TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 4 marzo 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta delle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 4 marzo 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 4330/2021 R.G.A.C. e al numero 4405/2021 R.G.A.C. vertenti
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale P.IVA_1
Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Stefano Viti, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attrice opponente nel proc. n. 4330/2021 R.G.A.C. –
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- attore opponente nel proc. n. 4405/2021 R.G.A.C. –
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Crotone, Controparte_2 C.F._1
Corso Mazzini n. 93, presso lo studio dell'Avv. Roberto Previte, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
1 - convenuto opposto in entrambi i giudizi –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 840/2021, emesso in data 29 luglio 2021, depositato in data 30 luglio 2021 e notificato in data 26 ottobre 2021.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 840/2021, Controparte_2
datato 29.07.2021, ha ingiunto alla Parte_1
- e all' - di pagare
[...] Controparte_1 al ricorrente la complessiva somma di € 356.443,75, somma da maggiorarsi di interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di indennità di carica e rimborso spese per l'incarico di presidente dell' dal 01.01.2013 fino al 31.05.2018, data di cessazione dall'incarico. Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_2
predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale ad emettere l'ingiunzione di pagamento opposta, essendo competente il
Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, non avendo la assunto alcuna Parte_1 responsabilità per le obbligazioni dell' persona giuridica di diritto privato, essendosi solo CP_1
limitata a contribuire con delle anticipazioni al funzionamento del patronato. Inoltre, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda, avendo rinunciato al diritto al Controparte_2
compenso e al rimborso delle spese, poiché il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di Presidente dell' per sedici anni, senza mai richiederli. Sempre in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, trattandosi di obbligazioni astrattamente scaturenti dal
“rapporto societario”, e dunque soggetti alla prescrizione quinquennale. Poi, ha eccepito anche la improponibilità della domanda per violazione del principio di infrazionabilità del credito, poiché avrebbe, con ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, “impugnato” il Controparte_2 provvedimento di revoca dall'incarico di Presidente del patronato, chiedendo il pagamento, a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito quale conseguenza della ritenuta illegittimità della revoca, delle indennità di carica e dei rimborsi spese a far data dalla data della revoca e sino alla
2 scadenza naturale del mandato, periodo in parte coincidente con quello delle indennità per cui oggi
è causa.
Nel merito, la ha sostenuto l'infondatezza della pretesa azionata per difetto di titolo Parte_1
costitutivo della medesima;
il ricorrente, infatti, avrebbe mancato di produrre gli atti e/o le deliberazioni con i quali gli sarebbe stato attribuito il compenso per il cui pagamento ha agito in via monitoria, non bastando, all'uopo, la mera produzione dei bilanci consuntivi e previsionali dell' nei quali risulta “appostata” una voce corrispondente alla indennità di carica ed al CP_1
rimborso spese.
Pertanto, ha concluso chiedendo di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo.
Per motivi simili, l' ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, CP_1 chiedendone l'accoglimento, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio in entrambi i procedimenti, ha spiegato difese non Controparte_2
dissimili, chiedendo il rigetto delle avverse opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, ha chiesto di condannare la e l' al pagamento dell'importo di € Parte_1 CP_1
356.443,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì delle singole debenze e fino al saldo.
Con ordinanza del 27.05.2022 questo Giudicante si è pronunciato relativamente alla eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale, avverso cui è stata presentata istanza di regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, in data 21.07.2022, il presente giudizio è stato sospeso e, in data 05.06.2023, riassunto.
Riunito, in data 02.11.2023, il procedimento n. 4405/2021 (instaurato dall' a quello CP_1
recante n. 4330/2021 R.G.A.C. (instaurato dalla , sono stati concessi i termini ex art. Parte_1
183 c.p.c.
In occasione della prima memoria istruttoria, le opponenti hanno parzialmente modificato e integrato le proprie domande, eccependo, nell'ipotesi in cui venisse ritenuta fondata la domanda proposta da la compensazione della somma eventualmente dovuta a titolo di Controparte_2
indennità e rimborso spese con quella derivante dai danni arrecati dal ricorrente al Patronato medesimo, nella misura eventualmente accertata.
Con ordinanza del 06.12.2024, la causa è stata rinviata alla odierna udienza, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
3 2. Ciò posto, l'opposizione proposta da può essere decisa sulla base del principio Parte_1
della cd. ragione più liquida.
Difatti, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale passiva sollevata da parte opponente sulla base del presupposto che la confederazione promotrice non Parte_1
assume alcuna responsabilità solidale in ordine alle obbligazioni assunte dal patronato.
È opportuno, a tal proposito, richiamare la disciplina che regolamenta la costituzione e l'attività dei patronati, come che è contenuta nella L. n. 152/2001. CP_1
Secondo il sistema approntato dalla legge in esame, un patronato può essere costituito da confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori che rispettino i requisiti indicati nell'art. 2; ai sensi dell'art. 3, la costituzione del patronato è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Dunque, dal momento del riconoscimento giuridico si ha un vero e proprio distacco tra i soggetti promotori e i singoli istituti di patronato, in particolare dal punto di vista patrimoniale.
Infatti, il patronato, con l'acquisto della personalità giuridica, diviene un'organizzazione giuridicamente autonoma rispetto al soggetto promotore. L'autonomia giuridica è dunque il presupposto necessario per il perseguimento degli scopi pubblici dei patronati in maniera indipendente dal soggetto promotore.
Il legislatore, individuando nei patronati una forma organizzativa adatta all'attuazione di valori costituzionali rilevanti, ha stabilito che, fin dal momento del riconoscimento, essi dovessero essere dotati di un'organizzazione autonoma ed idonea a perseguire i propri scopi. Emerge, pertanto, la volontà di configurare gli istituti di patronato quali soggetti non solo autonomi giuridicamente, ma anche autosufficienti a livello organizzativo (cfr. Corte d'Appello di Roma 06.04.2022).
Nel caso di specie, con il D.M. 9 giugno 2003, l' ha ottenuto il riconoscimento giuridico, CP_1
in seguito alla sua costituzione approvata su iniziativa della CP_4
, alla luce del conseguimento della personalità giuridica da parte di e alla luce
[...] CP_1
della circostanza che non esiste alcun vincolo di solidarietà in capo alla rispetto alle Parte_1 obbligazioni del patronato, l'eccezione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della rigetto della domanda svolta da Parte_1 Controparte_2
3. Quanto all'opposizione svolta da richiamate le motivazioni di cui all'ordinanza del CP_1
27.05.2022 sulla cui base è stata affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, appare inutile l'esame delle altre eccezioni preliminari svolte dall'opponente, atteso che la domanda di
4 pagamento deve essere rigettata nel merito, non avendo fornito prova sufficiente Controparte_2
della fondatezza della propria pretesa.
Innanzitutto, è d'uopo specificare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì un'ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa” (cfr. Trib. Ravenna, sez. I, 11.05.2021, n. 357).
Quindi, nel giudizio di opposizione il creditore opposto deve fornire la prova del credito;
il debitore, invece, la prova dei fatti modificativi o estintivi del medesimo.
Orbene, nell'atto costitutivo dell' contenente la nomina degli Organi del Patronato, non CP_1
era stato previsto alcun compenso per i medesimi, incluso il Presidente del Patronato (cfr. all. 1 del fascicolo di parte opponente , né esiste alcun atto deliberativo che abbia attribuito a Parte_1
l'indennità ed il rimborso spese rivendicati in monitorio. Controparte_2
Sul punto, deve osservarsi che il compenso dell'amministratore (nel caso sub iudice, il Presidente) costituisce materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie, ai sensi degli artt.
2377, c. 1 e 2479-ter, c. 4 c.c. Pertanto, può affermarsi che, nel rapporto interno con l'amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società (rectius, del
Patronato nel caso di specie) sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Da tali previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell'amministratore/presidente, non costituendo l'onerosità un requisito indispensabile della stessa.
Inoltre, il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore (parimenti tra il
Patronato e il suo Presidente) è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36
Cost., che si riferisce al rapporto di lavoro subordinato, né l'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c., che si riferisce,
5 invece, alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
Dunque, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l'amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. In teoria, sono configurabili quattro alternative, in quanto lo statuto societario può prevedere: a) di attribuire agli amministratori un diritto al compenso;
b) di subordinare il diritto al compenso all'assunzione di apposita delibera dell'assemblea; c) di escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell'incarico; d) non prevedere nulla al riguardo.
Pertanto, se lo statuto nulla asserisce circa il compenso dell'amministratore, né vengono adottate delibere in tal senso, nulla è dovuto a chi ricopra quella carica, in forza della circostanza che nulla sia stato statuito circa i compensi medesimi, prevalendo una presunzione di gratuità.
Ovviamente, a fronte della gratuità dell'incarico, l'amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l'abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni (cfr. Tribunale Milano- Sezione impresa – sentenza del 3/11/2021).
Nella fattispecie in esame, oltre alla assenza di alcuna previsione nello Statuto, si rileva che nell'atto di nomina di contenuto sempre all'interno del medesimo, non vi è Controparte_2 alcun riconoscimento di compenso in favore dell'opposto, né vi sono delibere da cui possa rinvenirsi una determinazione del compenso del medesimo. Inoltre, non risulta che l'opposto ne avesse fatto richiesta, ovvero subordinato la propria accettazione al riconoscimento di un compenso.
La mera produzione dei bilanci presuntivi e consuntivi, in difetto di siffatte allegazioni documentali,
è insufficiente ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria.
Ne consegue, dunque, che anche l'opposizione proposta da debba essere accolta e il CP_1
decreto ingiuntivo revocato anche nei suoi confronti.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra €
260.000,01 e € 520.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità degli accertamenti richiesti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di CP_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 840/2021; Controparte_2
- condanna alla refusione, in favore di in persona del legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante p.t., e di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 11.863,00 ciascuno, di cui € 634,00 per spese ed € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, come per legge.
Catanzaro, lì 04.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
7
Il G.I. lette le note di trattazione scritta delle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 4 marzo 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 4330/2021 R.G.A.C. e al numero 4405/2021 R.G.A.C. vertenti
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale P.IVA_1
Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Stefano Viti, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attrice opponente nel proc. n. 4330/2021 R.G.A.C. –
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- attore opponente nel proc. n. 4405/2021 R.G.A.C. –
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Crotone, Controparte_2 C.F._1
Corso Mazzini n. 93, presso lo studio dell'Avv. Roberto Previte, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
1 - convenuto opposto in entrambi i giudizi –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 840/2021, emesso in data 29 luglio 2021, depositato in data 30 luglio 2021 e notificato in data 26 ottobre 2021.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 840/2021, Controparte_2
datato 29.07.2021, ha ingiunto alla Parte_1
- e all' - di pagare
[...] Controparte_1 al ricorrente la complessiva somma di € 356.443,75, somma da maggiorarsi di interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di indennità di carica e rimborso spese per l'incarico di presidente dell' dal 01.01.2013 fino al 31.05.2018, data di cessazione dall'incarico. Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_2
predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale ad emettere l'ingiunzione di pagamento opposta, essendo competente il
Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, non avendo la assunto alcuna Parte_1 responsabilità per le obbligazioni dell' persona giuridica di diritto privato, essendosi solo CP_1
limitata a contribuire con delle anticipazioni al funzionamento del patronato. Inoltre, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda, avendo rinunciato al diritto al Controparte_2
compenso e al rimborso delle spese, poiché il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di Presidente dell' per sedici anni, senza mai richiederli. Sempre in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, trattandosi di obbligazioni astrattamente scaturenti dal
“rapporto societario”, e dunque soggetti alla prescrizione quinquennale. Poi, ha eccepito anche la improponibilità della domanda per violazione del principio di infrazionabilità del credito, poiché avrebbe, con ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, “impugnato” il Controparte_2 provvedimento di revoca dall'incarico di Presidente del patronato, chiedendo il pagamento, a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito quale conseguenza della ritenuta illegittimità della revoca, delle indennità di carica e dei rimborsi spese a far data dalla data della revoca e sino alla
2 scadenza naturale del mandato, periodo in parte coincidente con quello delle indennità per cui oggi
è causa.
Nel merito, la ha sostenuto l'infondatezza della pretesa azionata per difetto di titolo Parte_1
costitutivo della medesima;
il ricorrente, infatti, avrebbe mancato di produrre gli atti e/o le deliberazioni con i quali gli sarebbe stato attribuito il compenso per il cui pagamento ha agito in via monitoria, non bastando, all'uopo, la mera produzione dei bilanci consuntivi e previsionali dell' nei quali risulta “appostata” una voce corrispondente alla indennità di carica ed al CP_1
rimborso spese.
Pertanto, ha concluso chiedendo di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo.
Per motivi simili, l' ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, CP_1 chiedendone l'accoglimento, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio in entrambi i procedimenti, ha spiegato difese non Controparte_2
dissimili, chiedendo il rigetto delle avverse opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, ha chiesto di condannare la e l' al pagamento dell'importo di € Parte_1 CP_1
356.443,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì delle singole debenze e fino al saldo.
Con ordinanza del 27.05.2022 questo Giudicante si è pronunciato relativamente alla eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale, avverso cui è stata presentata istanza di regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, in data 21.07.2022, il presente giudizio è stato sospeso e, in data 05.06.2023, riassunto.
Riunito, in data 02.11.2023, il procedimento n. 4405/2021 (instaurato dall' a quello CP_1
recante n. 4330/2021 R.G.A.C. (instaurato dalla , sono stati concessi i termini ex art. Parte_1
183 c.p.c.
In occasione della prima memoria istruttoria, le opponenti hanno parzialmente modificato e integrato le proprie domande, eccependo, nell'ipotesi in cui venisse ritenuta fondata la domanda proposta da la compensazione della somma eventualmente dovuta a titolo di Controparte_2
indennità e rimborso spese con quella derivante dai danni arrecati dal ricorrente al Patronato medesimo, nella misura eventualmente accertata.
Con ordinanza del 06.12.2024, la causa è stata rinviata alla odierna udienza, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
3 2. Ciò posto, l'opposizione proposta da può essere decisa sulla base del principio Parte_1
della cd. ragione più liquida.
Difatti, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale passiva sollevata da parte opponente sulla base del presupposto che la confederazione promotrice non Parte_1
assume alcuna responsabilità solidale in ordine alle obbligazioni assunte dal patronato.
È opportuno, a tal proposito, richiamare la disciplina che regolamenta la costituzione e l'attività dei patronati, come che è contenuta nella L. n. 152/2001. CP_1
Secondo il sistema approntato dalla legge in esame, un patronato può essere costituito da confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori che rispettino i requisiti indicati nell'art. 2; ai sensi dell'art. 3, la costituzione del patronato è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Dunque, dal momento del riconoscimento giuridico si ha un vero e proprio distacco tra i soggetti promotori e i singoli istituti di patronato, in particolare dal punto di vista patrimoniale.
Infatti, il patronato, con l'acquisto della personalità giuridica, diviene un'organizzazione giuridicamente autonoma rispetto al soggetto promotore. L'autonomia giuridica è dunque il presupposto necessario per il perseguimento degli scopi pubblici dei patronati in maniera indipendente dal soggetto promotore.
Il legislatore, individuando nei patronati una forma organizzativa adatta all'attuazione di valori costituzionali rilevanti, ha stabilito che, fin dal momento del riconoscimento, essi dovessero essere dotati di un'organizzazione autonoma ed idonea a perseguire i propri scopi. Emerge, pertanto, la volontà di configurare gli istituti di patronato quali soggetti non solo autonomi giuridicamente, ma anche autosufficienti a livello organizzativo (cfr. Corte d'Appello di Roma 06.04.2022).
Nel caso di specie, con il D.M. 9 giugno 2003, l' ha ottenuto il riconoscimento giuridico, CP_1
in seguito alla sua costituzione approvata su iniziativa della CP_4
, alla luce del conseguimento della personalità giuridica da parte di e alla luce
[...] CP_1
della circostanza che non esiste alcun vincolo di solidarietà in capo alla rispetto alle Parte_1 obbligazioni del patronato, l'eccezione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della rigetto della domanda svolta da Parte_1 Controparte_2
3. Quanto all'opposizione svolta da richiamate le motivazioni di cui all'ordinanza del CP_1
27.05.2022 sulla cui base è stata affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, appare inutile l'esame delle altre eccezioni preliminari svolte dall'opponente, atteso che la domanda di
4 pagamento deve essere rigettata nel merito, non avendo fornito prova sufficiente Controparte_2
della fondatezza della propria pretesa.
Innanzitutto, è d'uopo specificare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì un'ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa” (cfr. Trib. Ravenna, sez. I, 11.05.2021, n. 357).
Quindi, nel giudizio di opposizione il creditore opposto deve fornire la prova del credito;
il debitore, invece, la prova dei fatti modificativi o estintivi del medesimo.
Orbene, nell'atto costitutivo dell' contenente la nomina degli Organi del Patronato, non CP_1
era stato previsto alcun compenso per i medesimi, incluso il Presidente del Patronato (cfr. all. 1 del fascicolo di parte opponente , né esiste alcun atto deliberativo che abbia attribuito a Parte_1
l'indennità ed il rimborso spese rivendicati in monitorio. Controparte_2
Sul punto, deve osservarsi che il compenso dell'amministratore (nel caso sub iudice, il Presidente) costituisce materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie, ai sensi degli artt.
2377, c. 1 e 2479-ter, c. 4 c.c. Pertanto, può affermarsi che, nel rapporto interno con l'amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società (rectius, del
Patronato nel caso di specie) sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Da tali previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell'amministratore/presidente, non costituendo l'onerosità un requisito indispensabile della stessa.
Inoltre, il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore (parimenti tra il
Patronato e il suo Presidente) è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36
Cost., che si riferisce al rapporto di lavoro subordinato, né l'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c., che si riferisce,
5 invece, alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
Dunque, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l'amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. In teoria, sono configurabili quattro alternative, in quanto lo statuto societario può prevedere: a) di attribuire agli amministratori un diritto al compenso;
b) di subordinare il diritto al compenso all'assunzione di apposita delibera dell'assemblea; c) di escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell'incarico; d) non prevedere nulla al riguardo.
Pertanto, se lo statuto nulla asserisce circa il compenso dell'amministratore, né vengono adottate delibere in tal senso, nulla è dovuto a chi ricopra quella carica, in forza della circostanza che nulla sia stato statuito circa i compensi medesimi, prevalendo una presunzione di gratuità.
Ovviamente, a fronte della gratuità dell'incarico, l'amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l'abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni (cfr. Tribunale Milano- Sezione impresa – sentenza del 3/11/2021).
Nella fattispecie in esame, oltre alla assenza di alcuna previsione nello Statuto, si rileva che nell'atto di nomina di contenuto sempre all'interno del medesimo, non vi è Controparte_2 alcun riconoscimento di compenso in favore dell'opposto, né vi sono delibere da cui possa rinvenirsi una determinazione del compenso del medesimo. Inoltre, non risulta che l'opposto ne avesse fatto richiesta, ovvero subordinato la propria accettazione al riconoscimento di un compenso.
La mera produzione dei bilanci presuntivi e consuntivi, in difetto di siffatte allegazioni documentali,
è insufficiente ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria.
Ne consegue, dunque, che anche l'opposizione proposta da debba essere accolta e il CP_1
decreto ingiuntivo revocato anche nei suoi confronti.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra €
260.000,01 e € 520.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità degli accertamenti richiesti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di CP_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 840/2021; Controparte_2
- condanna alla refusione, in favore di in persona del legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante p.t., e di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 11.863,00 ciascuno, di cui € 634,00 per spese ed € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, come per legge.
Catanzaro, lì 04.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
7