Sentenza 24 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2004, n. 9892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9892 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. PETTITI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN DI AV, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n. 121, presso l'avv. Alfonso Luigi Marra, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende come per legge
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 601/02 del 1^ febbraio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2004 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. Luigi A. Cucinella e l'avvocato dello Stato Palatiello;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
RITENUTO IN FATTO
- che la signora AN Di AV conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Roma, il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 10.000.000, a titolo di "equa riparazione" per l'irragionevole durata del processo instaurato innanzi al Pretore e al Tribunale di Napoli al fine di ottenere la liquidazione degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria per il tardivo pagamento dei ratei delle prestazioni previdenziali ed assistenziali riconosciute, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la durata del giudizio non era stata ragionevole, rigettava la domanda, osservando:
a) che l'equa riparazione accordata dall'alt. 2,1. 24 marzo 2001, n. 89, non costituisce una sanzione pecuniaria dovuta per il solo fatto della durata eccessiva del processo, ma presuppone l'esistenza, nel caso concreto, di un danno ad essa causalmente riconducibile;
b) che il danno non patrimoniale deve essere correlato al disagio psicologico determinato nelle parti dall'irragionevole protrarsi della durata della controversia;
c) che, nel caso di specie, l'istante non solo non aveva provato, ma non aveva neppure offerto alcuna specificazione dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti;
d) che doveva conseguentemente essere esclusa l'esistenza di un qualsiasi danno indennizzabile ai sensi del citato art. 2, legge 89/01;
- che la ricorrente chiede la cassazione di tale provvedimento con tre motivi;
- che il Ministero resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i rilievi prospettati dall'Avvocatura nel corso della discussione in ordine all'ammissibilità del ricorso, sul rilievo che la procura per la sua genericità sarebbe priva del requisito della specialità, sono palesemente infondati;
- che, invero, la procura quando, come nel caso di specie, sia apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni genetiche, deve intendersi speciale, perché il suo inscindibile collegamento con l'atto al quale accede, vale a determinare la ricorrenza del requisito dall'art. 365 c.p.c., anche in mancanza di un esplicito riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio di Cassazione (Cass., sez. un., 4 novembre 2002, n. 15439), sempre che, naturalmente, le espressioni adoperate (ma non è certamente questo il caso di specie) non siano tali da escludere univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione (Cass. 6 marzo 2003, n. 3349; 8 maggio 2003, n. 7021; 17 giugno 2003, n, 9670);
- che, con il primo motivo, la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2-4, legge 24 marzo 2001, n. 89 - censura il decreto impugnato per aver rigettato la domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione, senza considerare che l'irragionevole protrarsi del processo determina normalmente nelle parti stati di disagio psicologico e che, pertanto, l'esistenza, in detta ipotesi, di un danno non patrimoniale può essere riconosciuta senza necessità di alcun accertamento specifico;
- che la doglianza (la quale investe il decreto solo limitatamente al mancato riconoscimento del diritto all'equa riparazione del danno "non patrimoniale") va riconosciuta fondata;
- che, invero, le Sezioni Unite di questa Corte, all'esito di una attenta riconsiderazione delle questioni connesse all'applicazione del citato art. 2, l. 89/01, hanno statuito che la durata irragionevole del processo arreca, normalmente, alle parti sofferenze di carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione di un danno non patrimoniale e che, conseguentemente, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che un pregiudizio siffatto sia stato subito dal ricorrente (sent. 26 gennaio 2004, n. 1339);
- che la Corte territoriale, negando il diritto dalla ricorrente ad un'equa riparazione per il danno non patrimoniale sul rilievo che non sarebbe stato da lei fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza e l'entità del danno denunciato, si è chiaramente discostata da tali principi;
- che il ricorso deve essere quindi accolto per tale assorbente ragione e il provvedimento impugnato cassato, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2004., Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004