Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei
SInori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 488/24 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Cioccia e dall'avv. Marina Barbuto, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Frascati, Viale Vittorio
Veneto n. 5
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), _1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Bucci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma alla Via Carlo Galassi Paluzzi n. 5
, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentato pro- tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, P.IVA_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
APPELLATI
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 293/2024 emessa dal Tribunale di
Roma il 12 dicembre 2023 e pubblicata in data 8 gennaio 2024, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 25426/2023 - determinazione quote di pensione reversibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 ha appellato la sentenza Parte_1
indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda di determinazione della quota della pensione di reversibilità del defunto Persona_1
formulata da titolare di assegno divorzile, aveva così testualmente _1
deciso:
-dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto venga Persona_1
attribuita, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del pensionato, in ragione del 65% alla coniuge divorziata e del 35% al coniuge _1
superstite Parte_1
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione di legge art. 5 comma 6 e art 9 della legge 898 del
1970. Vizio di motivazione della sentenza. Illogicità del provvedimento. Errata interpretazione di legge circa fatti fondamentali per il decidere.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità, oltre al criterio della durata legale del matrimonio, considerato in via esclusiva dal primo giudice, quest'ultimo avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i “criteri correttivi” indicati dall'art. 5, sesto comma, legge
898/70, dall'elaborazione dottrinale e dalla giurisprudenza;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, terzo comma, e 5 della L. n.898 del
1970. Errata interpretazione e/o violazione in ordine ad una circostanza determinante: omessa rilevanza della convivenza prematrimoniale. R.G. 488/2024
Sul punto, la ha lamentato che nel determinare la quota della pensione di Pt_1
reversibilità in favore della coniuge divorziata, il Tribunale non aveva valorizzato in alcun modo la lunga unione pre-matrimoniale tra la e il Pt_1 Per_1
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della L. n.898 del 1970, sui criteri correttivi, alla luce della interpretazione giurisprudenziale. Vizio di motivazione. Omessa rilevanza dell'apporto morale, assistenziale e materiale prestato dalla al marito. Pt_1
Ha rilevato a tal fine la ricorrente che la sig.ra e la figlia Parte_1 Persona_2 erano state le uniche persone impegnate nella cura e nell'assistenza del non Per_1 avendo quest'ultimo, affetto da gravi patologie (perdite di memoria, cecità, difficoltà di deambulazione) e riconosciuto invalido al 100% in seguito a un incidente stradale in bicicletta occorsogli nel 2014, altri familiari che potessero coadiuvarlo.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della L. n.898 del 1970, sui criteri correttivi, alla luce della interpretazione giurisprudenziale. Errata interpretazione e/o violazione in ordine ad una circostanza determinante: sproporzione tra quota di reversibilità attribuito alla sig.ra e importo _1 dell'assegno divorzile.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto in favore della una quota di pensione di reversibilità di gran lunga _1 superiore rispetto all'importo dell'assegno divorzile da lei percepito, di appena €
465,00 mensili.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della L. n.898 del 1970, sui criteri correttivi, alla luce della interpretazione giurisprudenziale. Sul raffronto delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti.
Ha dedotto, al riguardo la ricorrente che il Tribunale, travalicando anche i limiti della propria indagine, aveva dato rilievo determinante al confronto delle capacità reddituali delle parti, affermando, tra l'altro, che “l'assegno divorzile goduto dalla ricorrente rappresentava un apporto economico solo parzialmente in grado di sopperire alle sue esigenze”.
Ha quindi concluso chiedendo: R.G. 488/2024
- in via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui agli artt.
283 e 351 c.p.c., anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;
- nel merito, ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata nella parte nella parte in cui ha disposto che la pensione di reversibilità relativa al defunto venisse attribuita, con decorrenza dal Persona_1
mese successivo a quello del decesso del pensionato, in ragione del 65% alla coniuge divorziata e del 35% al coniuge superstite e, per _1 Parte_1
l'effetto, ridurre la quota della pensione di reversibilità attribuita alla sig.ra
[...] nella misura minima, anche parametrata all'assegno divorzile. _1
Disporre la decorrenza della attribuzione della quota alla SI.ra dalla _1
domanda giudiziale.
In ogni caso prevedere che l'importo da ripartire sia esclusivamente il 60% della pensione di reversibilità, tenuto conto che il 20% spetta alla figlia Persona_3
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con successiva istanza depositata il 3 aprile 2024 , prospettando “la Parte_1 manifesta fondatezza dell'impugnazione e, soprattutto, l'imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza”, ha chiesto a questa
Corte di disporre l'immediata sospensione, eventualmente anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata o, in subordine, l'anticipazione dell'udienza fissata per il 20.02.2025.
Questa Corte, decidendo nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 20 giugno
2024 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dall'appellante.
Con memoria depositata il 16 gennaio 2025 si è costituita in giudizio _1 la quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'appello, per omessa indicazione delle ragioni per le quali sarebbero state erroneamente indicate le percentuali di pensione di reversibilità spettanti alle parti.
Nel merito, l'appellata ha rilevato la assoluta infondatezza del gravame, deducendo che il primo giudice, facendo buon governo dei principi legislativi, della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in tema di ripartizione della R.G. 488/2024
pensione di reversibilità tra l'ex coniuge e il coniuge superstite, aveva correttamente: preso in considerazione il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni delle parti
(17 anni il rapporto matrimoniale con la sig.ra e 7 anni quello con la sig.ra _1
; dato rilievo alla lunga convivenza tra la sig.ra e il sig. Pt_1 Parte_1 Per_1
facendo riferimento, quindi, ad un periodo complessivo di circa 29 anni;
[...] considerato l'assegno di mantenimento della signora osservando che _1
«l'assegno divorzile goduto dalla ricorrente rappresentava un apporto economico solo parzialmente in grado di sopperire alle sue esigenze»; tenuto conto dell'incidenza delle rispettive situazioni economiche e patrimoniali, nonché della capacità lavorativa delle parti, evidenziando che: I) sussiste un notevole divario economico tra le due aventi diritto a scapito della sig.ra II) la sig.ra dispone di risorse _1 Parte_1
superiori, considerato che svolge attività lavorativa e ha un reddito netto annuo di circa
€ 26.300,00 (reddito da lavoro dipendente, risultante dalla CU 2023 dell'appellante, di
€ 34.602,53); III) ha una figlia maggiorenne ancora studentessa, a sua volta beneficiaria di una quota di reversibilità del padre;
IV) è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare comprensivo di due appartamenti in piena proprietà, oltre a quello ove vive con la figlia, di cui è titolare del diritto di abitazione, oltre che di ½ del diritto di proprietà; V) la sig.ra invece, oramai ottantenne, gode solo _1 dell'assegno sociale per vivere.
Con memoria depositata il 20 gennaio 2025 si è costituito l' , il quale ha concluso CP_3
chiedendo a questa Corte di decidere secondo giustizia in ordine al riconoscimento del diritto alla quota di pensione di reversibilità dell'appellante e dell'appellata, con compensazione totale delle spese di lite nei confronti dell' . CP_3
Con decreto del 2 gennaio 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 20 febbraio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECIONE
Ve preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione delle ragioni per le quali il primo giudice avrebbe errato nella determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettante alle parti.
L'eccezione è priva di fondamento, posto che dal complessivo contenuto dell'atto di gravame si rileva senza alcuna incertezza che la ha contestato la Pt_1
determinazione della quota della pensione di reversibilità effettuata dal primo giudice R.G. 488/2024
in favore della coniuge divorziata sulla base di una serie di specifici e circostanziati rilievi, lamentando, in particolare, che a tal fine il Tribunale: avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i “criteri correttivi” indicati dall'art. 5, sesto comma, legge 898/70, dall'elaborazione dottrinale e dalla giurisprudenza;
non aveva valorizzato in alcun modo la lunga unione pre-matrimoniale tra la e Pt_1
il Per_1
non aveva considerato l'apporto morale, assistenziale e materiale prestato dalla al marito;
Pt_1
aveva riconosciuto in favore della una quota di pensione di reversibilità di _1 gran lunga superiore rispetto all'importo dell'assegno divorzile da lei percepito, di appena € 465,00 mensili.
In considerazione della dettagliata e circostanziata indicazione delle ragioni in relazione alle quali l'appellante contesta la determinazione delle quote di pensione effettuata dal primo giudice, il motivo si rivela del tutto privo di fondamento e non può essere accolto.
Nel merito, rileva questa Corte che, come emerge dagli atti di causa, il matrimonio tra ed è durato dal 4 dicembre 1971, data delle nozze, _1 Persona_1
fino al 23 dicembre 1988, data di emissione della sentenza del Tribunale Civile di
Roma, di cessazione degli effetti civili, mentre la convivenza matrimoniale è invece durata molto meno (appena undici anni), essendo tra i coniugi intervenuta la separazione nel 1982 (come si rileva dalla sentenza di divorzio prodotta dall'appellata).
Il matrimonio del con la ha avuto, invece, una durata di circa sei anni e Per_1 Pt_1
quattro mesi, dal 12 novembre 2015, giorno delle nozze, fino al 21 marzo 2022 (data del decesso del , ma il relativo rapporto affettivo, comprensivo anche del periodo Per_1
di convivenza, ha invece avuto una durata maggiore (circa 29 anni), essendo certamente iniziato, come stabile situazione di fatto, nel 1993, come dichiarato dai due testimoni escussi in primo grado, ed Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente sorella e amica della odierna appellata. Dall'unione, inoltre, nel 2001
è nata la figlia . Persona_2
Ritiene questa Corte che poiché l'istruttoria svolta si è rivelata sufficiente ad individuare la sostanziale durata delle rispettive convivenze delle parti con il Per_1
non sia necessario in questa sede procedere ad ulteriori accertamenti sullo specifico R.G. 488/2024
punto in contestazione, tenuto conto, soprattutto, che il criterio temporale costituisce soltanto uno degli elementi di valutazione, ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuna parte.
Va a tal fine sottolineato che al criterio legale della durata dei matrimoni e delle convivenze occorre aggiungere (Cass. ord. n. 21247 del 23-7-2021; Cass. ord. n. 8263 del 28-4-2020) che: la nata nel 1966, svolge attività lavorativa e percepisce un reddito netto annuo Pt_1 di circa € 26.300,00 (reddito da lavoro dipendente, risultante dalla CU 2023 dell'appellante); è proprietaria di numerosi beni immobili in Roma: intera proprietà di un appartamento in Via delle Medaglie d'Oro n. 408, di mq. 120; intera proprietà di un appartamento in Corso Trieste n. 34 di 5 vani;
quota di ½ della proprietà di un appartamento in Corso Trieste n. 34, di cinque vani;
intera proprietà di un appartamento in Via D'Achiardi 5 di 9 vani e di un locale di mq 10; la nata nel 1944, è invalida al 40% e percepisce una pensione netta di circa € _1
400,00 al mese. Ella al momento della morte del percepiva a titolo di assegno Per_1 divorzile € 465,00 al mese.
Tenuto conto di tutti questi elementi unitariamente valutati, si ritiene di non poter condividere la decisione del Tribunale, relativamente alla misura della quota di pensione di reversibilità riconosciuta in favore di (35%), dovendo ai fini Parte_1
della individuazione di detta quota tenersi conto, oltre che della durata complessiva della convivenza prematrimoniale e del matrimonio, anche della presenza di una figlia, nata dall'unione con il defunto nonché dell'assistenza da lei prestata Persona_1 all'anziano coniuge, affetto negli ultimi anni di vita da gravi patologie invalidanti, come certificato in atti.
Va poi sottolineato che nello stabilire le rispettive quote di pensione di reversibilità spettanti alle parti, il tribunale non ha tenuto conto del fatto che la era titolare _1
di un assegno divorzile di appena € 465,00.
È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione delle quote il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre
1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità R.G. 488/2024
dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass., 30 marzo 2004,
n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. 13 novembre 2020, n. 25656).
Ora, se l'assegno divorzile, come affermato dalla Corte di legittimità, non può costituire certamente un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge,
è tuttavia pur vero che il relativo importo deve essere tenuto in considerazione, ai fini della definizione delle quote di pensione. Omettere qualsivoglia riferimento a tale criterio correttivo, valorizzando esclusivamente la durata del matrimonio e le situazioni economico-patrimoniali delle parti, può invero comportare il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, di una quota mensile di pensione di reversibilità di gran lunga superiore all'importo dell'assegno, e ciò, evidentemente, non trova alcuna giustificazione nelle finalità solidaristiche che presiedono il trattamento di reversibilità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutti gli evidenziati elementi, questa Corte ritiene quindi che, in riforma della sentenza impugnata, in R.G. 488/2024
favore della odierna appellante debba essere riconosciuta la quota del 65 % della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, e in favore dell'appellata la quota del 35%.
In tal modo, viene, invero, sensibilmente ridotto il consistente e non giustificabile divario tra l'importo della quota di pensione (€ 2004,83 tenuto conto del 20% spettante alla figlia ) e quello dell'assegno divorzile ( € 465,00), che Persona_2
scaturirebbe dalla applicazione della quota riconosciuta dal primo giudice in favore della (65%). _1
Con il riconoscimento della quota del 35% si ottiene, invero, un importo di pensione di reversibilità (1.079,4), in favore della odierna appellata, più vicino a quello dell'assegno divorzile (€ 465,00).
La decorrenza della applicazione delle suddette quote resta quella stabilita dal
Tribunale.
Ai fini della determinazione del dovuto, l' dovrà preventivamente sottrarre CP_3
l'importo della quota di pensione di reversibilità spettante alla figlia , Persona_2 fino a quando quest'ultima avrà diritto a tale emolumento.
Tenuto conto della necessità di adire il giudice, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità, si ritiene di dover compensare anche in questo grado per intero le spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 26 gennaio 2024, avverso la sentenza n. 293/2024 emessa dal
Tribunale di Roma il 12 dicembre 2023 (pubblicata l'8 gennaio 2024), nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere favorevole del P.G., in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado (capo 1), che conferma nel resto, così provvede:
1. Determina la quota della pensione di reversibilità di spettante al Persona_1
coniuge divorziato nella misura del 35% e la quota del medesimo _1
trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite nella Parte_1
misura del 65%, il tutto da calcolare sull'importo residuo, sottratta la quota spettante alla figlia del defunto fino a Persona_1 Persona_3 quando quest'ultima avrà diritto alla percezione della pensione di reversibilità del padre, e successivamente sull'intero importo della pensione erogata dall' in CP_3
favore dei superstiti;
2. compensa per intero tra tutte le parti le spese del grado di appello. R.G. 488/2024
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente rel. estensore
(dott.ssa Sofia Rotunno)