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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3340/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vieri Martini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in P.zza Duomo
n°42, 56025 – Pontedera, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Greta Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Calci via G. Marconi, n 53, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 27.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 19.11.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/06/2008 in Pisa, scegliendo come regime patrimoniale la comunione legale dei beni;
- Dall'unione sono nati tre figli: ed , entrambe nate il 20/11/2009, ed Per_1 Per_2 Per_3 nato il [...];
- Con l'andare del tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati tanto che la loro convivenza
è stata interrotta e non è mai ripresa, così come è venuta meno la comunione spirituale e materiale;
- In data 25/07/2019, a seguito di ricorso consensuale, il Tribunale di Pisa ha omologato il verbale di separazione personale (n°2478/2019 R.G.C.);
- Pertanto è trascorso il termine previsto dall'art.3 secondo capoverso della lettera b) del numero 2) della Legge 1/12/1970 n.898, senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza e sussistono, quindi, i presupposti di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Il SI. è impiegato presso la società di Lucca con contratto a tempo Parte_1 CP_2
indeterminato ed ha percepito negli ultimi tre anni i redditi di cui alle dichiarazioni prodotte e detto reddito costituisce la sua unica fonte di sostentamento;
- La SI.ra è dipendente presso l'Istituto Suore Immacolatine di Pisa con Controparte_1
contratto a tempo indeterminato ed ha percepito, negli ultimi tre anni, i redditi di cui alle dichiarazioni prodotte;
e detto reddito costituisce la sua unica fonte di sostentamento;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Residenza: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove vorranno. Nella fissazione delle loro residenze i coniugi si impegnano a tenere conto delle superiori eSIenze dei figli;
2) Affidamento: I minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori e, al fine di assicurare loro la dovuta continuità nelle abitudini di vita, avranno residenza privilegiata presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni, su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente nel tempo in cui i figli permarranno presso di sé;
3) Modalità di frequentazione: I tempi e le modalità della presenza di ciascun genitore con i figli, salva diversa possibilità di accordo tra le parti, vengono concordemente così determinati: ferma restando la residenza privilegiata dei minori presso la madre, durante la settimana lavorativa il padre terrà presso di sé i figli, come attualmente avviene, nei giorni di martedì e mercoledì, dal pomeriggio solitamente a partire dalle ore 19 (oppure, anche prima di tale orario qualora riesca ad uscire anticipatamente dal lavoro), fino alla mattina del giorno successivo. Nel caso in cui il padre possa rendersi libero dal lavoro, per ferie od altro, sempre nei giorni sopra indicati potrà tenere con sé i figli fin dalla mattina, nei periodi non scolastici, o, dall'uscita di scuola, nei periodi scolastici, fino alla mattina del giorno successivo. Durante il fine settimana i figli rimarranno a settimane alterne con ciascun genitore. Quando rimarranno con il padre, il medesimo, come già previsto prenderà i figli presso l'abitazione materna la sera del venerdì, orientativamente alle ore 18-19, e li accompagnerà a scuola, nelle modalità concordate tra i genitori, il seguente lunedì mattina. Le sopra estese modalità di frequentazione dei figli, per patto espresso, saranno riviste in caso di variazioni dell'orario di lavoro di ciascuno genitore e soprattutto della SI.ra la quale di anno in anno può subire modifiche dell'orario lavorativo. Qualora CP_1 il padre sia in trasferta per motivi di lavoro i figli dormiranno sempre presso la madre;
4) I figli continueranno a frequentare i nonni materni e paterni con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate e, comunque, potranno godere della presenza dei nonni materni e/o paterni nei momenti in cui i genitori sono impegnati;
5) Salvo diverso accordo, i figli rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo
Stefano. Durante i rimanenti giorni di sospensione scolastica in occasione delle festività natalizie, le modalità di frequentazione descritte al precedente punto 3, rimarranno inalterate, eccezion fatta per i giorni delle ricorrenze sopra descritte, mentre, salvo diverso accordo, il periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dai minori ad anni alterni, un anno con un genitore ed il successivo con l'altro;
6) Nel periodo estivo, compatibilmente con gli obblighi scolastici dei figli e con le eventuali vacanze lavorative dei genitori, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, in via esclusiva, due settimane, anche non consecutive. La madre, potendo fruire delle ferie solo nel mese di agosto, potrà scegliere durante tale mese le due settimane da trascorrere con i figli, mentre il padre, nel rispetto della scelta della SI.ra potrà tenere con sé i figli in CP_1 due settimane da individuare nel rimanente periodo di chiusura delle attività scolastiche. Nel periodo invernale, salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà stare in via esclusiva con i figli una settimana da trascorrere sulla neve. Ciascun genitore darà debita informazione all'altro della o delle località in cui i figli trascorreranno le vacanze;
7) Ciascuno dei genitori, con le precisazioni di cui in appresso, provvederà al mantenimento dei figli sostenendo le spese ordinarie nel tempo in cui i minori rimarranno presso ciascun genitore. In ogni caso, il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro Controparte_1
465,00 (quattrocentosessantacinque/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla madre. Il padre dovrà altresì corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, non ricomprese nel contributo di mantenimento, da individuarsi secondo le linee guida del CNF (ad eccezione delle tasse scolastiche, spese di trasporto e uscite didattiche anche giornaliere che, in accordo tra i genitori, saranno comunque sempre suddivise al 50%) e in particolare:
- spese per le quali non è prevista la preventiva concertazione ma che devono comunque essere debitamente documentate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili etc.)
- spese da concordarsi preventivamente tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizioni e rette di scuole private e università pubbliche, ripetizioni, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, viaggi studio e d'istruzione etc.);
2) spese di natura ludica o para scolastica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corsi attività artistiche, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente etc.);
3) spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica);
4) spese medico-sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia);
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
8) I coniugi hanno sottoscritto un piano genitoriale;
9) Assegnazione casa familiare: L'abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla SI.ra
in caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i comproprietari. Controparte_1
10) Passaporto: I coniugi si concedono reciprocamente fino da ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto per sé e per i figli e per eventuali successivi rinnovi;
11) Spese di giudizio e compensi professionali. Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio vengono compensati ed i rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13 co.8 della legge Professionale Forense.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3340/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 14/06/2008 in Pisa e trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del detto Comune al nr. 66 – Parte II – Serie A – Anno 2008 – Ufficio 1;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove vorranno. Nella fissazione delle loro residenze i coniugi si impegnano a tenere conto delle superiori eSIenze dei figli;
d) AFFIDA i minori ad entrambi i genitori e, al fine di assicurare loro la dovuta continuità nelle abitudini di vita, avranno residenza privilegiata presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni, su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente nel tempo in cui i figli permarranno presso di sé; e) DISPONE salva diversa possibilità di accordo tra le parti e ferma restando la residenza privilegiata dei minori presso la madre che durante la settimana lavorativa il padre terrà presso di sé i figli, come attualmente avviene, nei giorni di martedì e mercoledì, dal pomeriggio solitamente a partire dalle ore 19 (oppure, anche prima di tale orario qualora riesca ad uscire anticipatamente dal lavoro), fino alla mattina del giorno successivo. Nel caso in cui il padre possa rendersi libero dal lavoro, per ferie od altro, sempre nei giorni sopra indicati potrà tenere con sé i figli fin dalla mattina, nei periodi non scolastici, o, dall'uscita di scuola, nei periodi scolastici, fino alla mattina del giorno successivo. Durante il fine settimana i figli rimarranno a settimane alterne con ciascun genitore. Quando rimarranno con il padre, il medesimo, come già previsto prenderà i figli presso l'abitazione materna la sera del venerdì, orientativamente alle ore 18-19, e li accompagnerà a scuola, nelle modalità concordate tra i genitori, il seguente lunedì mattina. Le sopra estese modalità di frequentazione dei figli, per patto espresso, saranno riviste in caso di variazioni dell'orario di lavoro di ciascuno genitore e soprattutto della SI.ra la quale di anno in anno può subire modifiche dell'orario CP_1 lavorativo. Qualora il padre sia in trasferta per motivi di lavoro i figli dormiranno sempre presso la madre;
I figli continueranno a frequentare i nonni materni e paterni con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate e, comunque, potranno godere della presenza dei nonni materni e/o paterni nei momenti in cui i genitori sono impegnati;
Salvo diverso accordo, i figli rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano.
Durante i rimanenti giorni di sospensione scolastica in occasione delle festività natalizie, le modalità di frequentazione descritte al precedente punto 3, rimarranno inalterate, eccezion fatta per i giorni delle ricorrenze sopra descritte, mentre, salvo diverso accordo, il periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dai minori ad anni alterni, un anno con un genitore ed il successivo con l'altro. Nel periodo estivo, compatibilmente con gli obblighi scolastici dei figli e con le eventuali vacanze lavorative dei genitori, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, in via esclusiva, due settimane, anche non consecutive. La madre, potendo fruire delle ferie solo nel mese di agosto, potrà scegliere durante tale mese le due settimane da trascorrere con i figli, mentre il padre, nel rispetto della scelta della SI.ra potrà tenere con sé i figli in due settimane da individuare nel rimanente periodo di CP_1 chiusura delle attività scolastiche. Nel periodo invernale, salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà stare in via esclusiva con i figli una settimana da trascorrere sulla neve. Ciascun genitore darà debita informazione all'altro della o delle località in cui i figli trascorreranno le vacanze;
f) DISPONE che ciascuno dei genitori, con le precisazioni di cui in appresso, provvede al mantenimento dei figli sostenendo le spese ordinarie nel tempo in cui i minori rimarranno presso ciascun genitore e che il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 465,00 (quattrocentosessantacinque/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla madre. Il padre dovrà altresì corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, non ricomprese nel contributo di mantenimento, da individuarsi secondo le linee guida del CNF (ad eccezione delle tasse scolastiche, spese di trasporto e uscite didattiche anche giornaliere che, in accordo tra i genitori, saranno comunque sempre suddivise al
50%) e in particolare:
- spese per le quali non è prevista la preventiva concertazione ma che devono comunque essere debitamente documentate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili etc.)
- spese da concordarsi preventivamente tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizioni e rette di scuole private e università pubbliche, ripetizioni, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, viaggi studio e d'istruzione etc.);
2) spese di natura ludica o para scolastica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corsi attività artistiche, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente etc.);
3) spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica);
4) spese medico-sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia);
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
g) ASSEGNA la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla SI.ra Controparte_1
in caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i comproprietari.
h) DA' ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente fino da ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto per sé e per i figli e per eventuali successivi rinnovi;
i) Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio sono compensati
Così deciso, nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Pisa, il 07.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3340/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vieri Martini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in P.zza Duomo
n°42, 56025 – Pontedera, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Greta Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Calci via G. Marconi, n 53, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 27.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 19.11.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/06/2008 in Pisa, scegliendo come regime patrimoniale la comunione legale dei beni;
- Dall'unione sono nati tre figli: ed , entrambe nate il 20/11/2009, ed Per_1 Per_2 Per_3 nato il [...];
- Con l'andare del tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati tanto che la loro convivenza
è stata interrotta e non è mai ripresa, così come è venuta meno la comunione spirituale e materiale;
- In data 25/07/2019, a seguito di ricorso consensuale, il Tribunale di Pisa ha omologato il verbale di separazione personale (n°2478/2019 R.G.C.);
- Pertanto è trascorso il termine previsto dall'art.3 secondo capoverso della lettera b) del numero 2) della Legge 1/12/1970 n.898, senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza e sussistono, quindi, i presupposti di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Il SI. è impiegato presso la società di Lucca con contratto a tempo Parte_1 CP_2
indeterminato ed ha percepito negli ultimi tre anni i redditi di cui alle dichiarazioni prodotte e detto reddito costituisce la sua unica fonte di sostentamento;
- La SI.ra è dipendente presso l'Istituto Suore Immacolatine di Pisa con Controparte_1
contratto a tempo indeterminato ed ha percepito, negli ultimi tre anni, i redditi di cui alle dichiarazioni prodotte;
e detto reddito costituisce la sua unica fonte di sostentamento;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Residenza: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove vorranno. Nella fissazione delle loro residenze i coniugi si impegnano a tenere conto delle superiori eSIenze dei figli;
2) Affidamento: I minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori e, al fine di assicurare loro la dovuta continuità nelle abitudini di vita, avranno residenza privilegiata presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni, su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente nel tempo in cui i figli permarranno presso di sé;
3) Modalità di frequentazione: I tempi e le modalità della presenza di ciascun genitore con i figli, salva diversa possibilità di accordo tra le parti, vengono concordemente così determinati: ferma restando la residenza privilegiata dei minori presso la madre, durante la settimana lavorativa il padre terrà presso di sé i figli, come attualmente avviene, nei giorni di martedì e mercoledì, dal pomeriggio solitamente a partire dalle ore 19 (oppure, anche prima di tale orario qualora riesca ad uscire anticipatamente dal lavoro), fino alla mattina del giorno successivo. Nel caso in cui il padre possa rendersi libero dal lavoro, per ferie od altro, sempre nei giorni sopra indicati potrà tenere con sé i figli fin dalla mattina, nei periodi non scolastici, o, dall'uscita di scuola, nei periodi scolastici, fino alla mattina del giorno successivo. Durante il fine settimana i figli rimarranno a settimane alterne con ciascun genitore. Quando rimarranno con il padre, il medesimo, come già previsto prenderà i figli presso l'abitazione materna la sera del venerdì, orientativamente alle ore 18-19, e li accompagnerà a scuola, nelle modalità concordate tra i genitori, il seguente lunedì mattina. Le sopra estese modalità di frequentazione dei figli, per patto espresso, saranno riviste in caso di variazioni dell'orario di lavoro di ciascuno genitore e soprattutto della SI.ra la quale di anno in anno può subire modifiche dell'orario lavorativo. Qualora CP_1 il padre sia in trasferta per motivi di lavoro i figli dormiranno sempre presso la madre;
4) I figli continueranno a frequentare i nonni materni e paterni con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate e, comunque, potranno godere della presenza dei nonni materni e/o paterni nei momenti in cui i genitori sono impegnati;
5) Salvo diverso accordo, i figli rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo
Stefano. Durante i rimanenti giorni di sospensione scolastica in occasione delle festività natalizie, le modalità di frequentazione descritte al precedente punto 3, rimarranno inalterate, eccezion fatta per i giorni delle ricorrenze sopra descritte, mentre, salvo diverso accordo, il periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dai minori ad anni alterni, un anno con un genitore ed il successivo con l'altro;
6) Nel periodo estivo, compatibilmente con gli obblighi scolastici dei figli e con le eventuali vacanze lavorative dei genitori, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, in via esclusiva, due settimane, anche non consecutive. La madre, potendo fruire delle ferie solo nel mese di agosto, potrà scegliere durante tale mese le due settimane da trascorrere con i figli, mentre il padre, nel rispetto della scelta della SI.ra potrà tenere con sé i figli in CP_1 due settimane da individuare nel rimanente periodo di chiusura delle attività scolastiche. Nel periodo invernale, salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà stare in via esclusiva con i figli una settimana da trascorrere sulla neve. Ciascun genitore darà debita informazione all'altro della o delle località in cui i figli trascorreranno le vacanze;
7) Ciascuno dei genitori, con le precisazioni di cui in appresso, provvederà al mantenimento dei figli sostenendo le spese ordinarie nel tempo in cui i minori rimarranno presso ciascun genitore. In ogni caso, il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro Controparte_1
465,00 (quattrocentosessantacinque/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla madre. Il padre dovrà altresì corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, non ricomprese nel contributo di mantenimento, da individuarsi secondo le linee guida del CNF (ad eccezione delle tasse scolastiche, spese di trasporto e uscite didattiche anche giornaliere che, in accordo tra i genitori, saranno comunque sempre suddivise al 50%) e in particolare:
- spese per le quali non è prevista la preventiva concertazione ma che devono comunque essere debitamente documentate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili etc.)
- spese da concordarsi preventivamente tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizioni e rette di scuole private e università pubbliche, ripetizioni, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, viaggi studio e d'istruzione etc.);
2) spese di natura ludica o para scolastica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corsi attività artistiche, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente etc.);
3) spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica);
4) spese medico-sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia);
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
8) I coniugi hanno sottoscritto un piano genitoriale;
9) Assegnazione casa familiare: L'abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla SI.ra
in caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i comproprietari. Controparte_1
10) Passaporto: I coniugi si concedono reciprocamente fino da ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto per sé e per i figli e per eventuali successivi rinnovi;
11) Spese di giudizio e compensi professionali. Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio vengono compensati ed i rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13 co.8 della legge Professionale Forense.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3340/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 14/06/2008 in Pisa e trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del detto Comune al nr. 66 – Parte II – Serie A – Anno 2008 – Ufficio 1;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove vorranno. Nella fissazione delle loro residenze i coniugi si impegnano a tenere conto delle superiori eSIenze dei figli;
d) AFFIDA i minori ad entrambi i genitori e, al fine di assicurare loro la dovuta continuità nelle abitudini di vita, avranno residenza privilegiata presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni, su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente nel tempo in cui i figli permarranno presso di sé; e) DISPONE salva diversa possibilità di accordo tra le parti e ferma restando la residenza privilegiata dei minori presso la madre che durante la settimana lavorativa il padre terrà presso di sé i figli, come attualmente avviene, nei giorni di martedì e mercoledì, dal pomeriggio solitamente a partire dalle ore 19 (oppure, anche prima di tale orario qualora riesca ad uscire anticipatamente dal lavoro), fino alla mattina del giorno successivo. Nel caso in cui il padre possa rendersi libero dal lavoro, per ferie od altro, sempre nei giorni sopra indicati potrà tenere con sé i figli fin dalla mattina, nei periodi non scolastici, o, dall'uscita di scuola, nei periodi scolastici, fino alla mattina del giorno successivo. Durante il fine settimana i figli rimarranno a settimane alterne con ciascun genitore. Quando rimarranno con il padre, il medesimo, come già previsto prenderà i figli presso l'abitazione materna la sera del venerdì, orientativamente alle ore 18-19, e li accompagnerà a scuola, nelle modalità concordate tra i genitori, il seguente lunedì mattina. Le sopra estese modalità di frequentazione dei figli, per patto espresso, saranno riviste in caso di variazioni dell'orario di lavoro di ciascuno genitore e soprattutto della SI.ra la quale di anno in anno può subire modifiche dell'orario CP_1 lavorativo. Qualora il padre sia in trasferta per motivi di lavoro i figli dormiranno sempre presso la madre;
I figli continueranno a frequentare i nonni materni e paterni con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate e, comunque, potranno godere della presenza dei nonni materni e/o paterni nei momenti in cui i genitori sono impegnati;
Salvo diverso accordo, i figli rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano.
Durante i rimanenti giorni di sospensione scolastica in occasione delle festività natalizie, le modalità di frequentazione descritte al precedente punto 3, rimarranno inalterate, eccezion fatta per i giorni delle ricorrenze sopra descritte, mentre, salvo diverso accordo, il periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dai minori ad anni alterni, un anno con un genitore ed il successivo con l'altro. Nel periodo estivo, compatibilmente con gli obblighi scolastici dei figli e con le eventuali vacanze lavorative dei genitori, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, in via esclusiva, due settimane, anche non consecutive. La madre, potendo fruire delle ferie solo nel mese di agosto, potrà scegliere durante tale mese le due settimane da trascorrere con i figli, mentre il padre, nel rispetto della scelta della SI.ra potrà tenere con sé i figli in due settimane da individuare nel rimanente periodo di CP_1 chiusura delle attività scolastiche. Nel periodo invernale, salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà stare in via esclusiva con i figli una settimana da trascorrere sulla neve. Ciascun genitore darà debita informazione all'altro della o delle località in cui i figli trascorreranno le vacanze;
f) DISPONE che ciascuno dei genitori, con le precisazioni di cui in appresso, provvede al mantenimento dei figli sostenendo le spese ordinarie nel tempo in cui i minori rimarranno presso ciascun genitore e che il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 465,00 (quattrocentosessantacinque/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla madre. Il padre dovrà altresì corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, non ricomprese nel contributo di mantenimento, da individuarsi secondo le linee guida del CNF (ad eccezione delle tasse scolastiche, spese di trasporto e uscite didattiche anche giornaliere che, in accordo tra i genitori, saranno comunque sempre suddivise al
50%) e in particolare:
- spese per le quali non è prevista la preventiva concertazione ma che devono comunque essere debitamente documentate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili etc.)
- spese da concordarsi preventivamente tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizioni e rette di scuole private e università pubbliche, ripetizioni, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, viaggi studio e d'istruzione etc.);
2) spese di natura ludica o para scolastica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corsi attività artistiche, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente etc.);
3) spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica);
4) spese medico-sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia);
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
g) ASSEGNA la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla SI.ra Controparte_1
in caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i comproprietari.
h) DA' ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente fino da ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto per sé e per i figli e per eventuali successivi rinnovi;
i) Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio sono compensati
Così deciso, nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Pisa, il 07.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi