Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i T E R A M O Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 1721 / 2023 R.G. cont. Civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico nel giudizio di divisione endoprocedimentale in margine alla procedura esecutiva immobiliare n.
86/2022, promosso da:
• (P.IVA ) in persona del legale rappresentante, creditore Parte_1 P.IVA_1 procedente in sede esecutiva, parte rappresentata e difesa dall'avv. Franco Manoni
( , presso cui è elettivamente domiciliata Email_1
parte attrice contro i comproprietari non esecutati
• (C.F. ), minore, in persona degli esercenti potestà CP_1 C.F._1
parentale (C.F. ), e , (C.F. Persona_1 C.F._2 Controparte_2
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Pier Francesco Manisco, C.F._3
presso cui è elettivamente domiciliata convenuti e nei confronti di
• (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
debitore esecutato, contumace
• , (C.F. creditore intervenuto Controparte_4 P.IVA_2
non costituito all'udienza in data 25/3/2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. venivano formulate le seguenti conclusioni delle parti: parte attrice non depositava memorie, intendendosi pertanto richiamate le conclusioni contenute nell'atto introduttivo:
1. “disporre la divisione degli immobili pignorati e descritti in premessa, procedendo, vista la
2. ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari dell'Ufficio del Territorio competente, esonerando il conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
” parte convenuta come da comparsa conclusionale:
1. ordinare “la separazione in natura della quota appartenente alla minore e la CP_1 conseguente vendita della quota della debitrice come da progetto divisionale.”.
Non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 600 co. I c.p.c., il giudizio deve essere definito con la seguente
SENTENZA
Parte attrice, creditore procedente in sede esecutiva, ha chiesto la divisione, previo scioglimento della comunione sullo stesso esistente, del bene sito in Alba Adriatica (TE), via delle Fresie, 8, censito al
Nuovo Catasto Urbano come segue:
• Deposito composto da unico locale al piano 1S, (Foglio 3 Particella 580 Sub 7);
• Garage al piano 1S comunicante con l'adiacente deposito, (Foglio 3 Particella 580 Sub 8);
• 2 locali fondaco (Foglio 3 Particella 580 Sub 9);
• soffitta al piano secondo/sottotetto. (Foglio 3 Particella 580 Sub 10 e 11).
La fase istruttoria si è articolata nell'espletamento della CTU affidata al tecnico ing.
[...]
conclusa con relazione finale ritualmente depositata in atti. Per_2
Motivi della decisione
Del compendio immobiliare sono comproprietari - oltre al debitore esecutato, per la quota di 7/18 - la convenuta minore in ragione dei restanti 11/18. CP_1
Dall'esame della relazione conclusiva, confermata a seguito di osservazioni, si desume che il bene è pervenuto agli attuali comproprietari a seguito dei seguenti atti:
- Nota di trascrizione Atto del 08/09/1977;
- Atto di Compravendita del 06/12/2022.
Sempre dalla relazione di C.T.U., adeguatamente motivata e supportata da documentazione idonea, alla quale pertanto il giudicante non può che aderire, è emerso che risulta possibile procedere alla divisione fisica del bene e alla conseguente assegnazione di quote pari all'intero.
In particolare, il progetto divisionale, che non prevede necessità di conguagli, si articola come segue:
Compendio Superficie Valore p.lle Valore Porzione Quota Porzione A € 37.773,90 Diritti 7/18
Fondaci (Sub 9) 14,50 mq € 6.133,50
Parte Soffitta alt. > 1,5 m (Sub 10-11) 60,30 mq € 25.506,90
Parte Soffitta alt. < 1,50 m (Sub 10-11) 14,50 mq € 6.133,50
Porzione B € 57.147,30 Diritti 11/18
Deposito (Sub 7) 109,60 mq 46.360,80
Garage (Sub 8) 25,50 mq 10.786,50
Tale progetto, pur ampiamente ragionevole, non ha incontrato il formale gradimento dell'attore (che si è astenuto dal formulare alcuna considerazione), sì che non possa dirsi intervenuto l'accoglimento delle parti.
Ciò nonostante, la soluzione proposta dal C.T.U., non solo consente al creditore procedente di procedere alla vendita di beni in piena proprietà, ma tutela nei limiti del possibile anche il terzo comproprietario non esecutato, i cui diritti dominicali sarebbero ulteriormente (e, in questo caso, ingiustificatamente) compressi dalla vendita dell'intero.
Conclusivamente, considerato che, in caso di scioglimento della comunione, fine primario della divisione è – o dovrebbe essere - la conversione del diritto in quota di ciascun condividente sull'intero compendio in diritti di proprietà esclusiva su singoli beni e che nel caso di specie ciò è tecnicamente possibile, risulta necessario disporsi lo scioglimento della comunione e la formazione di separati lotti di beni, attribuiti come indicato nel progetto divisionale sopra illustrato.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa divisione endoprocedimentale di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così decide:
1. accoglie la domanda, avanzata da parte attrice, di scioglimento della comunione sui beni oggetto di pignoramento;
2. accoglie la domanda, avanzata da parte convenuta, di separazione fisica dei beni immobili sopra individuati,
e per l'effetto dispone la divisione dei beni con ripartizione tra i comproprietari nei modi indicati nel progetto divisionale predisposto dal C.T.U. e in particolare l'assegnazione:
• ai debitori esecutati del blocco di beni identificato come “porzione A”;
• ai comproprietari non esecutati del blocco di beni identificato come “porzione B”;
Più in dettaglio dispone:
1. l'assegnazione in via esclusiva al comproprietario non esecutato della piena proprietà su beni immobili, i cui estremi sono ricostruiti come da relazione di C.T.U. da considerarsi integralmente riportata, ed esattamente consistenti in:
a. Deposito composto da unico locale al piano 1S, (Foglio 3 Particella 580 Sub 7);
b. Garage al piano 1S comunicante con l'adiacente deposito, (Foglio 3 Particella 580 Sub 8).
2. l'assegnazione in via esclusiva al debitore esecutato della piena proprietà su beni immobili, i cui estremi sono ricostruiti come da relazione di C.T.U. da considerarsi integralmente riportata, ed esattamente consistenti in:
a. 2 locali fondaco (Foglio 3 Particella 580 Sub 9)
b. soffitta al piano secondo/sottotetto. (Foglio 3 Particella 580 Sub 10 e 11). ordina che la presente decisione sia annotata nei relativi registri immobiliari al suo passaggio in giudicato e che vengano eseguite le relative volture, sollevando il Conservatore dei RR. II. ed il Dirigente del
Catasto da ogni responsabilità;
Qualunque parte diligente dovrà chiedere la riassunzione della procedura esecutiva immobiliare entro mesi 3 e la fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c., provvedendo all'integrazione del pignoramento, nonché alla rinuncia ed alla cancellazione della parte di pignoramento relativa a beni assegnati a terzi non esecutati.
Quanto alle spese del presente giudizio, essendo stata in parte disattesa la richiesta di parte attrice
(creditore procedente) a favore di quella avanzata da parte convenuta, le stesse vanno poste a carico della prima, apparendo congruo liquidare:
• in favore di parte convenuta onorari nel limite di € 7.000,00 oltre accessori per onorari;
• in favore del c.t.u. la somma di € € 1.880,45, oltre accessori per compensi ed € 29,30 per spese esenti.
Teramo 24/4/2025
Il Giudice
Flavio Conciatori