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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5476/2022, con ordinanza del 7.7.2025, questa Corte così disponeva: “previa assegnazione della causa alla relazione del dott. ai Persona_1
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. - Consigliere Relatore - Persona_1
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5476/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4008/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
09.11.2022, notificata in data 10.11.2022, pendente:
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. (C.F. ), giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
sentenza n.7487 del 16.12.1996, in persona del curatore p.t. avv.
TO IM, rappresentato e difeso, giusto provvedimento di autorizzazione del G.D. dott.ssa Valeria Castaldo del 27.12.2022 e procura allegata alla costituzione in appello, dall'avv. Fausto Porcù
(C.F. ); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: responsabilità del curatore fallimentare.
Conclusioni:
pag. 2/19 per l'appellante: “Preliminarmente: Voglia la Corte di Appello di Napoli disporre la sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della appellata decisione. Nel merito: Voglia la Corte accogliere il presente gravame e per lo effetto poiché nulla, riformare la sentenza n.
4008/2022 del 9 novembre 2022 data dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, rigettando la domanda così come proposta dall'attore con
l'atto introduttivo del presente giudizio, e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi e le ragioni di cui agli atti del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese di primo e secondo grado.”;
per l'appellato: “- rigettare l'appello proposto dall'avv.
[...]
; - vittoria di spese (anche di CTU), diritti ed onorari del Parte_1
presente giudizio, oltre R.F, IVA e CPA, come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Il Fallimento con atto notificato il Controparte_1
20.02.2017, conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, , al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “accertare e/o dichiarare la responsabilità dell'avv.
[...]
, ai sensi dell'art. 38 l. fall. e, per l'effetto, condannare Parte_1
quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi al
istante, per un importo pari ad almeno € 365.517,26, oltre CP_1
interessi e rivalutazione come per legge, salvo l'accertamento del maggior danno nel corso del presente giudizio;
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, rimborso del contributo unificato ed accessori, come per legge”. pag. 3/19 A sostegno della propria pretesa, la Curatela esponeva che: l'avv.
, curatore nominato con sentenza di fallimento nella Parte_1
procedura suddetta, veniva revocato ed invitato a depositare il conto di gestione ex art. 116 l.f., il quale non veniva approvato dal Tribunale, pronunciatosi con sentenza n. 3104/12 del 04.07.2012, in ragione del mancato deposito di tutte le scritture contabili della fallita, della rilevata difformità rispetto alle operazioni di prelievo, emersa dal raffronto tra l'estratto del libro giornale e i dati riportati dai libretti di deposito bancario, da svariate irregolarità ed artifici finalizzati all'esecuzione di prelevamenti ingiustificati di denaro dai diversi libretti di deposito bancario e, con particolare riferimento all'IVA, per il mancato versamento dell'imposta dovuta alla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA annuali, da cui sarebbe conseguita una esposizione della procedura per omesso versamento delle ritenute operate a carico dei professionisti, nonché l'applicazione di sanzioni ed interessi;
inoltre, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso per sequestro conservativo, fissando termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito di primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della
Curatela, per essere legittimati ad agire, invece, i singoli creditori della massa rimasti non soddisfatti, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
pag. 4/19 La causa, accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., e depositate memorie da parte del solo , veniva istruita CP_1
con l'espletamento di una CTU.
Depositato l'elaborato peritale, precisate dalle parti le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., l'adito Tribunale, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1. Condanna
al pagamento, nei confronti della Parte_1 [...]
della somma di € 537.129,82 Parte_2
oltre interessi e in misura legale dalla sentenza al saldo;
2. condanna
alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1
parte attrice che si liquidano in € 22.457,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico del convenuto.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatagli ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. in data 10.11.2022, l'avv. Parte_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 09.12.2022, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 19.04.2023, il
[...]
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_1
l'integrale rigetto.
pag. 5/19 All'esito della prima udienza del 21.04.2023, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.2024.
Scaduto, quindi, il termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale differita da ultimo al 10.10.2025, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, osservava: “a fronte delle puntuali allegazioni in ordine alle condotte illecite poste in essere dall'ex curatore, commissive ed omissive, il convenuto ha solo del tutto genericamente e confusamente contestato le prospettazioni attoree, limitandosi a fare apodittico riferimento a “quelle partite” ed a non meglio specificate “ricoperture di precedenti pagamenti per cui non vi sono creditori pretermessi”, che non possono certamente ritenersi idonee a soddisfare il principio di puntuale contestazione richiesto dal legislatore.”.
In particolare, il Giudice, sulla base della documentazione allegata dalla
Curatela fallimentare e dalle risultanze della CTU, riteneva: “indubbio che l'odierno convenuto, nel destinare una consistente parte delle somme di pertinenza della procedura a sé stesso ed a soggetti che non vantavano e non vantano alcun credito nei confronti della stessa, abbia
pag. 6/19 disatteso gli obblighi gravanti a suo carico nella qualità di Curatore e, segnatamente, il generale dovere di agire con diligenza per la realizzazione e salvaguardia degli "interessi della massa", cagionando un rilevante pregiudizio ai creditori concorsuali”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che “.. All'atto della cessazione (rimozione) dell'appellante dall'incarico le somme costituenti la voce “Uscite” del bilancio fallimentare erano quelle autorizzate dal Giudice Delegato ad eccezione di quelle ulteriori riconducibili ai mandati manomessi. L'allineamento delle uscite con i legittimi provvedimenti autorizzativi e quindi, il saldo tra le entrate e le uscite del bilancio del fallimento era, dunque, in equilibrio ad eccezione delle poste che rinvengono dalla manomissione di alcuni mandati e che ammontano a circa cinquanta mila euro (punti n. 1 e 3 della sentenza)”.
Dopo avere finanche ammesso che le somme da ultimo indicate integravano una voce di danno da risarcire, l'istante, proseguendo nel suo ragionamento, opinava che “Al netto però della considerazione che precede, le somme che sono indicate come uscite nel conto del fallimento sono esattamente e solo quelle deliberate dal Giudice Delegato, sempre con l'eccezione di cui si è detto.
Non vi sono, sul piano contabile elaborato sulla scorta dei mandati autorizzati e, dunque del dare avere, maggiori esborsi.
Tutte le somme uscite sono state autorizzate dal Giudice Delegato.
pag. 7/19 La consulenza accerta e la sentenza ribadisce (punto 2 del provvedimento impugnato) che, per una serie di mandati l'effettivo pagamento delle somme riscosse non sia stato effettuato in linea con le indicazioni del Giudice Delegato. Ne quantifica l'ammontare e lo individua–solo su questa considerazione -come voce di danno da risarcire.
Non verifica se, i soggetti indicati nel mandato come effettivi destinatari delle somme da prelevarsi, siano stati altrettanto effettivamente soddisfatti, magari con modalità e tempi diversi .. Ad ogni buon conto sul punto il Giudice di Primo grado compie un errore. Perde di vista
l'equilibrio del bilancio fallimentare in relazione al monte delle uscite legittimamente autorizzate. Il determinarsi della responsabilità, ivi compresa la sua misura in termini di risarcimento, non può prescindere dal concreto esborso e quindi dall'effettivo squilibrio tra pagamenti autorizzati e incassi che il fallimento ha subito a seguito della legittima pretesa avanzata nei suoi confronti dal creditore pretermesso.
Posto l'incontestabile equilibrio tra entrate e uscite–legittimamente autorizzate -nella vicenda in esame, costituisce voce di danno risarcibile dall'appellante, unicamente la pretesa -necessariamente accolta -del creditore del fallimento che si è visto privato in tutto o in parte di quanto
a lui dovuto.
In sostanza, accertato lo sviamento in sede di attribuzione di somme ottenute dalla estinzione del mandato, ai fini della condanna al risarcimento del danno occorre ulteriormente dimostrare che
l'originario destinatario delle somme riscosse dal curatore–il mandato è pag. 8/19 all'ordine del curatore e da questi è estinto–nulla avendo ottenuto, abbia chiesto e qui ottenuto, in un secondo momento, il pagamento del tantundem creando così una effettiva perturbazione del saldo del bilancio del fallimento rideterminando, al rialzo la voce uscite.
Nel corso del giudizio di ciò non vi è traccia .. In soldoni: ove l'appellato fosse condannato a pagare le somme di cui ai punti 2 e 5 la procedura si troverebbe con un surplus (certamente sul piano concettuale) in attivo, con l'ammontare di quanto autorizzato in uscita dal Giudice Delegato formalmente e sostanzialmente intonso .. Sul piano strettamente processuale, l'assenza e la dimostrazione di qualsiasi pretesa da parte di chiunque- ma comunque riconducibile alle condotte poste in essere dall'appellante-priva il fallimento della legittimazione ad agire verso
l'appellante per il risarcimento del danno in relazione alle poste in commento.
Ovviamente non così per le poste relative ai mandati manomessi ..
Tornando alle poste di cui ai punti 3) e 5) la loro somma nell'ambito della quantificazione del danno è errata.
In primo luogo, avrebbe dovuto destare una certa perplessità la loro uguale consistenza, esatta al centesimo.
La partita in realtà è unica. Parte delle somme di pertinenza di alcuni creditori sono state destinate ad altre persone.
Sempre all'epoca dei fatti, non vi erano norme particolarmente stringenti in tema di pagamenti per la qualcosa li destinatario
pag. 9/19 dell'attribuzione patrimoniale poteva avere particolari esigenze di liquidazione.
Ancora una volta, in costanza di legittimità della posta segnata in uscita, gli aventi diritto, potenziali pretermessi, non hanno reclamato alcunché.
Perlomeno fino a che l'appellante è rimasto in carica;
ma, sempre a ben guardare, neanche dopo, posto che il fallimento non ha prodotto il segno di alcuna azione reclamante il dovuto ne l'appellante è stato convenuto in giudizio alcuno.
Analogo discorso può poi valere per le somme di cui al punto 4 della sentenza impugnata. La posta di circa diciassettemila euro potrebbe
(così il consulente) essere chiesta dall'Ente di riscossione. All'atto della notifica della domanda –2017-la somma non è stata chiesta. Le sanzioni ivi calcolate oggi, per così dire, non sarebbero più di moda così come calcolate e costituiscono oltre la metà della posta”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Non risponde al vero che, come opinato dall'appellante, all'atto della cessazione (rimozione) dall'incarico, il saldo tra le entrate e le uscite del bilancio del fallimento era in equilibrio.
Tale affermazione, sulla quale a ben vedere l'appellante fonda in gran parte le sue doglianze, è platealmente sconfessata dalla lettura della sentenza n. 3104/12 del 04.07.2012, emessa dal Tribunale di SMCV, di cui la convenuta Curatela produceva in primo grado una copia, che, nel decidere sull'azione di rendiconto proposta dalla stessa Curatela nei pag. 10/19 confronti dell'odierno appellante, ai sensi dell'art. 116 L.F., non approvava il conto di gestione presentato dall'avv. . Parte_1
In tale sentenza si legge chiaramente come, ad avviso del Tribunale, la gestione dei fondi della Curatela, ad opera dell'odierno appellante, era stata caratterizzata da numerose irregolarità e da evidenti difformità tra il saldo progressivo del libro giornale e le operazioni di prelievo, essendo stati riscontrati prelevamenti ingiustificati dai libretti intestati alla Curatela e mancata trasmissione delle dichiarazioni Iva.
Né, peraltro, è sostenibile che manchi la prova del danno, perché i terzi, destinatari dei fondi illecitamente distratti dall'ex Curatore, non ne avrebbero reclamato il pagamento da parte della Curatela.
Sul punto, a prescindere dalla palese genericità del motivo di gravame, che si risolve in una contestazione assolutamente superficiale della sentenza, appare sufficiente replicare che il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU, ha accertato la mala gestio del Curatore, realizzatasi attraverso una pluralità di comportamenti, quali
“prelevamenti da parte del convenuto dai conti del fallimento in assenza di autorizzazione del Giudice Delegato per un importo pari ad euro
6.953,66 .. numerosi pagamenti a beneficio di terzi che non risultavano creditori della curatela, per un importo pari ad euro 170.206,45 .. svariati prelievi concernenti duplicazione dei mandati di pagamento per un importo complessivo di euro 42.658,87 .. omesse dichiarazioni Iva e dei Modelli 770, nonostante l'applicazione delle ritenute sulle fatture emesse dai professionisti, cagionando alla procedura un danno pari ed euro 17.453,00 .. prelevamenti e pagamenti a beneficio di terzi che pag. 11/19 risultano creditori della curatela il cui pagamento è avvenuto in modo parziale nonché prelevamenti e pagamenti non distribuiti ai creditori ammessi ma incassati personalmente dal parte convenuta (come da
All..D) per € 170.206,45”.
Le poste di danno indicate dal Giudice, sulla scorta della CTU, non sono state nemmeno oggetto di puntuale censura e costituiscono pregiudizi effettivi sofferti dalla Curatela, che, per effetto della condotta illecita posta in essere dall'odierno appellante, si è vista privare dei fondi esistenti sui libretti ad essa intestati, del tutto irrilevante apparendo, ai fini in esame, se i soggetti, legittimi destinatari dei pagamenti per cui tali fondi avrebbero dovuto essere impiegati, ne abbiano in prosieguo di tempo reclamato la corresponsione. Invero, il danno, che l'attrice ha lamentato in primo grado, si è prodotto già solo per effetto della sottrazione dei fondi alla loro naturale destinazione, essendo palese che, in tal modo, la Curatela sia stata privata delle risorse di cui necessitava per adempiere alle proprie funzioni.
Peraltro, trattandosi, per la gran parte delle somme indicate dal CTU, di una vera e propria distrazione dei fondi, il danno consiste nella fuoriuscita di essi dalla disponibilità della Curatela e dal relativo impiego per finalità diverse da quelle imposte dalla legge.
Né, del resto, l'appellante ha dedotto che gli importi distratti siano stati in qualche misura da esso restituiti, solo in tale ipotesi potendosi configurare il venire meno delle indicate poste di danno.
pag. 12/19 Del pari, l'appellante non ha dimostrato che gli effettivi destinatari dei pagamenti siano stati soddisfatti, trattandosi di affermazione solo genericamente sostenuta e che non ha avuto minimamente cura di confrontarsi con l'analitica indicazione delle singole voci di danno contenute nella CTU e nella sentenza.
L'appellante, peraltro, ammetteva che, essendo i mandati di pagamento ad esso intestati, esso provvedeva alla relativa estinzione e, con i fondi riscossi, ai pagamenti dovuti.
Ne segue che l'unico modo che l'ex Curatore aveva per provare l'assolvimento dei propri doveri era quello di dimostrare che le somme da esso riscosse fossero state realmente impiegate in conformità alla destinazione imposta dal Giudice delegato.
Nemmeno risponde al vero che “tutte le somme uscite sono state autorizzate dal Giudice Delegato”, trattandosi di asserzione apodittica e sconfessata sia dall'esito del giudizio di rendiconto, che dalle puntuali conclusioni della CTU, recepite in sentenza.
Ad ulteriore conforto di quanto sin qui osservato merita, altresì, rimarcare che, venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, stante il vincolo di mandato che intercorre tra il professionista officiato dell'incarico e la Curatela, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, da parte dell'ex curatore, nella gestione dei fondi, spettando al convenuto l'onere di dimostrarne la corretta utilizzazione pag. 13/19 nello svolgimento dell'incarico (cfr. in relazione a fattispecie analoga,
Sez. 1, Sentenza n. 16952 del 2016).
§ 6.
Riguardo, poi, alla pretesa carenza di legittimazione della Curatela ad agire in giudizio per ottenere il ristoro del danno – legittimazione che, in tesi, sarebbe spettata, secondo l'appellante, ai terzi, cui era destinati i fondi – la censura è finanche inammissibile, non essendosi tradotta in una critica circostanziata della specifica ratio decidendi sottesa alla sentenza.
Basti al riguardo dire che il primo Giudice riteneva sussistente la detta legittimazione, osservando che “non può tenersi in dubbio che legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell'ex
Curatore, ai sensi dell'art. 38 L. F., sia proprio il nuovo Curatore, incaricato ex lege di tutelare e far valere i diritti e gli interessi dei creditori concorsuali, ovvero della massa per danni cagionati al fallimento (cfr. 25687/2018)”.
A cospetto di tale argomentata affermazione, l'appellante, come detto, ometteva completamente di prendere posizione, limitandosi apoditticamente a sostenere che legittimati sarebbero i terzi, destinatari delle somme distratte.
§ 7.
Riguardo alle omesse dichiarazioni Iva, rispetto alle quali il danno veniva in sentenza liquidato nell'importo indicato dal CTU, pari ad euro
17.453,00 poi, la censura – a mente della quale mancherebbe la prova pag. 14/19 del danno, difettando la dimostrazione che la Curatela sia stata destinataria di richieste da parte dell'agente della riscossione – è smentita dalle risultanze della CTU, rispetto alle quali, giova rimarcare, in primo grado, l'odierno appellante non formulava entro i termini concessi ex art. 195 c.p.c. alcun rilievo.
Infatti, a pagina 15 del suo elaborato, l'ausiliare affermava che “si riscontra in atti un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta
2008 per mancato versamento e mancata opposizione all'accertamento suddetto, notificato l'11/12/2014, di ritenute operate a carico dei professionisti.
L'imponibile accertato, quindi il mancato versamento, è pari ad €
7.910,00 oltre alla sanzione applicata per cumulo giuridico di € 9543,00.
In tal caso, l'omesso versamento e l'omessa definizione dell'accertamento determina un danno al fallimento dell'importo complessivo di €
17.453,00 oltre aggi ed interessi che l'Agenzia di Riscossione potrebbe eventualmente emettere.
Per le ulteriori ritenute non versate ed impropriamente acquisite dal curatore, nonché per la omessa presentazione dei modelli 770 relativi agli anni di competenza e per le quali l' non ha emesso CP_2
accertamenti, si applica il principio della prescrizione ai sensi dell'art 1 comma 130 legge 28/12/2015 n. 208.
Pertanto, non è applicabile la sanzione amministrativa per omessa presentazione del 770 di cui all'art. 2 del Dlgs n. 471/97”.
§ 8.
pag. 15/19 Con il secondo ed ultimo motivo, l'appellante impugnava il capo di sentenza con cui il Giudice aveva riconosciuto, alla somma liquidata in favore dell'attrice, natura di debito di valore, procedendo alla relativa rivalutazione.
Secondo l'istante, avendo il Giudice riconosciuto gli interessi legali ed essendo questi ultimi superiori alla remunerazione che la Curatela avrebbe ottenuto attraverso il deposito fallimentare, fatti alla mano, la rivalutazione generava un arricchimento privo di giustificazione causale.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice richiamava il consolidato orientamento a mente del quale “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr.
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022; Sez. 1 - , Ordinanza n. 26202 del
06/09/2022).
pag. 16/19 Quindi, correttamente, il Tribunale ha, dapprima, liquidato gli importi indicati dalla CTU, costituenti la sorta capitale determinata all'attualità
e, poi, su tali somme, previamente devalutate alla data di sostituzione del Curatore, avvenuta con decreto del 10.12.2010, ha calcolato gli interessi al tasso legale anno per anno vigente, giungendo a quantificare il complessivo importo di euro 537.129,82.
Pertanto, alcun ingiustificato arricchimento è ravvisabile, avendo il
Giudice, nel liquidare il danno da ritardato adempimento, operato una corretta applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
§ 10.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dello alla rifusione, nei confronti dell'appellata Curatela, delle Parte_1
spese processuali del grado di impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro
1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di pag. 17/19 quella di trattazione, per la quale, stante la ridotta attività difensiva svolta, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese Parte_2
processuali del grado di appello, che liquida in euro 22.333,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. dr. Alessandro Cocchiara Persona_1
pag. 18/19 pag. 19/19
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5476/2022, con ordinanza del 7.7.2025, questa Corte così disponeva: “previa assegnazione della causa alla relazione del dott. ai Persona_1
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. - Consigliere Relatore - Persona_1
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5476/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4008/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
09.11.2022, notificata in data 10.11.2022, pendente:
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. (C.F. ), giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
sentenza n.7487 del 16.12.1996, in persona del curatore p.t. avv.
TO IM, rappresentato e difeso, giusto provvedimento di autorizzazione del G.D. dott.ssa Valeria Castaldo del 27.12.2022 e procura allegata alla costituzione in appello, dall'avv. Fausto Porcù
(C.F. ); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: responsabilità del curatore fallimentare.
Conclusioni:
pag. 2/19 per l'appellante: “Preliminarmente: Voglia la Corte di Appello di Napoli disporre la sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della appellata decisione. Nel merito: Voglia la Corte accogliere il presente gravame e per lo effetto poiché nulla, riformare la sentenza n.
4008/2022 del 9 novembre 2022 data dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, rigettando la domanda così come proposta dall'attore con
l'atto introduttivo del presente giudizio, e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi e le ragioni di cui agli atti del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese di primo e secondo grado.”;
per l'appellato: “- rigettare l'appello proposto dall'avv.
[...]
; - vittoria di spese (anche di CTU), diritti ed onorari del Parte_1
presente giudizio, oltre R.F, IVA e CPA, come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Il Fallimento con atto notificato il Controparte_1
20.02.2017, conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, , al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “accertare e/o dichiarare la responsabilità dell'avv.
[...]
, ai sensi dell'art. 38 l. fall. e, per l'effetto, condannare Parte_1
quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi al
istante, per un importo pari ad almeno € 365.517,26, oltre CP_1
interessi e rivalutazione come per legge, salvo l'accertamento del maggior danno nel corso del presente giudizio;
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, rimborso del contributo unificato ed accessori, come per legge”. pag. 3/19 A sostegno della propria pretesa, la Curatela esponeva che: l'avv.
, curatore nominato con sentenza di fallimento nella Parte_1
procedura suddetta, veniva revocato ed invitato a depositare il conto di gestione ex art. 116 l.f., il quale non veniva approvato dal Tribunale, pronunciatosi con sentenza n. 3104/12 del 04.07.2012, in ragione del mancato deposito di tutte le scritture contabili della fallita, della rilevata difformità rispetto alle operazioni di prelievo, emersa dal raffronto tra l'estratto del libro giornale e i dati riportati dai libretti di deposito bancario, da svariate irregolarità ed artifici finalizzati all'esecuzione di prelevamenti ingiustificati di denaro dai diversi libretti di deposito bancario e, con particolare riferimento all'IVA, per il mancato versamento dell'imposta dovuta alla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA annuali, da cui sarebbe conseguita una esposizione della procedura per omesso versamento delle ritenute operate a carico dei professionisti, nonché l'applicazione di sanzioni ed interessi;
inoltre, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso per sequestro conservativo, fissando termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito di primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della
Curatela, per essere legittimati ad agire, invece, i singoli creditori della massa rimasti non soddisfatti, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
pag. 4/19 La causa, accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., e depositate memorie da parte del solo , veniva istruita CP_1
con l'espletamento di una CTU.
Depositato l'elaborato peritale, precisate dalle parti le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., l'adito Tribunale, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1. Condanna
al pagamento, nei confronti della Parte_1 [...]
della somma di € 537.129,82 Parte_2
oltre interessi e in misura legale dalla sentenza al saldo;
2. condanna
alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1
parte attrice che si liquidano in € 22.457,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico del convenuto.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatagli ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. in data 10.11.2022, l'avv. Parte_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 09.12.2022, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 19.04.2023, il
[...]
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_1
l'integrale rigetto.
pag. 5/19 All'esito della prima udienza del 21.04.2023, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.2024.
Scaduto, quindi, il termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale differita da ultimo al 10.10.2025, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, osservava: “a fronte delle puntuali allegazioni in ordine alle condotte illecite poste in essere dall'ex curatore, commissive ed omissive, il convenuto ha solo del tutto genericamente e confusamente contestato le prospettazioni attoree, limitandosi a fare apodittico riferimento a “quelle partite” ed a non meglio specificate “ricoperture di precedenti pagamenti per cui non vi sono creditori pretermessi”, che non possono certamente ritenersi idonee a soddisfare il principio di puntuale contestazione richiesto dal legislatore.”.
In particolare, il Giudice, sulla base della documentazione allegata dalla
Curatela fallimentare e dalle risultanze della CTU, riteneva: “indubbio che l'odierno convenuto, nel destinare una consistente parte delle somme di pertinenza della procedura a sé stesso ed a soggetti che non vantavano e non vantano alcun credito nei confronti della stessa, abbia
pag. 6/19 disatteso gli obblighi gravanti a suo carico nella qualità di Curatore e, segnatamente, il generale dovere di agire con diligenza per la realizzazione e salvaguardia degli "interessi della massa", cagionando un rilevante pregiudizio ai creditori concorsuali”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che “.. All'atto della cessazione (rimozione) dell'appellante dall'incarico le somme costituenti la voce “Uscite” del bilancio fallimentare erano quelle autorizzate dal Giudice Delegato ad eccezione di quelle ulteriori riconducibili ai mandati manomessi. L'allineamento delle uscite con i legittimi provvedimenti autorizzativi e quindi, il saldo tra le entrate e le uscite del bilancio del fallimento era, dunque, in equilibrio ad eccezione delle poste che rinvengono dalla manomissione di alcuni mandati e che ammontano a circa cinquanta mila euro (punti n. 1 e 3 della sentenza)”.
Dopo avere finanche ammesso che le somme da ultimo indicate integravano una voce di danno da risarcire, l'istante, proseguendo nel suo ragionamento, opinava che “Al netto però della considerazione che precede, le somme che sono indicate come uscite nel conto del fallimento sono esattamente e solo quelle deliberate dal Giudice Delegato, sempre con l'eccezione di cui si è detto.
Non vi sono, sul piano contabile elaborato sulla scorta dei mandati autorizzati e, dunque del dare avere, maggiori esborsi.
Tutte le somme uscite sono state autorizzate dal Giudice Delegato.
pag. 7/19 La consulenza accerta e la sentenza ribadisce (punto 2 del provvedimento impugnato) che, per una serie di mandati l'effettivo pagamento delle somme riscosse non sia stato effettuato in linea con le indicazioni del Giudice Delegato. Ne quantifica l'ammontare e lo individua–solo su questa considerazione -come voce di danno da risarcire.
Non verifica se, i soggetti indicati nel mandato come effettivi destinatari delle somme da prelevarsi, siano stati altrettanto effettivamente soddisfatti, magari con modalità e tempi diversi .. Ad ogni buon conto sul punto il Giudice di Primo grado compie un errore. Perde di vista
l'equilibrio del bilancio fallimentare in relazione al monte delle uscite legittimamente autorizzate. Il determinarsi della responsabilità, ivi compresa la sua misura in termini di risarcimento, non può prescindere dal concreto esborso e quindi dall'effettivo squilibrio tra pagamenti autorizzati e incassi che il fallimento ha subito a seguito della legittima pretesa avanzata nei suoi confronti dal creditore pretermesso.
Posto l'incontestabile equilibrio tra entrate e uscite–legittimamente autorizzate -nella vicenda in esame, costituisce voce di danno risarcibile dall'appellante, unicamente la pretesa -necessariamente accolta -del creditore del fallimento che si è visto privato in tutto o in parte di quanto
a lui dovuto.
In sostanza, accertato lo sviamento in sede di attribuzione di somme ottenute dalla estinzione del mandato, ai fini della condanna al risarcimento del danno occorre ulteriormente dimostrare che
l'originario destinatario delle somme riscosse dal curatore–il mandato è pag. 8/19 all'ordine del curatore e da questi è estinto–nulla avendo ottenuto, abbia chiesto e qui ottenuto, in un secondo momento, il pagamento del tantundem creando così una effettiva perturbazione del saldo del bilancio del fallimento rideterminando, al rialzo la voce uscite.
Nel corso del giudizio di ciò non vi è traccia .. In soldoni: ove l'appellato fosse condannato a pagare le somme di cui ai punti 2 e 5 la procedura si troverebbe con un surplus (certamente sul piano concettuale) in attivo, con l'ammontare di quanto autorizzato in uscita dal Giudice Delegato formalmente e sostanzialmente intonso .. Sul piano strettamente processuale, l'assenza e la dimostrazione di qualsiasi pretesa da parte di chiunque- ma comunque riconducibile alle condotte poste in essere dall'appellante-priva il fallimento della legittimazione ad agire verso
l'appellante per il risarcimento del danno in relazione alle poste in commento.
Ovviamente non così per le poste relative ai mandati manomessi ..
Tornando alle poste di cui ai punti 3) e 5) la loro somma nell'ambito della quantificazione del danno è errata.
In primo luogo, avrebbe dovuto destare una certa perplessità la loro uguale consistenza, esatta al centesimo.
La partita in realtà è unica. Parte delle somme di pertinenza di alcuni creditori sono state destinate ad altre persone.
Sempre all'epoca dei fatti, non vi erano norme particolarmente stringenti in tema di pagamenti per la qualcosa li destinatario
pag. 9/19 dell'attribuzione patrimoniale poteva avere particolari esigenze di liquidazione.
Ancora una volta, in costanza di legittimità della posta segnata in uscita, gli aventi diritto, potenziali pretermessi, non hanno reclamato alcunché.
Perlomeno fino a che l'appellante è rimasto in carica;
ma, sempre a ben guardare, neanche dopo, posto che il fallimento non ha prodotto il segno di alcuna azione reclamante il dovuto ne l'appellante è stato convenuto in giudizio alcuno.
Analogo discorso può poi valere per le somme di cui al punto 4 della sentenza impugnata. La posta di circa diciassettemila euro potrebbe
(così il consulente) essere chiesta dall'Ente di riscossione. All'atto della notifica della domanda –2017-la somma non è stata chiesta. Le sanzioni ivi calcolate oggi, per così dire, non sarebbero più di moda così come calcolate e costituiscono oltre la metà della posta”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Non risponde al vero che, come opinato dall'appellante, all'atto della cessazione (rimozione) dall'incarico, il saldo tra le entrate e le uscite del bilancio del fallimento era in equilibrio.
Tale affermazione, sulla quale a ben vedere l'appellante fonda in gran parte le sue doglianze, è platealmente sconfessata dalla lettura della sentenza n. 3104/12 del 04.07.2012, emessa dal Tribunale di SMCV, di cui la convenuta Curatela produceva in primo grado una copia, che, nel decidere sull'azione di rendiconto proposta dalla stessa Curatela nei pag. 10/19 confronti dell'odierno appellante, ai sensi dell'art. 116 L.F., non approvava il conto di gestione presentato dall'avv. . Parte_1
In tale sentenza si legge chiaramente come, ad avviso del Tribunale, la gestione dei fondi della Curatela, ad opera dell'odierno appellante, era stata caratterizzata da numerose irregolarità e da evidenti difformità tra il saldo progressivo del libro giornale e le operazioni di prelievo, essendo stati riscontrati prelevamenti ingiustificati dai libretti intestati alla Curatela e mancata trasmissione delle dichiarazioni Iva.
Né, peraltro, è sostenibile che manchi la prova del danno, perché i terzi, destinatari dei fondi illecitamente distratti dall'ex Curatore, non ne avrebbero reclamato il pagamento da parte della Curatela.
Sul punto, a prescindere dalla palese genericità del motivo di gravame, che si risolve in una contestazione assolutamente superficiale della sentenza, appare sufficiente replicare che il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU, ha accertato la mala gestio del Curatore, realizzatasi attraverso una pluralità di comportamenti, quali
“prelevamenti da parte del convenuto dai conti del fallimento in assenza di autorizzazione del Giudice Delegato per un importo pari ad euro
6.953,66 .. numerosi pagamenti a beneficio di terzi che non risultavano creditori della curatela, per un importo pari ad euro 170.206,45 .. svariati prelievi concernenti duplicazione dei mandati di pagamento per un importo complessivo di euro 42.658,87 .. omesse dichiarazioni Iva e dei Modelli 770, nonostante l'applicazione delle ritenute sulle fatture emesse dai professionisti, cagionando alla procedura un danno pari ed euro 17.453,00 .. prelevamenti e pagamenti a beneficio di terzi che pag. 11/19 risultano creditori della curatela il cui pagamento è avvenuto in modo parziale nonché prelevamenti e pagamenti non distribuiti ai creditori ammessi ma incassati personalmente dal parte convenuta (come da
All..D) per € 170.206,45”.
Le poste di danno indicate dal Giudice, sulla scorta della CTU, non sono state nemmeno oggetto di puntuale censura e costituiscono pregiudizi effettivi sofferti dalla Curatela, che, per effetto della condotta illecita posta in essere dall'odierno appellante, si è vista privare dei fondi esistenti sui libretti ad essa intestati, del tutto irrilevante apparendo, ai fini in esame, se i soggetti, legittimi destinatari dei pagamenti per cui tali fondi avrebbero dovuto essere impiegati, ne abbiano in prosieguo di tempo reclamato la corresponsione. Invero, il danno, che l'attrice ha lamentato in primo grado, si è prodotto già solo per effetto della sottrazione dei fondi alla loro naturale destinazione, essendo palese che, in tal modo, la Curatela sia stata privata delle risorse di cui necessitava per adempiere alle proprie funzioni.
Peraltro, trattandosi, per la gran parte delle somme indicate dal CTU, di una vera e propria distrazione dei fondi, il danno consiste nella fuoriuscita di essi dalla disponibilità della Curatela e dal relativo impiego per finalità diverse da quelle imposte dalla legge.
Né, del resto, l'appellante ha dedotto che gli importi distratti siano stati in qualche misura da esso restituiti, solo in tale ipotesi potendosi configurare il venire meno delle indicate poste di danno.
pag. 12/19 Del pari, l'appellante non ha dimostrato che gli effettivi destinatari dei pagamenti siano stati soddisfatti, trattandosi di affermazione solo genericamente sostenuta e che non ha avuto minimamente cura di confrontarsi con l'analitica indicazione delle singole voci di danno contenute nella CTU e nella sentenza.
L'appellante, peraltro, ammetteva che, essendo i mandati di pagamento ad esso intestati, esso provvedeva alla relativa estinzione e, con i fondi riscossi, ai pagamenti dovuti.
Ne segue che l'unico modo che l'ex Curatore aveva per provare l'assolvimento dei propri doveri era quello di dimostrare che le somme da esso riscosse fossero state realmente impiegate in conformità alla destinazione imposta dal Giudice delegato.
Nemmeno risponde al vero che “tutte le somme uscite sono state autorizzate dal Giudice Delegato”, trattandosi di asserzione apodittica e sconfessata sia dall'esito del giudizio di rendiconto, che dalle puntuali conclusioni della CTU, recepite in sentenza.
Ad ulteriore conforto di quanto sin qui osservato merita, altresì, rimarcare che, venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, stante il vincolo di mandato che intercorre tra il professionista officiato dell'incarico e la Curatela, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, da parte dell'ex curatore, nella gestione dei fondi, spettando al convenuto l'onere di dimostrarne la corretta utilizzazione pag. 13/19 nello svolgimento dell'incarico (cfr. in relazione a fattispecie analoga,
Sez. 1, Sentenza n. 16952 del 2016).
§ 6.
Riguardo, poi, alla pretesa carenza di legittimazione della Curatela ad agire in giudizio per ottenere il ristoro del danno – legittimazione che, in tesi, sarebbe spettata, secondo l'appellante, ai terzi, cui era destinati i fondi – la censura è finanche inammissibile, non essendosi tradotta in una critica circostanziata della specifica ratio decidendi sottesa alla sentenza.
Basti al riguardo dire che il primo Giudice riteneva sussistente la detta legittimazione, osservando che “non può tenersi in dubbio che legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell'ex
Curatore, ai sensi dell'art. 38 L. F., sia proprio il nuovo Curatore, incaricato ex lege di tutelare e far valere i diritti e gli interessi dei creditori concorsuali, ovvero della massa per danni cagionati al fallimento (cfr. 25687/2018)”.
A cospetto di tale argomentata affermazione, l'appellante, come detto, ometteva completamente di prendere posizione, limitandosi apoditticamente a sostenere che legittimati sarebbero i terzi, destinatari delle somme distratte.
§ 7.
Riguardo alle omesse dichiarazioni Iva, rispetto alle quali il danno veniva in sentenza liquidato nell'importo indicato dal CTU, pari ad euro
17.453,00 poi, la censura – a mente della quale mancherebbe la prova pag. 14/19 del danno, difettando la dimostrazione che la Curatela sia stata destinataria di richieste da parte dell'agente della riscossione – è smentita dalle risultanze della CTU, rispetto alle quali, giova rimarcare, in primo grado, l'odierno appellante non formulava entro i termini concessi ex art. 195 c.p.c. alcun rilievo.
Infatti, a pagina 15 del suo elaborato, l'ausiliare affermava che “si riscontra in atti un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta
2008 per mancato versamento e mancata opposizione all'accertamento suddetto, notificato l'11/12/2014, di ritenute operate a carico dei professionisti.
L'imponibile accertato, quindi il mancato versamento, è pari ad €
7.910,00 oltre alla sanzione applicata per cumulo giuridico di € 9543,00.
In tal caso, l'omesso versamento e l'omessa definizione dell'accertamento determina un danno al fallimento dell'importo complessivo di €
17.453,00 oltre aggi ed interessi che l'Agenzia di Riscossione potrebbe eventualmente emettere.
Per le ulteriori ritenute non versate ed impropriamente acquisite dal curatore, nonché per la omessa presentazione dei modelli 770 relativi agli anni di competenza e per le quali l' non ha emesso CP_2
accertamenti, si applica il principio della prescrizione ai sensi dell'art 1 comma 130 legge 28/12/2015 n. 208.
Pertanto, non è applicabile la sanzione amministrativa per omessa presentazione del 770 di cui all'art. 2 del Dlgs n. 471/97”.
§ 8.
pag. 15/19 Con il secondo ed ultimo motivo, l'appellante impugnava il capo di sentenza con cui il Giudice aveva riconosciuto, alla somma liquidata in favore dell'attrice, natura di debito di valore, procedendo alla relativa rivalutazione.
Secondo l'istante, avendo il Giudice riconosciuto gli interessi legali ed essendo questi ultimi superiori alla remunerazione che la Curatela avrebbe ottenuto attraverso il deposito fallimentare, fatti alla mano, la rivalutazione generava un arricchimento privo di giustificazione causale.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice richiamava il consolidato orientamento a mente del quale “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr.
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022; Sez. 1 - , Ordinanza n. 26202 del
06/09/2022).
pag. 16/19 Quindi, correttamente, il Tribunale ha, dapprima, liquidato gli importi indicati dalla CTU, costituenti la sorta capitale determinata all'attualità
e, poi, su tali somme, previamente devalutate alla data di sostituzione del Curatore, avvenuta con decreto del 10.12.2010, ha calcolato gli interessi al tasso legale anno per anno vigente, giungendo a quantificare il complessivo importo di euro 537.129,82.
Pertanto, alcun ingiustificato arricchimento è ravvisabile, avendo il
Giudice, nel liquidare il danno da ritardato adempimento, operato una corretta applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
§ 10.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dello alla rifusione, nei confronti dell'appellata Curatela, delle Parte_1
spese processuali del grado di impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro
1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di pag. 17/19 quella di trattazione, per la quale, stante la ridotta attività difensiva svolta, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese Parte_2
processuali del grado di appello, che liquida in euro 22.333,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. dr. Alessandro Cocchiara Persona_1
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