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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11696
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Dibenedetto ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2506/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 10.06.2021, ad istanza di CP_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 17000,46 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente contestava solo genericamente il quantum ingiunto con il decreto opposto facendo rilevare solo lo stato di pensionata.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.07.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opponente.
Con ordinanza del 06.09.2023 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
21.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel pagina 2 di 4 corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dall'opponente.
La opposta ha depositato sia il contratto di cessione che la lista dei crediti ceduti da cui si evince che il credito vantato nei confronti di è ricompreso tra quelli oggetto di cessione. Parte_1
La società opposta ha pure depositato il contratto di finanziamento che riporta esattamente tutte le condizioni economiche sottoscritte dalla parte debitrice.
La contestazione di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
Deve anche rilevarsi il comportamento dell'opponente che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2506/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 10.06.2021;
pagina 3 di 4 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 21.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11696
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Dibenedetto ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2506/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 10.06.2021, ad istanza di CP_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 17000,46 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente contestava solo genericamente il quantum ingiunto con il decreto opposto facendo rilevare solo lo stato di pensionata.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.07.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opponente.
Con ordinanza del 06.09.2023 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
21.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel pagina 2 di 4 corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dall'opponente.
La opposta ha depositato sia il contratto di cessione che la lista dei crediti ceduti da cui si evince che il credito vantato nei confronti di è ricompreso tra quelli oggetto di cessione. Parte_1
La società opposta ha pure depositato il contratto di finanziamento che riporta esattamente tutte le condizioni economiche sottoscritte dalla parte debitrice.
La contestazione di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
Deve anche rilevarsi il comportamento dell'opponente che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2506/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 10.06.2021;
pagina 3 di 4 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 21.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4