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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/10/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
DE ha pronunziato all'udienza del 10.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6109 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PI IN;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: restituzione trattenute post sentenza di accertamento dell'insussistenza di indebito.
****
Con ricorso depositato il 24.4.2025 ha formulato le seguenti Parte_1 domande: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e vedersi restituire le somme illegittimamente trattenute dall' sulla sua pensione nel periodo CP_1 dal marzo 2022 al dicembre 2024, in forza di quanto stabilito dalla Sentenza del Tribunale di Bari n.4257/2024 … per l'effetto condannare l' , in CP_1 persona del L.r.p.t., alla corresponsione, in favore dell'istante, della somma di €.1.720,72= ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia”.
Ritualmente costituitosi, l' ha precisato come nulla fosse più dovuto al CP_1 ricorrente in quanto “tutto ciò che è stato recuperato a scomputo dell'indebito
n. 17017534 è stato già restituito”. Ha, infatti, evidenziato come la non integrale corresponsione delle somme oggetto della pretesa attorea fosse da ascriversi alla esistenza di un parallelo recupero di indebito, non correlato a quello già oggetto di cognizione da parte del Tribunale.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pag. 2 di 3 Nell'ipotesi in esame, va precisato che l' ha provveduto a liquidare le CP_1 spettanze oggetto di domanda giudiziale.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni analoghe al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Corte Cost. 77/2018). E' decisivo, sul punto, osservare che l' ha provveduto – opportunamente, al fine di evitare CP_1 ingiuste locupletazioni a danno del ricorrente - alla restituzione delle trattenute, nonostante la sentenza del Tribunale di Bari avesse escluso la fondatezza della relativa pretesa (è palese, infatti, ai fini della formazione del giudicato, che la motivazione “non vi è prova delle ritenute operate anche in corso di causa” equivalesse ad un accertamento negativo del diritto al rimborso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6109 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 10.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria DE
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