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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 538/2022 R.G.
N. 538/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce nr. 1009 del 5.4.2022 Oggetto: indennizzo da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.sa Luisa SANTO Consigliere dott. Amato CARBONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 538.2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Santo De Blasi , domiciliatario Parte_1
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Papalato, come da Parte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Don Bosco 49
APPELLATO
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Pt_3
con tempestivo ricorso del 20.9.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 24.10.2019 per ottenere un indennizzo conseguente alla denunziata malattia professionale (tendinite del sovra spinoso e del capolungo bicipite spalle).
Presupposta la riconducibilità delle patologie denunziate all'attività lavorativa di operaio
(autista di camini con carico e scarico merece), e comportanti un grado di inabilità indennizzabile, ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha negato esservi nesso causale fra attività lavorativa e patologia lamentata, così rigettando la domanda.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha, come detto, negato il cit. nesso causale, ed ha reiterato la domanda già avanzata con il favore delle spese del doppio grado.
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, previo espletamento di CTU, dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza medico legale e l'esito, di cui alla relazione depositata in data 3.6.2025, ed avverso la quale vi sono state osservazioni entro i termini concessi con l'ordinanza del 7.3.2025, è stato del seguente tenore: “ …il sig. non è stato e non è affetto da una tendineo – patia della cuffia dei rotatori e/o del capo lungo Pt_1
del bicipite ad etiopatogenesi professionale lavorativa….”
Tale esito consegue alla documentata circostanza che “..nelle tipologie di attività lavorative svolte dal ricorrente non è ravvisabile alcuna presenza del nesso causale lavorativo con le malattie tendineo – patiche denunciate a causa di vibrazioni e/o microtraumi e/o di posture incongrue delle scapolo omerali…..del tutto indipendente dalla attività lavorativa svolta e da ritenere patologia di comune riscontro clinico all'età di 60 anni in cui venne eseguita la prima indagine radiologica… ..”
Detto risultato con riferimento alla insussistenza del nesso causale o concausale è condiviso da questa Corte perché aderente alla migliore scienza medica ed alla normativa ministeriale recente. Le spese di giudizio ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc sono irripetibili.
Le spese di CTU, già quantificate in separato decreto, gravano definitivamente sull' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20.9.2022 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 5.4.2022 n. 1275 del Tribunale
[...] CP_1
di Lecce i, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili .
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del DPR n.115.2002 d° atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 24.9.2025
Il Presidente estensore
N. 538/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce nr. 1009 del 5.4.2022 Oggetto: indennizzo da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.sa Luisa SANTO Consigliere dott. Amato CARBONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 538.2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Santo De Blasi , domiciliatario Parte_1
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Papalato, come da Parte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Don Bosco 49
APPELLATO
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Pt_3
con tempestivo ricorso del 20.9.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 24.10.2019 per ottenere un indennizzo conseguente alla denunziata malattia professionale (tendinite del sovra spinoso e del capolungo bicipite spalle).
Presupposta la riconducibilità delle patologie denunziate all'attività lavorativa di operaio
(autista di camini con carico e scarico merece), e comportanti un grado di inabilità indennizzabile, ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha negato esservi nesso causale fra attività lavorativa e patologia lamentata, così rigettando la domanda.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha, come detto, negato il cit. nesso causale, ed ha reiterato la domanda già avanzata con il favore delle spese del doppio grado.
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, previo espletamento di CTU, dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza medico legale e l'esito, di cui alla relazione depositata in data 3.6.2025, ed avverso la quale vi sono state osservazioni entro i termini concessi con l'ordinanza del 7.3.2025, è stato del seguente tenore: “ …il sig. non è stato e non è affetto da una tendineo – patia della cuffia dei rotatori e/o del capo lungo Pt_1
del bicipite ad etiopatogenesi professionale lavorativa….”
Tale esito consegue alla documentata circostanza che “..nelle tipologie di attività lavorative svolte dal ricorrente non è ravvisabile alcuna presenza del nesso causale lavorativo con le malattie tendineo – patiche denunciate a causa di vibrazioni e/o microtraumi e/o di posture incongrue delle scapolo omerali…..del tutto indipendente dalla attività lavorativa svolta e da ritenere patologia di comune riscontro clinico all'età di 60 anni in cui venne eseguita la prima indagine radiologica… ..”
Detto risultato con riferimento alla insussistenza del nesso causale o concausale è condiviso da questa Corte perché aderente alla migliore scienza medica ed alla normativa ministeriale recente. Le spese di giudizio ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc sono irripetibili.
Le spese di CTU, già quantificate in separato decreto, gravano definitivamente sull' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20.9.2022 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 5.4.2022 n. 1275 del Tribunale
[...] CP_1
di Lecce i, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili .
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del DPR n.115.2002 d° atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 24.9.2025
Il Presidente estensore