Ordinanza cautelare 4 dicembre 2015
Sentenza 24 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 24/02/2021, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2021
N. 00254/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aspiag Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Zago, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
nei confronti
Equitalia Nord S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota 22/10/2013 pratica n. 2013/13786 dell'Area 5 Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa avente ad oggetto: "Segnalazione certificato Inizio Attività prot. n. 13786 del 4/3/2013. Mancato pagamento del contributo di costruzione. Determinazione Sanzione Amministrativa pecuniaria ex art. 42 lett. b) D.P.R. 380/2001. Diffida pagamento";
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 34138 del 5/6/2013 e la successiva nota prot. 48922 del 9/8/2013, nonchè per quanto occorra, l'art. 90 del Regolamento Edilizio del Comune di Bassano del Grappa;
quanto ai motivi aggiunti:
- della cartella di pagamento n. 021 00055929 89 emessa da Equitalia Nord S.p.A., Agente della riscossione - prov. di Bolzano, trasmessa l'1/10/2015, con la quale si intima il pagamento della somma iscritta a ruolo di Euro 70.205,68, relativa al supposto mancato pagamento del contributo di costruzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente contesta la pretesa del Comune di Bassano del Grappa di assoggettare al pagamento del contributo di costruzione la rimodulazione interna di preesistenti superfici commerciali già adibite all’esercizio dell’attività di vendita al pubblico e per la cui realizzazione è già stato assolto “a monte” il contributo per il rilascio del relativo permesso di costruire, ivi compresa la quota afferente al costo di costruzione.
Secondo la ricorrente, quello che l’Amministrazione comunale ha qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia – e quindi soggetto al pagamento del contributo di costruzione – sarebbe invece un mero intervento di “frammentazione” di un preesistente esercizio commerciale per ricavarne due distinte unità, realizzato mediante la semplice creazione di pareti divisorie interne, rientrante nell’ambito della cd. attività edilizia libera: di qui l’illegittimità degli atti impugnati, che si assumono viziati da eccesso di potere nonché adottati dalla P.A. in violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 22, D.P.R. n. 380/200 e dell’art. 90 del Regolamento edilizio comunale.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.
All’udienza in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
La ricorrente ha suddiviso in due unità immobiliari un preesistente, più ampio esercizio commerciale ubicato all'interno di un centro commerciale per ricavarne due distinte strutture di vendita; in tal modo Aspiag ha creato due esercizi commerciali di dimensioni inferiori ma perfettamente autosufficienti (ciascuna unità di vendita risulta dotata di un proprio accesso per il pubblico, di distinti servizi igienici e di separati depositi), in grado di attrarre una clientela diversificata e — almeno in ipotesi — maggiore rispetto a quella dell'unico negozio iniziale.
Ciò rileva soprattutto sotto il profilo urbanistico, comportando un aggravio del relativo carico in dipendenza della creazione di una struttura edilizia qualitativamente differente, pur se identica dal punto di vista esterno e strutturale.
In base alla disciplina in vigore all’epoca di realizzazione dell’intervento (art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.l. 12 settembre 2014 n. 133), applicabile ratione temporis in base al principio tempus regit actum, il frazionamento e la creazione di due unità immobiliari realizzata attraverso la posa in opera di pareti divisorie all’interno dell’immobile originario configurano un intervento di ristrutturazione edilizia, che, come tale, va assoggettato a contributo di costruzione.
La giurisprudenza amministrativa ha, invero, chiarito che “il generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, la ristrutturazione edilizia comporta tale dovere allorchè sussista tale carico, che va riscontrato anche in caso di divisione e frazionamento di immobile che da uno si trasforma in due unità, con distinti ingressi e servizi.
Anche in tale ipotesi, consistente nella divisione e frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità, stante l’autonoma utilizzabilità delle stesse, si realizza un aumento dell’impatto sul territorio e sono dovuti i relativi oneri. Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l'edificio - con variazioni riguardanti nella loro interezza le parti esterne ed interne del fabbricato - ma è soltanto sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico «socio - economico » che l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una divisione o frazionamento dell'immobile in due unità o fra due o più proprietari” (Cons. St. n. 2838/2012; in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27/03/2018, n.3412 secondo cui “ Il successivo frazionamento edilizio, ossia la creazione da una preesistente unità immobiliare di più distinte consistenze autonomamente utilizzabili, pur nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, configura in sé un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che la risultante dell'intervento consiste comunque nella creazione di un organismo edilizio diverso da quello precedente”).
In applicazione dei suesposti principi, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO