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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. EU IO, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 26 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3383/2024 R.G. e vertente
fra
C. Fisc: , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Santarsiero Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza via Isca del Pioppo , giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Per_1
come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 21.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Con memoria, depositata in data 19.3.2025, l' si è costituito eccependo la insussistenza del CP_1 requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U..
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione per chiarimenti del ctu dott. Per_2
Il CTU valutato il caso anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, ha confermato le precedenti conclusioni cui era giunto nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui il ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite vanno poste a carico dell'Erario attesa la valida dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili come per legge;
Potenza, 26 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro EU IO