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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO SA, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1261/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPN00070-2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 2034/9/22 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Bari, depositata il 16/11/2022.
Con detta pronuncia la CTP accoglieva il ricorso presentato da “Resistente_1 S.r.L.” ( già “ Societa_1 S.r.L) avverso intimazione di pagamento n. TVFIPPN00070-2022 relativa all'anno di imposta 2015, notificata il 08/02/2022 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in esecuzione della sentenza n. 1779/3/2021 di parziale accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF030601836/2020.
La CTP argomentava che oggetto dell'intimazione impugnata era il pagamento di sanzioni (€ 65.063,00) ma poiché con la sentenza n. 1779/3/2021 era stato accolto il ricorso sulla non utilizzazione del credito di imposta che era stato ridotto, mancava il presupposto impositivo cui ancorare la debenza delle sanzioni.
L'Ufficio ha articolato i seguenti motivi:
1) violazione, errata applicazione art. 6, comma 1 D.Lgs. del 18/12/1997 n. 471; 2) Violazione art. 112.
c. p. c. , ed errata applicazione dell'art. 10, della L. 212/2000;
2) violazione art. 112. c. p. c. , ed errata applicazione dell'art. 10, della L. 212/2000
Ha instato per l'accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza.
Nessuno si è costituito per Resistente_1 srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina le sanzioni per violazioni in materia di IVA (documentazione, registrazione, detrazione).
L'appellante ha dedotto che con l'intimazione di pagamento n. TVFIPPN00070/2022 sono state irrogate le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 1, prima parte del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto e dall'art. 9, commi 1 e 3 dello stesso decreto legislativo, per rifiuto di esibire i registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39, in caso di tributi diretti e IVA evasi, complessivamente superiori a euro 50.000,00.
La sentenza n. 1779/3/2021, parzialmente favorevole al ricorrente, ha rideterminato in €318.501,00, i maggiori ricavi e volume di affari ai fini IVA originariamente accertati in € 456.535,00 ed ha applicato l'aliquota del 22% ottenendo l'importo dell'IVA dovuta di € 70.070,22.
L'Ufficio, in fase di liquidazione della sentenza n.1779/2021, ha correttamente applicato la sanzione, in ossequio al dettato normativo, irrogandola nella misura del minimo edittale, pari al 90%, “dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio”.
Da un'attenta lettura della norma, si evince che la sanzione non è agganciata al quantum di tributo dovuto, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, ma trova il suo fondamento sul quantum dell'imponibile che, nella specie, è stato ridotto ma non del tutto escluso.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza della CTP di Bari n. 2034/9/22, depositata il
16/11/2022, rigetta il ricorso presentato da Resistente_1 srl avverso l'intimazione di pagamento n. TVFIPPN00070/2022.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.300,00 quanto al primo grado ed in € 1.500,00 quanto al grado di appello.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO SA, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1261/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPN00070-2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 2034/9/22 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Bari, depositata il 16/11/2022.
Con detta pronuncia la CTP accoglieva il ricorso presentato da “Resistente_1 S.r.L.” ( già “ Societa_1 S.r.L) avverso intimazione di pagamento n. TVFIPPN00070-2022 relativa all'anno di imposta 2015, notificata il 08/02/2022 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in esecuzione della sentenza n. 1779/3/2021 di parziale accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF030601836/2020.
La CTP argomentava che oggetto dell'intimazione impugnata era il pagamento di sanzioni (€ 65.063,00) ma poiché con la sentenza n. 1779/3/2021 era stato accolto il ricorso sulla non utilizzazione del credito di imposta che era stato ridotto, mancava il presupposto impositivo cui ancorare la debenza delle sanzioni.
L'Ufficio ha articolato i seguenti motivi:
1) violazione, errata applicazione art. 6, comma 1 D.Lgs. del 18/12/1997 n. 471; 2) Violazione art. 112.
c. p. c. , ed errata applicazione dell'art. 10, della L. 212/2000;
2) violazione art. 112. c. p. c. , ed errata applicazione dell'art. 10, della L. 212/2000
Ha instato per l'accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza.
Nessuno si è costituito per Resistente_1 srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina le sanzioni per violazioni in materia di IVA (documentazione, registrazione, detrazione).
L'appellante ha dedotto che con l'intimazione di pagamento n. TVFIPPN00070/2022 sono state irrogate le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 1, prima parte del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto e dall'art. 9, commi 1 e 3 dello stesso decreto legislativo, per rifiuto di esibire i registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39, in caso di tributi diretti e IVA evasi, complessivamente superiori a euro 50.000,00.
La sentenza n. 1779/3/2021, parzialmente favorevole al ricorrente, ha rideterminato in €318.501,00, i maggiori ricavi e volume di affari ai fini IVA originariamente accertati in € 456.535,00 ed ha applicato l'aliquota del 22% ottenendo l'importo dell'IVA dovuta di € 70.070,22.
L'Ufficio, in fase di liquidazione della sentenza n.1779/2021, ha correttamente applicato la sanzione, in ossequio al dettato normativo, irrogandola nella misura del minimo edittale, pari al 90%, “dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio”.
Da un'attenta lettura della norma, si evince che la sanzione non è agganciata al quantum di tributo dovuto, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, ma trova il suo fondamento sul quantum dell'imponibile che, nella specie, è stato ridotto ma non del tutto escluso.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza della CTP di Bari n. 2034/9/22, depositata il
16/11/2022, rigetta il ricorso presentato da Resistente_1 srl avverso l'intimazione di pagamento n. TVFIPPN00070/2022.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.300,00 quanto al primo grado ed in € 1.500,00 quanto al grado di appello.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego