Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5251/2023 RG avente
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GENNARO CRISPO, ed elett.nte dom.ta in Via Parte_1
Giuseppe Di Prisco, 187, Ottaviano;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ELISA NANNUCCI. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti Con ricorso depositato in data 28/09/2023 la ricorrente, bracciante agricola con mansioni di raccoglitrice deduceva;
di essere affetta da: “cardiopatia ipertensiva;
distiroidismo multi nodulare con ipotiroidismo;
obesità di grado elevato;
sindrome del tunnel carpale bilaterale;
cisti renale;
osteoartrosi polidistrettuale di grado marcato con produzioni steofitosiche multiple;
discopatia cervicale multipla e lombo sacrale multipla con mielopatia da compressione;
mastopatia bilaterale nodulare;
ivc arti inferiori con varicosità di grado elevato;
fobromiolipoma collo;
sindrome ansioso - depressiva”; di aver inoltrato, in data 05/0872022, CP_ all' domanda n.2109934800100 per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata;
di aver CP_ l' con provvedimento del 16/09/2022 respinto la domanda per carenza del requisito sanitario. Ciò premesso, ritenendo sussistenti il requisito contributivo e sanitario, la ricorrente agiva in CP_ giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accertamento dello status di invalida in misura pari o superiore all'80%, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dalla domanda amministrativa e del pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi come per legge, con condanna dell'Istituto al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Costituitosi l' evidenziava l'infondatezza della domanda in particolare per l'insussistenza CP_1 del requisito sanitario, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La pensione anticipata consiste in un trattamento di vecchiaia che, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%, deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile consentendo il pensionamento sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.
503 del 1992.
Ed invero, la legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, affermando tuttavia all'art. 1 punto 8 che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%, pertanto a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
In sostanza, laddove ricorra uno stato di invalidità non inferiore alla soglia prevista per legge
(80%) si ha una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo. Quanto all'accertamento dell'invalidità necessaria per accedere a tale deroga ai limiti di età per i normali pensionamenti, come chiarito dalla Cassazione, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti per l'invalidità civile (Cass. Sentenza n. 9081/2013). Come chiarito di recente dalla Cassazione, in punto di decorrenza, anche alla pensione di vecchiaia anticipata trova applicazione il cd. regime delle finestre per cui ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo (Cassazione civile sez. lav.,
28/01/2021, n.1931), così come già affermato dalla S.C. in relazione al regime di cui al D.L. n.
78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. Venendo all'accertamento circa la sussistenza del requisito sanitario nella fattispecie in esame il C.T.U. nominato, dott.E. alla luce della documentazione depositata e delle risultanze Per_1 dell' esame obiettivo, riteneva la ricorrente affetta da “Cardiopatia ipertensiva in Prima-Seconda Classe N.Y.H.A., Poliartrosi diffusa della colonna vertebrale e delle grosse articolazioni con ernie discali multiple e con evidente impegno funzionale del rachide e delle grosse articolazioni in soggetto affetto da obesità, Sindrome del tunnel carpale bilateralmente. Peso : Kg 88, H : 153 cm, BMI : 37,6, Gozzo tiroideo nodulare non tossico, Sindrome ansioso-depressiva, Insufficienza venosa cronica arti inferiori con varicosità diffuse e con presenza di linfedema bilateralmente” ed applicando la formula riduttiva a scalare di AZ riconosceva la stessa invalida nella misura dell' 80 % con decorrenza da Luglio del 2024. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, né è stata mossa alle stesse alcuna specifica censura.
Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese sono compensate stante il riconoscimento della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso. Le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza da CP_ luglio 2024, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi ratei di prestazione maturati, oltre interessi dalla debenza al saldo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 16/04/2025
IL GIUDICE dott.ssa Francesca Fucci