 8 cm e che a distanza di qualche tempo si erano accorti anche che il tubo di scarico di emergenza posto al vano tecnico del locale interrato adibito a taverna, in occasione di piogge abbondanti non svolgeva più il suo compito di consentire lo scarico delle acque meteoriche, in quanto ostruito con materiale di riporto.
Tanto premesso, gli attori lamentavano che tali condotte avevano violato la servitù di scarico sotterranea di acque bianche posta a carico del fondo del convenuto di cui al mappale n. 448 A e costituita a favore dei fondi attorei, come da atto pubblico notaio del 1960, richiamato dall'atto di Per_1 compravendita del 1995 notaio Per_2
Concludevano affinché, accertata la servitù di scarico delle acque meteoriche a favore dei fondi attorei e a carico del fondo servente del vicino convenuto ed accertate le modifiche dello stato dei luoghi che avevano ridotto il deflusso delle acque meteoriche, provocando ristagni e macchie di umidità ai pavimenti e alle pareti dell'immobile di proprietà attorea, il convenuto fosse condannato al ripristino della piena funzionalità degli scarichi esistenti ovvero, in caso di inerzia, a provvedere alla esecuzione delle relative opere a loro cura, ma a spese del convenuto nonché condannato al risarcimento di tutti i danni cagionati quantificati in euro 8.000,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio negando la sussistenza della invocata servitù, non essendo il proprietario del fondo su cui insisteva lo scarico, nonché la ricostruzione ex adverso offerta dei lavori asseritamente eseguiti sulla proprietà attorea nel 2011 eccependo di non aver ridotto il pozzetto e/o la tubazione di scarico e il tubo di scarico di emergenza della taverna"; né comunque gli attori potevano vantare alcun diritto poiché era ormai maturata la prescrizione dal 2011.
E' stata espletata CTU.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Secondo la difesa attorea, la costituzione della servitù di scarico deriva dall'atto di compravendita 11.9.1960 dr. ed in particolare ai patti speciali, punto 2, nel quale si prevede che "attraverso il Per_1 mappale 448 sub A dei coniugi è concesso il diritto di passaggio delle acque Persona_3 mediante tubazione già esistente posta sottoterra per lo "scarico delle sole acque bianche nella fogna comunale".
Ne deriverebbe, secondo la difesa attorea, che a favore dei fondi di loro proprietà, acquistati con atto per rogito del 1995, sarebbe stata costituita la servitù di scarico gravante sulla particella n. Per_2 448 A di proprietà del convenuto.
A fronte di tale prospettazione, il convenuto ha negato sin dall'inizio, e continuato a ribadire anche nelle conclusionali, di non essere il proprietario di tale particella 448 A, con conseguente insussistenza di alcun diritto attoreo.
A fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto, parte attrice non ha fornito né ha offerto di fornire la prova, anche mediante eventuale visura catastale, dell'attuale nuova identificazione catastale della particella ove graverebbe la servitù, ma nemmeno dell'assetto proprietario.
pagina 4 di 5 Allo stato, dall'atto pubblico del 1960 risulta che il mappale 448 A è di proprietà dei coniugi Per_4 di cui è solo dedotto che si tratti dei nonni materni danti causa del convenuto, senza allegare
[...] alcunché a dimostrazione dell'assunto.
In tale quadro, difetta la prova della legittimazione dal lato passivo della servitù di scarico oggetto del lamentato danno, non essendo stato provato che il convenuto, il quale ha contestato l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, non risultando né proprietario, né comproprietario o titolare di altro diritto reale sul fondo.
In tali rilievi rimane assorbita ogni altra valutazione, poiché l'esistenza del diritto di servitù costituisce un prius, in difetto del quale la domanda va rigettata.
Sussistono giuste ragioni attesa la particolare obiettiva difficoltà delle questioni in fatto trattate tenuto conto anche della particolarità dei luoghi (con immobili confinanti a pochissima distanza), per compensare le spese di lite.
Le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico di entrambe le parti nella misura della metà le spese di ctu..
Como, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. GIANCOLA BIAGIO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA ODESCALCHI N. 30 22100 COMO
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CONDELLO CP_1 C.F._3 ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA VARESINA, 1 22100 COMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche, in via istruttoria ed incidentale, così decidere: In via principale: Preso atto della riconosciuta servitù di scarico delle acque meteoriche, a favore del fondo dominante di proprietà degli attori e a carico del fondo servente del sig. riconosciuta CP_1 con atto di vendita dell'11 settembre 1960 a cura del notaio dott. con rep. n. 23637/6286, a Persona_1 sua volta richiamato dall'atto di vendita del 2 giugno 1995 a cura del notaio dott. Persona_2 con rep. n. 24.987/5917; accertare e dichiarare che gli interventi e le modifiche tutti descritti nella parte narrativa dell'atto introduttivo, apportati dal sig. in occasione dei lavori edili effettuati CP_1 sulla sua proprietà hanno modificato lo stato dei luoghi e sensibilmente ridotto la portata e il conseguente deflusso delle acque meteoriche, provocando ristagni e macchie di umidità ai pavimenti e alle pareti dell'immobile di proprietà degli attori;
e, per l'effetto, condannare il sig. al CP_1 ripristino a sua cura e spese, entro prefiggendo termine, dello stato dei luoghi mediante ripristino della piena funzionalità degli scarichi esistenti abusivamente modificati e ostruiti;
autorizzare, in caso di sua inerzia, gli attori a provvedere alla esecuzione delle relative opere a loro cura, ma a spese del convenuto;
condannare altresì il convenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati, che si quantificano, indicativamente e salvo migliore quantificazione anche alla luce della esperenda istruttoria, nella misura complessiva di Euro 8.000,00 (ottomila) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi giudicare : In via preliminare e di rito -- Accertare e dichiarare, per i motivi espressi in atti, la prescrizione/decadenza dal diritto al risarcimento dei danni con conseguente rigetto della relativa domanda. --In subordine rigettare essa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
ovvero, in -- estremo subordine, e nella denegata ipotesi, respingere comunque la domanda ex art 1227 c 2 c.c, ovvero limitarla ex comma 1 dell' art. citato e sempre in ogni caso limitatamente a quanto di immediata e diretta conseguenza del presunto ridimensionamento del pozzetto, previo e ove ne venisse fornita prova rigorosa. Nel merito e in via gradata --Rigettare tutte ed ognuna delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, indimostrate e non provate. - Rigettare in ogni caso la richiesta di rimessione in pristino degli scarichi in quanto infondata oltre che generica;
-Rigettare la richiesta di autorizzare gli attori a provvedere alla esecuzione in pristino degli scarichi;
In via istruttoria Nella denegata ipotesi di ammissione di alcuno dei capitoli di prova ex adverso dedotti, ammettersi prova contraria diretta a mezzo del teste dott. Ing via Testimone_1 Lario, 1 Cermenate (CO) su tutti i capitoli , nonché del teste via Grassi Testimone_2 Cermenate (CO) sul capitolo 4) e prova contraria indiretta sui seguenti capitoli rispetto al cap 2 attoreo: 1 vero che, in occasione e per l'esecuzione dei lavori edili di sistemazioni interna di locali con cambio di destinazione d'uso a piano terra e manutenzione straordinaria a piano primo oltre che opere di contenimento energetico sulla pareti perimetrali ) eseguiti nell'anno 2011 nell'immobile sito in Cermenate, via San Maurizio n. 2, è stato posizionato all'interno della proprietà del dott CP_1 un ponteggio come da doc 1 fasc. convenuto che le si rammostra;
2 vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo sub cap 1) l'area antistante il ponteggio, di proprietà degli attori era Parte_3 costituita da un soletta in cemento priva di vegetazione e/o alberi;
rispetto ai capitoli 3, 4, 5, 6, attorei: 3 vero che i lavori di posizionamento del ponteggio per l 'esecuzione nel 2011 dei lavori edili di sistemazioni interna di locali con cambio di destinazione d'uso a piano terra e manutenzione straordinaria a1 piano primo oltre che opere di contenimento energetico sulla pareti perimetrali, nell'immobile sito in Cermenate, via San Maurizio n. 2, proprietà del dott sono stati CP_1 eseguiti all'interno della proprietà come da doc 1 fasc convenuto che le si rammostra. Sul solo CP_1 capitolo 4: teste 4 vero che, i lavori edili di sistemazione interna di locali con Testimone_2
pagina 2 di 5 cambio di destinazione d'uso a piano terra e manutenzione straordinaria a piano primo oltre che opere di contenimento energetico sulla pareti perimetrali) del 2011 nell'immobile sito in Cermenate, via San Maurizio n. 2, proprietà del dott sono stati eseguiti dall'interno della proprietà di esso CP_1 come da doc 1 fasc convenuto che le si rammostra;
teste dott. Ing via Lario, 1 CP_1 Testimone_1 Cermenate (CO). In ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatar pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, proprietari di un'abitazione a Cermenate (CO), contraddistinta al mappale n. 2228 sub. 5-2-3 (ora mapp 7112 sub 1,2,3) deducevano che: -) il 26 settembre 2011 avevano sottoscritto con il convenuto, proprietario dei confinanti immobili identificati ai mappali nn. 7349 sub 701, 702, 703 e 704, una scrittura privata con la quale essi attori avevano autorizzavano il convenuto ad eseguire opere a confine (nello specifico una scala), pattuendo il posizionamento di ponteggio all'interno della loro proprietà; -) ultimati i lavori e rimosso il ponteggio, essi attori si erano accorti che il pozzetto di raccolta delle acque meteoriche posto sulla loro proprietà e a ridosso della linea di confine era stato notevolmente ridotto dagli originari 25 cm di diametro a 8 cm e che a distanza di qualche tempo si erano accorti anche che il tubo di scarico di emergenza posto al vano tecnico del locale interrato adibito a taverna, in occasione di piogge abbondanti non svolgeva più il suo compito di consentire lo scarico delle acque meteoriche, in quanto ostruito con materiale di riporto.
Tanto premesso, gli attori lamentavano che tali condotte avevano violato la servitù di scarico sotterranea di acque bianche posta a carico del fondo del convenuto di cui al mappale n. 448 A e costituita a favore dei fondi attorei, come da atto pubblico notaio del 1960, richiamato dall'atto di Per_1 compravendita del 1995 notaio Per_2
Concludevano affinché, accertata la servitù di scarico delle acque meteoriche a favore dei fondi attorei e a carico del fondo servente del vicino convenuto ed accertate le modifiche dello stato dei luoghi che avevano ridotto il deflusso delle acque meteoriche, provocando ristagni e macchie di umidità ai pavimenti e alle pareti dell'immobile di proprietà attorea, il convenuto fosse condannato al ripristino della piena funzionalità degli scarichi esistenti ovvero, in caso di inerzia, a provvedere alla esecuzione delle relative opere a loro cura, ma a spese del convenuto nonché condannato al risarcimento di tutti i danni cagionati quantificati in euro 8.000,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio negando la sussistenza della invocata servitù, non essendo il proprietario del fondo su cui insisteva lo scarico, nonché la ricostruzione ex adverso offerta dei lavori asseritamente eseguiti sulla proprietà attorea nel 2011 eccependo di non aver ridotto il pozzetto e/o la tubazione di scarico e il tubo di scarico di emergenza della taverna"; né comunque gli attori potevano vantare alcun diritto poiché era ormai maturata la prescrizione dal 2011.
E' stata espletata CTU.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Secondo la difesa attorea, la costituzione della servitù di scarico deriva dall'atto di compravendita 11.9.1960 dr. ed in particolare ai patti speciali, punto 2, nel quale si prevede che "attraverso il Per_1 mappale 448 sub A dei coniugi è concesso il diritto di passaggio delle acque Persona_3 mediante tubazione già esistente posta sottoterra per lo "scarico delle sole acque bianche nella fogna comunale".
Ne deriverebbe, secondo la difesa attorea, che a favore dei fondi di loro proprietà, acquistati con atto per rogito del 1995, sarebbe stata costituita la servitù di scarico gravante sulla particella n. Per_2 448 A di proprietà del convenuto.
A fronte di tale prospettazione, il convenuto ha negato sin dall'inizio, e continuato a ribadire anche nelle conclusionali, di non essere il proprietario di tale particella 448 A, con conseguente insussistenza di alcun diritto attoreo.
A fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto, parte attrice non ha fornito né ha offerto di fornire la prova, anche mediante eventuale visura catastale, dell'attuale nuova identificazione catastale della particella ove graverebbe la servitù, ma nemmeno dell'assetto proprietario.
pagina 4 di 5 Allo stato, dall'atto pubblico del 1960 risulta che il mappale 448 A è di proprietà dei coniugi Per_4 di cui è solo dedotto che si tratti dei nonni materni danti causa del convenuto, senza allegare
[...] alcunché a dimostrazione dell'assunto.
In tale quadro, difetta la prova della legittimazione dal lato passivo della servitù di scarico oggetto del lamentato danno, non essendo stato provato che il convenuto, il quale ha contestato l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, non risultando né proprietario, né comproprietario o titolare di altro diritto reale sul fondo.
In tali rilievi rimane assorbita ogni altra valutazione, poiché l'esistenza del diritto di servitù costituisce un prius, in difetto del quale la domanda va rigettata.
Sussistono giuste ragioni attesa la particolare obiettiva difficoltà delle questioni in fatto trattate tenuto conto anche della particolarità dei luoghi (con immobili confinanti a pochissima distanza), per compensare le spese di lite.
Le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico di entrambe le parti nella misura della metà le spese di ctu..
Como, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5