Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.11.2024 con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc
TRA
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Lorenzo Parte_1
Coraggio, giusta delega in atti;
Attore
rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Sesselengo, giusta delega Parte_2 in atti
-Convenuto
OGGETTO: azione risarcimento danni
CONCLUSIONI : all' udienza del 20.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti di pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del convenuto, il quale, Parte_1 Pt_2 secondo la prospettazione attorea, mediante la propria condotta omissiva, in merito all' esercizio dei poteri di autotutela, non aveva dichiarato la nullità degli atti concessori firmati dal Commissario ad acta del , inducendo l'attore all'acquisto di Parte_2 un immobile poi rivelatosi abusivo in quanto costruito sulla base di tali titoli.
Pica S.a.s., la proprietà dell'immobile sito in , Via Bacchiglione n. 7, distinto in Pt_2
Catasto Fabbricati al foglio 122, particella 868, sub. 1, facente parte di un complesso residenziale di n. 8 unità abitative autorizzato con concessione edilizia n. 230/91-O del
9.09.1991 (doc. 2) e successivi provvedimenti di riconoscimento di validità e nuovi termini emessi il 23.01.2003 ed il 23.01.2006 (doc. 3) dal Commissario ad acta nominato dalla
Regione Lazio.
Evidenziava di aver appreso che con sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del
13.12.2017 (doc. 4), i citati atti del Commissario ad acta erano stati dichiarati nulli ed inesistenti per “carenza assoluta di attribuzione”, in quanto “il commissario era stato nominato dalla Regione con il limitato incarico di rilasciare/rinnovare i titoli edilizi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione”, al fine di superare l'inerzia dell'Amministrazione comunale, sicché “esulava dal mandato commissariale il rilascio e/o rinnovo delle concessioni edilizie relative ai singoli edifici ricompresi nel citato piano di lottizzazione convenzionata del 19.06.1990”.
L' attore deduceva che a causa della radicale nullità dei titoli concessori, l' immobile acquistato risultava completamente abusivo, non sanabile e gravemente pregiudicato in termini di valore commerciale.
Il concludeva pertanto chiedendo il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, Pt_1 pari alla differenza tra il prezzo versato e il valore commerciale attuale dell'immobile, ove esso non fosse affetto delle denunciate irregolarità, sul punto richiamava una perizia di stima in atti del 24.04.2019, aggiornata al giugno 2022 (doc. 7) che quantifica il valore all' attualità del compendio immobiliare in euro 144.131,40 (nella attuale condizione di assenza di titoli edilizi e certificato di regolarità urbanistica):poiché il prezzo d'acquisto era stato convenuto tra le parti in euro 208.000,00 l ' attore quantifica l'ammontare del danno ad euro 63.869,60.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto Parte_2 prescritta, assumendo che sin dall' atto d' acquisto del 19.02.2008 l' attore era nelle condizioni di conoscere la natura abusiva del compendio acquistato, stante l' abnormità/ inesistenza dei titoli concessori rilasciati al suo dante causa dal Commissario ad acta, in subordine chiedeva rigettarsi la domanda in quanto infondata, in assenza di alcun potere dell' Amministrazione in merito alla declaratoria di nullità di tali atti, di per sé già improduttivi di effetti, in subordine il rigetto della domanda ex art 1227 secondo comma c.c., in via ulteriormente gradata riduzione del danno ex art 1227 primo comma c.c. La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del 20.11.2024 è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va osservato come l' eccezione di prescrizione proposta dall' amministrazione convenuta è fondata e meritevole di accoglimento.
In primis, va evidenziato che il thema decidendum ha ad oggetto la domanda risarcitoria ex art 2043 c.c. derivante dall' omessa declaratoria in via di autotutela da parte del convenuto, della nullità degli atti di proroga delle concessioni emessi da parte Pt_2 del Commissario ad acta, in relazione all' immobile acquistato dal (porzione di CP_1 una lottizzazione completamente abusiva); tale condotta avrebbe generato pertanto un legittimo affidamento in merito alla regolarità urbanistico-edilizia dell' immobile ed indotto l' attore, in buona fede, all' acquisto in data 19.02.2008, immobile poi rivelatosi invece completamente illegittimo.
Dunque, secondo le prospettazioni attoree, il danno si verificava al momento dell' acquisto, ovvero in data 19.02.2008, momento in cui, astrattamente, per quel che rileva, si consumava l' ipotetica condotta illecita omissiva del atteso che ai fini Pt_2 risarcitori è irrilevante la successiva protrazione dell' inerzia dell' ente comunale ( anche dopo l' acquisto), perché una volta perfezionatasi la compravendita dell' immobile -dal punto di vista urbanistico-edilizio completamente irregolare, in modo insanabile- il danno patrimoniale richiesto in questa sede si era già perfezionato in tutte le sue componenti.
Dunque, bisogna accertare quale fosse il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto risarcitorio.
Sul punto va rappresentato che, ai sensi dell' art 2935 c.c., la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non sempre si identifica non con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa della parte nei cui confronti si chiede il danno.
Nella fattispecie, come evidenziato dal convenuto la natura macroscopica dei Pt_2 vizi relativi ai titoli abilitativi rilasciati dal Commisario ad acta rendeva facilmente verificabile dal , secondo un criterio di ordinaria diligenza, mediante una verifica CP_1 preliminare antecedente l' acquisto, l' irregolarità urbanistica dell' immobile in ragione della nullità degli atti di “proroga” delle originarie concessioni scadute, in quanto atti esorbitanti il potere conferito con il decreto regionale di nomina, al Commissario che le ha emesse. Nelle premesse degli atti commissariali, infatti, venivano espressamente richiamati sia il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327/02, sia la domanda di concessione edilizia presentata dal in data 7 marzo 1998, entrambi concernenti le Per_1 sole opere di urbanizzazione. Non solo. Come correttamente osservato dall' attore nel proprio atto introduttivo, “la concessione edilizia n. 230/91-O del 09.09.1991, già all'atto della compravendita doveva considerarsi decaduta per effetto della mancata ultimazione degli edifici nei termini previsti (tre anni dal rilascio)”. E una simile conclusione emerge per tabulas. Infatti, considerando che la concessione originaria risulta emessa nel 1991 e che nella stessa, conformemente alla normativa allora vigente (art. 4, legge 10/77), viene precisato che, in caso di mancato completamento delle opere entro il termine di tre anni dal rilascio, il concessionario è tenuto a presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione, emerge come, nell'anno 2003 (anno del primo rinnovo emanato dal commissario ad acta), la concessione 230/91-O del 09.09.1991 fosse già ampiamente decaduta e, pertanto, fosse divenuta inesistente, con conseguente impossibilità di una sua proroga, non potendosi procedere alla proroga di un provvedimento scaduto quasi dieci anni prima. Sicché, già al momento dell'acquisto, nell'anno 2008, il sig. era Pt_1 perfettamente nella condizione di percepire la totale inesistenza di un titolo abilitativo dell' immobile di cui è causa.
In ogni caso, nella sentenza n. 799/2022 TAR Lazio allegata dalla convenuta tra le medesime parti di cui all' odierno giudizio, nelle premesse in fatto viene indicato che, in data 16.12.2015, la Convenzione di lottizzazione rilasciata alla Immobiliare Pica S.a.s. veniva ufficialmente dichiarata decaduta e il lotto di terreno su cui erano stati edificati i villini con sentenze del TAR e Consiglio di Stato erano dichiarati abusivi;
dunque, quanto meno a decorrere dal 16.12.2015, l' odierno attore era in grado di conoscere, con un' ordinaria diligenza, la natura abusiva del compendio immobiliare acquistato, con la conseguenza che in assenza di allegazione di validi atti interruttivi della prescrizione antecedenti la notifica della presente domanda, il diritto risarcitorio va dichiarato prescritto.
In ogni caso, per quanto tali considerazioni abbiano carattere assorbente, in relazione ad un atto concessorio nullo in quanto emesso in assenza di alcuna attribuzione e dunque in carenza assoluta di potere, il non avrebbe avuto alcun Parte_2 potere/dovere di agire in autotutela attesa che quest' ultimo è un potere discrezionale relativo ad atti illegittimi ( annullabili) produttivi di effetti giuridici;
l' atto nullo è di per sé tam quam non esset e pertanto non si pone nessun esigenza di rimuoverne gli effetti da parte della PA né è previsto un dovere di declaratoria di nullità da parte dell' amministrazione, per altro, nel caso di specie, soggetto diverso da quello che ha emanato l' atto.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall' attore in accoglimento dell' eccezione di prescrizione del relativo diritto;
2) Condanna l' attore alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 3500,00 per competenze oltre accessori di legge in favore di parte convenuta.
Così deciso, in Latina il 13.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso PICCIALLI
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