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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente – relatore
Alberto Binetti Consigliere
Concetta Potito Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1703 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 TRA
e (elettivamente domiciliati in Noci alla via Parte_1 Parte_2
Cappuccini 45 presso lo studio degli avv.ti Antonia Cantore pec: Email_1
e Felix Garzelli pec: che li assistono, rappresentano e difendono in Email_2
virtù di mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
Controparte_1
pagina 1 di 5 Controparte_2
APPELLATA – CONTUMACE
n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in via Prospero n. 4 20121 Milano c.f. e per essa P.IVA_1
procuratrice speciale con sede in Roma alla via Barberini CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
APPELLATA – CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza dell'11 luglio 2025, i soli difensori degli appellanti hanno concluso come da relativo verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 20.12.2024 a
[...]
per essa la Parte_3 [...]
, ed a e per essa procuratrice speciale Controparte_6 Controparte_3
con sede in Roma alla via Barberini 47, cessionaria della CP_4 [...]
e come rappresentati e Controparte_7 Parte_2 Parte_1
difesi hanno impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in persona del Giudice Dott.ssa Assunta
Napoliello n. 4668/2024 pubblicata in data 14.11.2024 di R.G. 7281/2017 di rep. 5576/2024
del 14.11.2024 notificata ad istanza dell'avvocato in data 21.11.2024. Parte_4
pagina 2 di 5 La sentenza così disponeva: "Il Tribunale di Bari, quarta sezione, civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul! 'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 18.04.2017 avverso il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 notificato il 07 - 08.03.2017, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1060/2017: 2. NA e , in virtù della fideiussione prestata, Parte_2 Parte_1 al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., della somma d i€ 257.195,48
[...] oltre interessi convenzionali;
3. NA e al pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese processuali che liquida in € 14.103.00
[...] oltre rimborso forfettario al 15%, CAP:
4. spese di c.t.u., come liquidate in separalo decreto del 14.12.2023, definitivamente a carico della parte soccombente:
5. compensa interamente Le spese di file tra e e e per essa la mandataria , in Parte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante p. •"
L'atto di appello è stato iscritto a ruolo in data 30.12.2024 a cui è stato assegnato il numero di ruolo 1703/2024 e fissata l'udienza del 11.07.2025.
Nessuno degli appellati, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, si è costituito.
Gli appellanti hanno dedotto che, successivamente, e nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definitivamente regolato i rapporti oggetto del giudizio.
Con atto del 28 febbraio 2025, i difensori degli appellanti hanno dichiarato e manifestato espressamente di rinunciare all'appello proposto ed iscritto al numero di ruolo 1703/2024 della Corte d'Appello di Bari la cui prossima Udienza è fissata per l'11.07.2025 e chiedono che il presente atto di rinuncia sia dichiarato efficace ai fini di legge, con cessazione della materia del contendere.
Indi, all'udienza dell'11 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di legge.
Motivi della decisione
Rileva questa Corte che, nella specie, gli appellanti hanno inteso rinunciare all'azione, atteso che: “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento “procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (Cass. n. 8387 del 03/08/1999, ex plurimis).
pagina 3 di 5 Ancora, “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere - dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione” (Cass. n. 5556 del 1995).
Infine, Cass. n. 821/2022 - pubblicata il 12/01/2022, ha stabilito che: “Basti qui considerare che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o incidentale) equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere - dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato” (Cass. 06/03/2018, n. 5250; Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387; Cass. Sez. 1, 19/05/1995, n. 5556).
Nella specie, la procura del 19/12/2024, in atti, conferisce ai difensori degli appellanti la facoltà di rinunciare, e, per quanto detto supra, non è necessaria l'accettazione degli appellati.
Nulla per le spese.
Infine, rileva questa Corte che non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), giacché - secondo il prevalente orientamento della S. C. - la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. n. 3711/2016; n. 13636/2015; n. 19464/2014; n. 2226/2014).
Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all'esito oggettivo dell'impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito).
pagina 4 di 5 Ebbene, poichè la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina "la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata" (così, espressamente, Cass. SS.UU. n. 1048/2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale del provvedimento impugnato.
D'altra parte, anche la valutazione di virtuale fondatezza, infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione che può essere eventualmente operata dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha esclusivo rilievo ai fini della regolazione delle spese, e non può, quindi, ripercuotersi sulla diversa questione dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'operatività della sanzione del versamento del doppio contributo unificato (Cass. 3711/2016).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Tribunale di Bari n. 4668/2024 pubblicata in data 14.11.2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2. Nulla per le spese. Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza dell'11 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Filippo Labellarte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente – relatore
Alberto Binetti Consigliere
Concetta Potito Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1703 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 TRA
e (elettivamente domiciliati in Noci alla via Parte_1 Parte_2
Cappuccini 45 presso lo studio degli avv.ti Antonia Cantore pec: Email_1
e Felix Garzelli pec: che li assistono, rappresentano e difendono in Email_2
virtù di mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
Controparte_1
pagina 1 di 5 Controparte_2
APPELLATA – CONTUMACE
n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in via Prospero n. 4 20121 Milano c.f. e per essa P.IVA_1
procuratrice speciale con sede in Roma alla via Barberini CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
APPELLATA – CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza dell'11 luglio 2025, i soli difensori degli appellanti hanno concluso come da relativo verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 20.12.2024 a
[...]
per essa la Parte_3 [...]
, ed a e per essa procuratrice speciale Controparte_6 Controparte_3
con sede in Roma alla via Barberini 47, cessionaria della CP_4 [...]
e come rappresentati e Controparte_7 Parte_2 Parte_1
difesi hanno impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in persona del Giudice Dott.ssa Assunta
Napoliello n. 4668/2024 pubblicata in data 14.11.2024 di R.G. 7281/2017 di rep. 5576/2024
del 14.11.2024 notificata ad istanza dell'avvocato in data 21.11.2024. Parte_4
pagina 2 di 5 La sentenza così disponeva: "Il Tribunale di Bari, quarta sezione, civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul! 'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 18.04.2017 avverso il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 notificato il 07 - 08.03.2017, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1060/2017: 2. NA e , in virtù della fideiussione prestata, Parte_2 Parte_1 al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., della somma d i€ 257.195,48
[...] oltre interessi convenzionali;
3. NA e al pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese processuali che liquida in € 14.103.00
[...] oltre rimborso forfettario al 15%, CAP:
4. spese di c.t.u., come liquidate in separalo decreto del 14.12.2023, definitivamente a carico della parte soccombente:
5. compensa interamente Le spese di file tra e e e per essa la mandataria , in Parte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante p. •"
L'atto di appello è stato iscritto a ruolo in data 30.12.2024 a cui è stato assegnato il numero di ruolo 1703/2024 e fissata l'udienza del 11.07.2025.
Nessuno degli appellati, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, si è costituito.
Gli appellanti hanno dedotto che, successivamente, e nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definitivamente regolato i rapporti oggetto del giudizio.
Con atto del 28 febbraio 2025, i difensori degli appellanti hanno dichiarato e manifestato espressamente di rinunciare all'appello proposto ed iscritto al numero di ruolo 1703/2024 della Corte d'Appello di Bari la cui prossima Udienza è fissata per l'11.07.2025 e chiedono che il presente atto di rinuncia sia dichiarato efficace ai fini di legge, con cessazione della materia del contendere.
Indi, all'udienza dell'11 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di legge.
Motivi della decisione
Rileva questa Corte che, nella specie, gli appellanti hanno inteso rinunciare all'azione, atteso che: “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento “procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (Cass. n. 8387 del 03/08/1999, ex plurimis).
pagina 3 di 5 Ancora, “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere - dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione” (Cass. n. 5556 del 1995).
Infine, Cass. n. 821/2022 - pubblicata il 12/01/2022, ha stabilito che: “Basti qui considerare che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o incidentale) equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere - dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato” (Cass. 06/03/2018, n. 5250; Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387; Cass. Sez. 1, 19/05/1995, n. 5556).
Nella specie, la procura del 19/12/2024, in atti, conferisce ai difensori degli appellanti la facoltà di rinunciare, e, per quanto detto supra, non è necessaria l'accettazione degli appellati.
Nulla per le spese.
Infine, rileva questa Corte che non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), giacché - secondo il prevalente orientamento della S. C. - la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. n. 3711/2016; n. 13636/2015; n. 19464/2014; n. 2226/2014).
Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all'esito oggettivo dell'impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito).
pagina 4 di 5 Ebbene, poichè la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina "la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata" (così, espressamente, Cass. SS.UU. n. 1048/2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale del provvedimento impugnato.
D'altra parte, anche la valutazione di virtuale fondatezza, infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione che può essere eventualmente operata dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha esclusivo rilievo ai fini della regolazione delle spese, e non può, quindi, ripercuotersi sulla diversa questione dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'operatività della sanzione del versamento del doppio contributo unificato (Cass. 3711/2016).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Tribunale di Bari n. 4668/2024 pubblicata in data 14.11.2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2. Nulla per le spese. Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza dell'11 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Filippo Labellarte
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