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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Achille Reccia (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via
Togliatti n. 1;
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
resistenti contumaci
OGGETTO: “Indennità ferie non retribuite”.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 34,09 giorni di ferie maturate e non godute
-ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale
CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione
Scolastica di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro
1.570,54 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 34,09 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021;
- Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
- Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese.”
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricors o depositato il 09.01.2025 , chiede Parte_1
l'accertamento del proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021.
In particolare, la ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, ai sens i dell'art. 1 comma 54 L. n.
228/2012, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni
Pag. 2 di 7 con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della relativa indennità.
[...]
Stante la ritualità della notifica, le parti res istenti non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 20.03.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decis ione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gr adi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sos pensione delle lezioni definiti dai calendar i scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo n on super iore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanz a pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificaz ioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuar io o docente con contratto fino al termine delle lez ioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di fer ie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruir e
Pag. 3 di 7 delle ferie. 56. Le dispos izioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contr atti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contr attuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021 – alcuna indennità sostitutiva p er ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonos tante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanz a ministeriale e determinate per la R egione a Controparte_2
specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta pres tazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, attes o che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del per iodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di for nire la prova del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mes i dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Pag. 4 di 7 Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
“attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella s ottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza T ribunale di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applic ato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo i nutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della per dita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa inter na
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012,
Pag. 5 di 7 come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'ar t. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla C orte di Giustiz ia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C -619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il pr oprio diritto alle fer ie prima della cessazione del rapporto di lavor o.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle le zioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non ris ulta che la docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici;
nè il - rimasto contumace - ha CP_1
contestato le allegazioni d ella ricorrente.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, alla ricorrente spettano le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie pari complessivamente alla somma lorda di euro 1.570,54.
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza , tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamen te pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 40/2025 R. G. L.:
1) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di € 1.570,54 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2019/202 0 e 2020/2021, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della suddetta somma a favore di Parte_1
, oltre interessi legali dal d ovuto al saldo.
[...]
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente - con Controparte_3
distrazione in favore de l procurator e antistatari o - le spese del giudizio, liquidate in euro 460,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o in data 2 1.03.202 5
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzos i.
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Achille Reccia (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via
Togliatti n. 1;
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
resistenti contumaci
OGGETTO: “Indennità ferie non retribuite”.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 34,09 giorni di ferie maturate e non godute
-ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale
CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione
Scolastica di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro
1.570,54 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 34,09 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021;
- Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
- Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese.”
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricors o depositato il 09.01.2025 , chiede Parte_1
l'accertamento del proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021.
In particolare, la ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, ai sens i dell'art. 1 comma 54 L. n.
228/2012, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni
Pag. 2 di 7 con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della relativa indennità.
[...]
Stante la ritualità della notifica, le parti res istenti non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 20.03.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decis ione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gr adi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sos pensione delle lezioni definiti dai calendar i scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo n on super iore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanz a pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificaz ioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuar io o docente con contratto fino al termine delle lez ioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di fer ie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruir e
Pag. 3 di 7 delle ferie. 56. Le dispos izioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contr atti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contr attuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021 – alcuna indennità sostitutiva p er ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonos tante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanz a ministeriale e determinate per la R egione a Controparte_2
specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta pres tazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, attes o che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del per iodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di for nire la prova del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mes i dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Pag. 4 di 7 Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
“attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella s ottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza T ribunale di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applic ato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo i nutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della per dita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa inter na
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012,
Pag. 5 di 7 come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'ar t. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla C orte di Giustiz ia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C -619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il pr oprio diritto alle fer ie prima della cessazione del rapporto di lavor o.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle le zioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non ris ulta che la docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici;
nè il - rimasto contumace - ha CP_1
contestato le allegazioni d ella ricorrente.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, alla ricorrente spettano le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie pari complessivamente alla somma lorda di euro 1.570,54.
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza , tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamen te pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 40/2025 R. G. L.:
1) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di € 1.570,54 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2019/202 0 e 2020/2021, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della suddetta somma a favore di Parte_1
, oltre interessi legali dal d ovuto al saldo.
[...]
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente - con Controparte_3
distrazione in favore de l procurator e antistatari o - le spese del giudizio, liquidate in euro 460,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o in data 2 1.03.202 5
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzos i.
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