Ordinanza collegiale 20 aprile 2021
Sentenza 23 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2021, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2021
N. 00841/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2007, proposto da
UI VA e IA MA VA, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Prade, Monica Fant e Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Comune di Livinallongo del Col di Lana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione nr.14 del 15 febbraio 2007 del Comune di Livinallongo del Col di Lana, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla reiterazione del vincolo urbanistico finalizzato all’esproprio con la procedura di cui all’art.50 - IV lett. e) della L.R.V. nr.61 del 1985, relativamente alla realizzazione di un percorso pedonale pubblico in località Andraz, corrente attraverso la zona verde pubblico di quartiere nr.83 e la zona A nr.62, come previsto dalla tavola di P.R.G. nr.13-3-12 e interessante le proprietà ivi specificate;
di ogni altro atto, presupposto e/o conseguente, comunque connesso con il precedente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i signori UI VA e IA MA VA hanno impugnato la deliberazione n.14 del 15 febbraio 2007 con cui – espongono i ricorrenti - il Consiglio comunale del Comune di Livinallongo del Col di Lana avrebbe reiterato sul terreno di loro proprietà in località Andraz il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un percorso pedonale, apposto con la precedente delibera del 19 settembre 1999.
2. Con ordinanza n. 522 del 20 aprile 2021, adottata all’esito dell’udienza pubblica del 14 aprile 2021, questa Sezione ha richiesto, ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., al Comune resistente “ una documentata relazione storica della disciplina urbanistica dell’area oggetto del ricorso dal 19 settembre 1999 (data della prima apposizione del vincolo preordinato alla realizzazione del ‘percorso pedonale’), con particolare riferimento agli atti con i quali è stato reiterato il vincolo espropriativo contestato dai ricorrenti e alla vigenza dello stesso ”.
Con la medesima ordinanza questa Sezione ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., “ Considerato:
- che per giurisprudenza costante la comunicazione di avvio del procedimento costituisce un mero atto endoprocedimentale non impugnabile;
- che nell’epigrafe del ricorso i ricorrenti chiedono l’annullamento della deliberazione n.14 del 15 febbraio 2007 con cui il Comune resistente ha autorizzato l’avvio del procedimento di reiterazione del vincolo finalizzato all’esproprio, non l’atto con cui tale vincolo è stato effettivamente reiterato e tale atto non è stato nemmeno depositato;
- che sotto questo profilo il ricorso risulterebbe pertanto inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
- che ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 gli atti di apposizione e di reiterazione dei vincoli espropriativi hanno efficacia quinquennale;
- che non risultano impugnati gli atti di successiva reiterazione del vincolo espropriativo;
- che pertanto il ricorso appare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc.. amm., non potendo il ricorrente conseguire alcuna utilità dal suo accoglimento ”.
3. In adempimento a tale ordinanza, in data 17 maggio 2021, il Comune ha depositato una breve relazione in cui ha dato atto “ che dal 19 settembre 1999 ad oggi la disciplina urbanistica risulta invariata (allegato 1 tavola Zonizzazioni di PRG e allegato 2 estratto NTA delle NTA del PRG) per l’area oggetto di ricorso; trattasi pertanto di area sulla quale il PRG prevede un percorso pedonale, con vincolo preordinato all’esproprio decaduto ”.
4. Con memoria depositata in data 31 maggio 2021 i ricorrenti hanno quindi dichiarato di non opporsi ad una pronuncia di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora il giudice ritenesse decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.
5. Alla camera di consiglio del 17 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come confermato dal Comune, il vincolo preordinato all’esproprio apposto nel 1999 non è stato successivamente reiterato ed è pertanto decaduto a seguito della scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001.
Pertanto i ricorrenti non possono trarre alcuna utilità da una pronuncia sull’impugnazione proposta e il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
7. Per la peculiarità della fattispecie ed in particolare in ragione della natura non provvedimentale della delibera impugnata, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
MA Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | MA Filippi |
IL SEGRETARIO